Art. 727 Emanazione di ordini 1. Gli ordini, emanati in conformita' e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve. 2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore puo' emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' che ha emanato le disposizioni derogate. 3. Il superiore, se deve impartire un ordine a un militare non direttamente dipendente, si rivolge all'autorita' da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facolta' di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorita' suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.