Art. 756 Responsabilita' e compiti del comandante in capo della squadra navale 1. Il comandante in capo della squadra navale: a) dipende organicamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare; b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte le informazioni riflettenti l'organizzazione generale dei vari servizi della forza navale e il grado di efficienza delle navi che la compongono, nonche' tutte le disposizioni e le norme di massima impartite; c) e' responsabile, in via continuativa, dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle forze dipendenti nel quadro dei criteri, direttive, norme e programmi emanati dal Capo di stato maggiore della Marina militare, stabilisce i programmi annuali, emana le corrispondenti direttive e ne esercita il controllo; d) propone al Capo di stato maggiore della Marina militare o, in caso di urgente necessita', effettua varianti alla composizione della struttura d'impiego delle forze navali dipendenti, in relazione alle missioni da compiere; non ha lo stesso obbligo quando le varianti sono effettuate per esercitazioni; e) effettua, direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di efficienza operativa delle singole navi; f) riferisce al Capo di stato maggiore della Marina militare, con la prescritta periodicita', e comunque quando necessario, sull'efficienza delle forze, sulle avarie verificatesi e sui risultati raggiunti nelle esercitazioni; g) emana le disposizioni e le direttive particolari che assicurano unita' di dottrina e di indirizzo nella preparazione delle forze; lascia a ciascun comandante la possibilita' di esplicare la propria iniziativa nell'ambito delle previste attribuzioni, compiti e responsabilita'.