Art. 655 Modalita' di ammissione 1. Sono ammessi alla frequenza del corso d'istituto: a) i capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci anni di anzianita' di servizio dalla nomina a ufficiale in servizio permanente; b) gli ufficiali che hanno maturato almeno undici anni dalla nomina in servizio permanente, se provenienti dal ruolo speciale ai sensi dell'articolo 835, commi 1, 2 e 4, del codice; c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori del concorso di cui all'articolo 835, commi 3 e 4, del codice, per i quali il superamento del corso costituisce condizione per il transito nel ruolo normale.