Art. 502 Concessione di prestiti 1. Gli organismi possono chiedere prestiti ad altro organismo se, per momentanee deficienze di cassa, non sono in grado di provvedere a pagamenti urgenti e indilazionabili. 2. Ciascuno degli organismi interessati all'operazione di cui al comma 1, da' immediata notizia alla propria direzione di amministrazione. 3. La somma avuta in prestito e' restituita all'atto della ricezione della prima somministrazione di fondi.