Art. 555 Adempimenti iniziali dei comandanti 1. I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unita' o uffici nel cui ambito si e' verificato l'evento di particolare gravita' o risonanza, provvedono a: a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti e in genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti; b) dare tempestiva comunicazione dell'evento, attraverso la linea gerarchica, all'autorita' competente a disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, nonche' allo Stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa, per gli eventi verificatisi nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; c) redigere una relazione tecnica, recante l'indicazione delle circostanze in cui si e' verificato l'evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonche' le eventuali valutazioni, trasmettendola, entro cinque giorni, all'autorita' competente a disporre l'inchiesta sommaria, di cui alla lettera b), per la medesima via gerarchica, ovvero entro dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di operazioni all'estero; d) inoltrare, se l'evento si e' verificato nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo Stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell'Arma di carabinieri a cui appartengono il personale, i beni o i mezzi coinvolti.