Art. 924 
 
          Pubblicita' delle deliberazioni e delle risposte 
 
1. Le deliberazioni di  ciascun  consiglio  di  rappresentanza  e  le
risposte  dell'autorita'  militare  sono   affisse   nelle   bacheche
appositamente riservate. 
2. Le deliberazioni, oltre alla affissione  nelle  bacheche,  possono
essere anche date in consultazione  a  tutti  quei  militari  che  ne
facciano   esplicita   richiesta   al   rispettivo    consiglio    di
rappresentanza. 
3.  Le  deliberazioni  sono  esposte   nelle   bacheche   fino   alla
formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente a esse, per un
ulteriore periodo di almeno trenta giorni. 
4. Dopo tale periodo deliberazioni e risposte vanno  conservate  agli
atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le  bacheche,  a
disposizione di eventuali richiedenti. 
5. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione  militare  ai
sensi dell'articolo 931, comma 4.