Art. 633 Concorso 1. Sono ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore i capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che superano il concorso, per titoli ed esami, di cui all'articolo 831, comma 4, del codice, bandito con decreto dirigenziale, per il numero di posti determinato in relazione alle esigenze organico-funzionali dell'Esercito italiano.