Art. 816 Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado 1. Coloro che, in seguito alla perdita del grado sono stati privati delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che sono reintegrati nel grado stesso, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. 2. Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'articolo 814, comma 3 e decorre dalla data dalla quale ha avuto effetto la reintegrazione nel grado militare.