Art. 655 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
1. Sono ammessi alla frequenza del corso d'istituto: 
a) i capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci  anni
di anzianita' di  servizio  dalla  nomina  a  ufficiale  in  servizio
permanente; 
b) gli ufficiali che hanno maturato almeno undici anni  dalla  nomina
in servizio permanente, se provenienti dal ruolo  speciale  ai  sensi
dell'articolo 835, commi 1, 2 e 4, del codice; 
c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori  del  concorso  di  cui
all'articolo 835, commi 3 e 4, del codice, per i quali il superamento
del corso costituisce condizione per il transito nel ruolo normale.