Art. 981 
 
                      Comunicazioni matricolari 
 
1. Comunicazioni identiche a quelle stabilite dagli articoli  1677  e
1678  del  codice  sono  effettuate  dai  comandanti  dei  centri  di
mobilitazione della Croce  rossa  italiana  al  presidente  nazionale
dell'Associazione mediante elenchi dai quali devono risultare anche i
numeri dei ruoli dei rispettivi enti militari.