Art. 606 Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari 1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 605 e' effettuato secondo le modalita' previste per gli allievi ufficiali delle altre armi, corpi o ruoli, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari. 2. Gli allievi ammessi alle accademie militari per i corpi sanitari frequentano i corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia, farmacia o medicina veterinaria, presso le universita' statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalita' stabilite dalle stesse convenzioni. 3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo programmi definiti dalle norme interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore. 4. Agli allievi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore.