Art. 555 
 
                 Adempimenti iniziali dei comandanti 
 
1. I comandanti di corpo, i  titolari  di  comandi,  enti,  unita'  o
uffici nel cui  ambito  si  e'  verificato  l'evento  di  particolare
gravita' o risonanza, provvedono a: 
a) impedire la dispersione o alterazione  di  cose,  documenti  e  in
genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti; 
b) dare tempestiva comunicazione  dell'evento,  attraverso  la  linea
gerarchica, all'autorita' competente a disporre l'inchiesta sommaria,
ai sensi dell'articolo 556, comma  1,  nonche'  allo  Stato  maggiore
della difesa, per gli eventi occorsi nell'area  tecnico-operativa,  o
al Segretariato generale della difesa, per  gli  eventi  verificatisi
nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; 
c)  redigere  una  relazione  tecnica,  recante  l'indicazione  delle
circostanze in cui si  e'  verificato  l'evento,  della  dinamica  di
svolgimento  dei  fatti,  dei  provvedimenti  adottati,  nonche'   le
eventuali   valutazioni,   trasmettendola,   entro   cinque   giorni,
all'autorita' competente a disporre l'inchiesta sommaria, di cui alla
lettera b), per la medesima via gerarchica, ovvero entro dieci giorni
per gli eventi verificatisi nel corso di operazioni all'estero; 
d) inoltrare, se l'evento si e' verificato nell'ambito di  operazioni
o esercitazioni internazionali, multinazionali  o  NATO  a  carattere
interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo  Stato
maggiore della Forza  armata  o  al  Comando  generale  dell'Arma  di
carabinieri a cui  appartengono  il  personale,  i  beni  o  i  mezzi
coinvolti.