Art. 645 
 
                       Valutazione di profitto 
 
1. La valutazione degli ufficiali frequentatori del corso normale  e'
effettuata sulla base dei risultati conseguiti  nelle  esercitazioni,
nei lavori e nelle prove previsti dai rispettivi programmi, secondo i
criteri di massima stabiliti dal Capo di stato maggiore della  Marina
militare.