Art. 924 Pubblicita' delle deliberazioni e delle risposte 1. Le deliberazioni di ciascun consiglio di rappresentanza e le risposte dell'autorita' militare sono affisse nelle bacheche appositamente riservate. 2. Le deliberazioni, oltre alla affissione nelle bacheche, possono essere anche date in consultazione a tutti quei militari che ne facciano esplicita richiesta al rispettivo consiglio di rappresentanza. 3. Le deliberazioni sono esposte nelle bacheche fino alla formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente a esse, per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni. 4. Dopo tale periodo deliberazioni e risposte vanno conservate agli atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le bacheche, a disposizione di eventuali richiedenti. 5. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione militare ai sensi dell'articolo 931, comma 4.