Art. 521 Competenze 1. Le Direzioni di amministrazione, nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, provvedono: a) alla richiesta dei fondi necessari agli organismi amministrativamente dipendenti, alla tenuta della contabilita' speciale con le competenti tesorerie provinciali e alla somministrazione dei fondi agli organismi medesimi con la possibilita' di effettuare, in situazioni particolari, pagamenti a terzi creditori per conto degli organismi stessi; b) alla revisione delle contabilita' finanziarie e patrimoniali, secondo le disposizioni impartite dal Ministero e le direttive dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa. c) alla revisione per conto dell'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 60 della legge di contabilita' generale dello Stato, dei rendiconti prodotti dai funzionari delegati, di cui all'articolo 514. Il riscontro di competenza dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa su tali rendiconti puo' essere da quest'ultimo in tutto o in parte delegato, annualmente, alle stesse direzioni di amministrazione. 2. Le Direzioni di amministrazione vigilano sulla tempestiva e regolare resa dei conti, sulla regolarita' della tenuta dei documenti e dei registri contabili nonche', ove previsto dagli ordinamenti di Forza armata, sul funzionamento del servizio matricolare degli organismi. Il direttore di amministrazione puo' disporre verifiche amministrative o contabili, anche limitate a determinati settori, presso gli organismi amministrativamente dipendenti, con particolare riguardo a quelli in ritardo nella resa dei conti o per i quali la revisione delle contabilita' o altre circostanze rendano opportuna la verifica, informando, ove ritenuto opportuno, l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative sui relativi esiti. 3. Le Direzioni di amministrazione assolvono le funzioni di natura giuridico-amministrativa connesse all'attivita' di gestione. Sono rette da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la carica di direttore di amministrazione e' ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo. 4. In relazione alle esigenze di Forza armata, i rispettivi ordinamenti possono prevedere uffici o sezioni staccate delle direzioni di amministrazione nonche' la carica di vice direttore, cui possono essere delegate determinate funzioni. 5. Le competenze relative agli organismi a carattere interforze sono assolte dalla Direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 94, comma 2, del codice, che opera alle dipendenze del Segretariato generale della difesa.