Art. 567 
 
                 Contratti a quantita' indeterminata 
 
1. La fornitura dei materiali per il sostegno tecnico-logistico degli
organismi della difesa, se vi sono obiettivi elementi che impediscono
l'immediata ed  esatta  quantificazione  delle  prestazioni  e  degli
oneri, e' effettuata mediante contratti  a  quantita'  indeterminata,
fermo restando il tetto massimo  dell'importo  fissato  dal  bando  o
avviso di gara, o, in mancanza di questi, dall'atto negoziale.