Art. 727 
 
                        Emanazione di ordini 
 
1. Gli ordini, emanati in conformita' e nei casi previsti dal codice,
devono essere formulati con chiarezza in  modo  da  evitare  dubbi  o
esitazione in chi li riceve. 
2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con
il  servizio  il  superiore  puo'  emanare  ordini  in  deroga   alle
disposizioni   di   servizio,   dandone   tempestiva    comunicazione
all'autorita' che ha emanato le disposizioni derogate. 
3. Il superiore, se deve  impartire  un  ordine  a  un  militare  non
direttamente dipendente,  si  rivolge  all'autorita'  da  cui  questi
dipende, salvo casi urgenti in cui ha facolta' di agire direttamente,
riferendo immediatamente all'autorita' suddetta. In  tale  caso  egli
deve farsi  riconoscere  e  specificare,  se  necessario,  l'incarico
ricoperto.