Art. 584 Modalita' di applicazione 1. Nei giudizi di idoneita' relativi al personale gia' in servizio l'elenco e i criteri annessi trovano applicazione avuto riguardo all'eta', al grado, alla categoria, alla specialita', alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato nonche' ai seguenti criteri generali: a) salvo i casi di infermita' stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, i giudizi di inidoneita' permanente sono adottati soltanto dopo un congruo periodo di osservazione medica ovvero dopo un adeguato periodo di sospensione dal servizio di aeronavigazione o dalle attivita' specifiche previste per il ruolo e la categoria; b) se l'infermita' causa della temporanea inidoneita' e' suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo e' emesso soltanto quando questo non ha ottenuto i risultati auspicati; c) nella formulazione dei giudizi deve essere considerata l'attivita' effettivamente svolta e si deve tener conto che l'esperienza puo' compensare eventuali deficit funzionali. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'idoneita' al pilotaggio del personale in servizio puo' essere graduata, in ragione delle condizioni psico-fisiche e dei precedenti clinici dell'interessato, nel seguente modo: a) idoneita' al pilotaggio senza limitazioni; b) idoneita' al pilotaggio con esclusione di aviogetti aerotattici; c) idoneita' al pilotaggio ma con altro pilota a bordo senza limitazione di impiego se, in presenza di una piena idoneita', sussistano potenziali situazioni di rischio che consigliano la presenza di un copilota. 3. L'organo sanitario puo' disporre specifiche prescrizioni o limitazioni all'impiego del pilota in relazione alle particolari condizioni psico-fisiche e al quadro clinico dell'interessato. 4. Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 583 possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso. 5. Con decreto del Direttore generale della sanita' militare, sentiti i competenti organi sanitari dell'Aeronautica militare, sono emanate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586.