Art. 551 Selettivita' e armonizzazione delle procedure 1. L'Amministrazione della difesa fornisce le informazioni richieste da DigitPA a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 1993 per il tramite del dirigente generale responsabile. 2. Se la richiesta e' formulata direttamente alle imprese contraenti con l'Amministrazione della difesa, le informazioni sono fornite per il tramite del dirigente generale responsabile. 3. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
Note all'art. 551: - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542. - Il testo degli articoli 2, comma 2, e 15, del citato d. lgs. n. 39 del 1993 e' il seguente: «2. Ove sussistano particolari necessita' di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.». «Art. 15 - 1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorita' ogni informazione richiesta. Ove l'Autorita' ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformita' alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorita' invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni». - Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 (Interventi in materia di riforma del processo penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 3 agosto 1987 n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 401 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231), e' il seguente: «Art. 9 (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto cio' che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attivita' di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale».