Art. 521 
 
                             Competenze 
 
1. Le Direzioni di amministrazione, nell'assolvimento dei compiti  di
cui all'articolo 94, comma 1, del codice, provvedono: 
a)   alla   richiesta   dei   fondi    necessari    agli    organismi
amministrativamente  dipendenti,  alla  tenuta   della   contabilita'
speciale   con   le   competenti   tesorerie   provinciali   e   alla
somministrazione  dei  fondi   agli   organismi   medesimi   con   la
possibilita' di effettuare, in situazioni  particolari,  pagamenti  a
terzi creditori per conto degli organismi stessi; 
b) alla revisione  delle  contabilita'  finanziarie  e  patrimoniali,
secondo le  disposizioni  impartite  dal  Ministero  e  le  direttive
dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa. 
c) alla revisione per conto dell'Amministrazione  centrale  ai  sensi
dell'art. 60 della legge di contabilita' generale  dello  Stato,  dei
rendiconti prodotti dai funzionari delegati, di cui all'articolo 514. 
Il riscontro di competenza dell'Ufficio centrale del bilancio  presso
il  Ministero  della  difesa  su  tali  rendiconti  puo'  essere   da
quest'ultimo in tutto o in parte delegato, annualmente,  alle  stesse
direzioni di amministrazione. 
2. Le  Direzioni  di  amministrazione  vigilano  sulla  tempestiva  e
regolare resa dei conti, sulla regolarita' della tenuta dei documenti
e dei registri contabili nonche', ove previsto dagli  ordinamenti  di
Forza  armata,  sul  funzionamento  del  servizio  matricolare  degli
organismi. Il direttore di amministrazione  puo'  disporre  verifiche
amministrative o contabili, anche  limitate  a  determinati  settori,
presso gli organismi amministrativamente dipendenti, con  particolare
riguardo a quelli in ritardo nella resa dei conti o per  i  quali  la
revisione delle contabilita' o altre circostanze rendano opportuna la
verifica, informando, ove ritenuto opportuno, l'Ufficio centrale  per
le ispezioni amministrative sui relativi esiti. 
3. Le Direzioni di amministrazione assolvono le  funzioni  di  natura
giuridico-amministrativa connesse  all'attivita'  di  gestione.  Sono
rette  da  ufficiali   appartenenti   ai   corpi   di   commissariato
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare. Per l'Arma  dei  carabinieri  la  carica  di  direttore  di
amministrazione   e'   ricoperta   da    ufficiali    del    comparto
amministrativo. 
4.  In  relazione  alle  esigenze  di  Forza  armata,  i   rispettivi
ordinamenti  possono  prevedere  uffici  o  sezioni  staccate   delle
direzioni di amministrazione nonche' la carica di vice direttore, cui
possono essere delegate determinate funzioni. 
5. Le competenze relative agli organismi a carattere interforze  sono
assolte  dalla  Direzione  di  amministrazione  interforze,  di   cui
all'articolo 94, comma 2, del codice, che opera alle  dipendenze  del
Segretariato generale della difesa.