Art. 502 
 
                       Concessione di prestiti 
 
1. Gli organismi possono chiedere prestiti ad altro organismo se, per
momentanee deficienze di cassa, non sono in  grado  di  provvedere  a
pagamenti urgenti e indilazionabili. 
2. Ciascuno degli organismi  interessati  all'operazione  di  cui  al
comma  1,  da'  immediata   notizia   alla   propria   direzione   di
amministrazione. 
3. La somma avuta in prestito e' restituita all'atto della  ricezione
della prima somministrazione di fondi.