Art. 577 
 
                Modalita' di svolgimento dei concorsi 
 
1. L'Amministrazione della difesa, negli appositi  bandi  recanti  le
modalita' di  svolgimento  dei  concorsi,  per  il  reclutamento  del
personale militare, ha facolta' di rinviare a specifiche disposizioni
della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
amministrazioni.