Art. 584

                      Modalita' di applicazione

  1.  Nei giudizi di idoneita' relativi al personale gia' in servizio
l'elenco  e  i  criteri  annessi  trovano applicazione avuto riguardo
all'eta', al grado, alla categoria, alla specialita', alla qualifica,
agli  incarichi,  alle particolari norme che regolano la posizione di
stato nonche' ai seguenti criteri generali:
  a)  salvo  i  casi di infermita' stabilizzate e non suscettibili di
miglioramento,  i  giudizi  di  inidoneita'  permanente sono adottati
soltanto  dopo  un congruo periodo di osservazione medica ovvero dopo
un  adeguato periodo di sospensione dal servizio di aeronavigazione o
dalle attivita' specifiche previste per il ruolo e la categoria;
  b)   se   l'infermita'   causa   della  temporanea  inidoneita'  e'
suscettibile   di   efficace  trattamento  terapeutico,  il  giudizio
definitivo  e'  emesso  soltanto  quando  questo  non  ha  ottenuto i
risultati auspicati;
  c)   nella   formulazione   dei  giudizi  deve  essere  considerata
l'attivita'   effettivamente   svolta  e  si  deve  tener  conto  che
l'esperienza puo' compensare eventuali deficit funzionali.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1, l'idoneita' al
pilotaggio del personale in servizio puo' essere graduata, in ragione
delle    condizioni    psico-fisiche   e   dei   precedenti   clinici
dell'interessato, nel seguente modo:
  a) idoneita' al pilotaggio senza limitazioni;
  b) idoneita' al pilotaggio con esclusione di aviogetti aerotattici;
  c)  idoneita'  al  pilotaggio  ma  con  altro  pilota a bordo senza
limitazione  di  impiego  se,  in  presenza  di  una piena idoneita',
sussistano  potenziali  situazioni  di  rischio  che  consigliano  la
presenza di un copilota.
  3.  L'organo  sanitario  puo'  disporre  specifiche  prescrizioni o
limitazioni  all'impiego  del  pilota  in  relazione alle particolari
condizioni psico-fisiche e al quadro clinico dell'interessato.
  4. Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del
personale  di  cui  all'articolo  583  possono  essere  richiesti, in
relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici,
da indicare nei bandi di concorso.
  5.  Con  decreto  del  Direttore  generale  della sanita' militare,
sentiti  i competenti organi sanitari dell'Aeronautica militare, sono
emanate   le  direttive  tecniche  riguardanti  l'accertamento  e  la
valutazione  ai  fini  dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea
delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586.