Art. 691 Compilazione dei documenti caratteristici 1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall'articolo 692, sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) cessazione del servizio del giudicando o del compilatore; b) fine del servizio del giudicando o del compilatore; c) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore; d) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato; e) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell'articolo 690, comma 1; f) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; g) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; h) sospensione dall'impiego del giudicando; i) compimento del periodo massimo di un anno non documentato; l) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi; m) promozione al grado di generale di corpo d'armata o corrispondente; n) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze armate. 2. Nei documenti caratteristici e' indicato con precisione il periodo di tempo a cui e' riferito il giudizio.