Art. 606 
 
  Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari 
 
1.  Il  reclutamento  degli  allievi  di  cui  all'articolo  605   e'
effettuato secondo le modalita' previste per  gli  allievi  ufficiali
delle altre armi, corpi o ruoli,  per  l'ammissione  ai  corsi  delle
accademie militari. 
2. Gli allievi ammessi alle accademie militari per i  corpi  sanitari
frequentano i corsi di  studio  per  il  conseguimento  della  laurea
magistrale in medicina e chirurgia, farmacia o medicina  veterinaria,
presso le universita' statali con le  quali  l'Amministrazione  della
difesa stipula apposite convenzioni  e  con  le  modalita'  stabilite
dalle stesse convenzioni. 
3.  Durante  gli  studi  universitari  gli  allievi   seguono   corsi
complementari di materie militari secondo  programmi  definiti  dalle
norme interne delle rispettive accademie militari  e  degli  istituti
militari di formazione superiore. 
4. Agli allievi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni
interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari
di formazione superiore.