Art. 968 
 
        Criteri per la scelta del personale civile insegnante 
 
1. Gli incarichi di insegnamento per le materie non  militari  presso
gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate sono  conferiti
dal Ministero della difesa su proposta del comandante  dell'istituto,
della scuola o dell'ente interessato, secondo il seguente  ordine  di
preferenza: 
a) incaricati presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate; 
b) docenti universitari; 
c) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati
e procuratori dello Stato; 
d) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e  scuole
statali,   previo   nulla   osta   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
e) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attivita'  di
servizio; 
f) lettori di lingua straniera; 
g)   estranei   all'amministrazione   dello   Stato,   specificamente
incaricati,  provvisti  del   titolo   di   studio,   richiesto   per
l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per  la  materia
oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali  o
professionali che assicurino una comprovata  esperienza,  secondo  le
valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi  delle  scuole,
istituti ed enti delle Forze armate. 
2. A parita' di merito e titoli, la qualifica di ufficiale in congedo
costituisce requisito preferenziale. 
3. Il comandante della scuola  o  dell'ente  interessato  segnala  il
personale civile, al quale attribuire l'incarico di insegnamento,  al
rispettivo stato maggiore o comando  generale,  il  quale  a  seguito
dell'accertamento  dei  requisiti  necessari  per   il   conferimento
dell'incarico, da' il preventivo benestare. 
4. Ottenuto tale benestare, il  citato  comandante  provvedera'  alla
stipulazione  della  convenzione  da  inoltrare  al  Ministero  della
difesa. 
5. Le scuole, gli istituti ed enti delle Forze armate, nel  superiore
interesse degli studi,  possono  proporre,  in  via  eccezionale,  il
conferimento di incarichi di insegnamento, in  deroga  all'ordine  di
precedenza di cui al comma 1.