Art. 804 
 
                Facolta' della Commissione consultiva 
 
1.  La  Commissione  consultiva,  se  non  ritiene  sufficienti,  per
pronunciarsi, i documenti e le  informazioni  ricevute,  puo'  sempre
sospendere l'emissione del  suo  parere  e  richiedere  al  ministero
competente altri elementi.