Art. 968 Criteri per la scelta del personale civile insegnante 1. Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate sono conferiti dal Ministero della difesa su proposta del comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato, secondo il seguente ordine di preferenza: a) incaricati presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate; b) docenti universitari; c) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato; d) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio; f) lettori di lingua straniera; g) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati, provvisti del titolo di studio, richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti delle Forze armate. 2. A parita' di merito e titoli, la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale. 3. Il comandante della scuola o dell'ente interessato segnala il personale civile, al quale attribuire l'incarico di insegnamento, al rispettivo stato maggiore o comando generale, il quale a seguito dell'accertamento dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico, da' il preventivo benestare. 4. Ottenuto tale benestare, il citato comandante provvedera' alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa. 5. Le scuole, gli istituti ed enti delle Forze armate, nel superiore interesse degli studi, possono proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al comma 1.