Art. 567 Contratti a quantita' indeterminata 1. La fornitura dei materiali per il sostegno tecnico-logistico degli organismi della difesa, se vi sono obiettivi elementi che impediscono l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, e' effettuata mediante contratti a quantita' indeterminata, fermo restando il tetto massimo dell'importo fissato dal bando o avviso di gara, o, in mancanza di questi, dall'atto negoziale.