Art. 560 Invio degli atti dell'inchiesta sommaria 1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al piu' presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui e' stata disposta, all'autorita' che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unita' o ufficio presso i quali si e' verificato l'evento. 2. Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorita' di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa e' stata disposta. Tale autorita' di vertice puo' ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni. 3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria e' inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.