Art. 756 
 
Responsabilita' e compiti del comandante in capo della squadra navale 
 
1. Il comandante in capo della squadra navale: 
a) dipende organicamente dal Capo  di  stato  maggiore  della  Marina
militare; 
b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte
le  informazioni  riflettenti  l'organizzazione  generale  dei   vari
servizi della forza navale e il grado di efficienza delle navi che la
compongono, nonche' tutte le  disposizioni  e  le  norme  di  massima
impartite; 
c)  e'  responsabile,  in  via  continuativa,  dell'addestramento   e
dell'efficienza  bellica  delle  forze  dipendenti  nel  quadro   dei
criteri, direttive, norme e  programmi  emanati  dal  Capo  di  stato
maggiore della Marina militare, stabilisce i programmi annuali, emana
le corrispondenti direttive e ne esercita il controllo; 
d) propone al Capo di stato maggiore della Marina militare o, in caso
di urgente necessita',  effettua  varianti  alla  composizione  della
struttura d'impiego delle forze navali dipendenti, in relazione  alle
missioni da compiere; non ha lo stesso  obbligo  quando  le  varianti
sono effettuate per esercitazioni; 
e) effettua, direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per
raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di  efficienza
operativa delle singole navi; 
f) riferisce al Capo di stato maggiore della Marina militare, con  la
prescritta    periodicita',    e    comunque    quando    necessario,
sull'efficienza  delle  forze,  sulle  avarie  verificatesi   e   sui
risultati raggiunti nelle esercitazioni; 
g) emana le disposizioni e le direttive  particolari  che  assicurano
unita' di dottrina e di indirizzo  nella  preparazione  delle  forze;
lascia a ciascun comandante la possibilita' di esplicare  la  propria
iniziativa  nell'ambito  delle  previste  attribuzioni,   compiti   e
responsabilita'.