Art. 79 
 
     Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione 
 
1.   Le   operazioni   amministrativo-contabili,    patrimoniali    e
finanziarie, incluso il servizio delle entrate  e  delle  uscite,  la
tenuta delle  scritture  contabili  e  la  compilazione  dei  bilanci
preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente,  i  fondi
previdenziali gestiti dalla cassa,  sono  regolate  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,  n.  97,  e  successive
modificazioni, in quanto applicabile. 
2. Le  attivita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  l'istruttoria  del
contenzioso relativo alla  gestione  dei  fondi  previdenziali,  sono
svolte da un ufficio di gestione  della  Cassa  di  previdenza  delle
Forze armate, di livello  non  superiore  a  rango  dirigenziale  non
generale,   a   carico    e    nell'ambito    delle    strutture    e
dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti  e  definite
dal capo VI  del  presente  titolo,  in  un  quadro  di  economie  di
gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo
di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo  89,  d'intesa
con il Segretario  generale  della  difesa,  sentiti  gli  organi  di
vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di
efficienza  e  criteri  unitari  l'utilizzo  delle  risorse  umane  e
strumentali,  gia'  adibite  settorialmente  a  compiti  di  gestione
esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari. 
3. Il personale del Ministero della difesa, preposto  all'ufficio  di
cui al comma 2, e' responsabile degli atti di  attuazione  gestionale
degli   indirizzi   e   delle   deliberazioni   del   consiglio    di
amministrazione, nonche' delle conformi direttive  del  presidente  o
dei consiglieri delegati. 
 
 
          Note all'art. 79: 
          Per il decreto del Presidente della Repubblica 27  febbraio
          2003, n. 97, si vedano le note all'art. 53.