Art. 620 
 
                          Esonero dal corso 
 
1. Gli ufficiali che, per comprovata causa di malattia o per gravi  e
documentati motivi di  carattere  privato  riconosciuti  dallo  Stato
maggiore della difesa, non possono iniziare  la  frequenza  entro  un
periodo di tempo pari a un sesto della durata  del  corso  ovvero  si
assentano per un periodo  complessivo  superiore  a  un  sesto  della
durata del corso sono esonerati dal corso e possono essere ammessi  a
un corso ISSMI successivo, secondo le modalita' di  cui  all'articolo
617.