Art. 822 Cessazione della incapacita' in conseguenza di atti di valore 1. La incapacita' a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra, da parte di chi non e' mai stato insignito di alcuna di dette decorazioni e distinzioni, puo' cessare anche per aver compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, nel senso specificato dall'articolo 818. 2. Colui che e' incorso nella predetta incapacita' puo' chiedere l'esame degli atti di valore compiuti, agli effetti del riconoscimento della cessazione della stessa incapacita'. 3. Su tali domande decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale sono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio sulla efficacia degli atti di valore compiuti.