Art. 822 
 
    Cessazione della incapacita' in conseguenza di atti di valore 
 
1. La incapacita' a conseguire  le  medaglie  e  la  croce  al  valor
militare e le distinzioni onorifiche di guerra, da parte di  chi  non
e' mai stato insignito di alcuna di dette decorazioni e  distinzioni,
puo' cessare anche per aver compiuto atti di valore o cospicui o,  se
non tali, reiterati, nel senso specificato dall'articolo 818. 
2. Colui che e' incorso  nella  predetta  incapacita'  puo'  chiedere
l'esame  degli  atti   di   valore   compiuti,   agli   effetti   del
riconoscimento della cessazione della stessa incapacita'. 
3. Su tali domande decide il Ministro competente, sentito  il  parere
della Commissione consultiva, alla quale sono  comunicati  tutti  gli
elementi necessari per esprimere un giudizio  sulla  efficacia  degli
atti di valore compiuti.