Art. 997 Compiti della capo-gruppo 1. Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unita' sanitaria. 2. In ciascuna unita' sanitaria la capo-gruppo: a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere; b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere; c) assegna le infermiere, presi accordi con il direttore dell'unita', ai servizi dei vari reparti; d) assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere; e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere; f) riferisce mensilmente, e in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, all'ispettrice del comitato nella cui competenza territoriale si trova l'unita' sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere; g) compila le note caratteristiche nel caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 e dall'articolo 1752 del codice; h) istruisce il personale femminile, assunto in caso di bisogno dall'unita' sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della Croce rossa italiana, se per detto personale non e' stata disposta nell'unita' una diversa dipendenza.