Art. 997 
 
                      Compiti della capo-gruppo 
 
1. Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica  e  disciplinare
sulle  infermiere  volontarie  in  servizio  presso  ciascuna  unita'
sanitaria. 
2. In ciascuna unita' sanitaria la capo-gruppo: 
a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere; 
b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra
il personale direttivo e le infermiere; 
c) assegna le infermiere, presi accordi con il direttore dell'unita',
ai servizi dei vari reparti; 
d) assicura e controlla  l'esercizio  delle  funzioni  di  assistenza
affidate alle singole infermiere; 
e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere; 
f) riferisce mensilmente,  e  in  ogni  caso  al  termine  delle  sue
funzioni, con relazione scritta, all'ispettrice  del  comitato  nella
cui competenza territoriale si trova l'unita' sanitaria, sul modo col
quale procede il servizio delle infermiere; 
g) compila le note caratteristiche nel  caso  previsto  dall'articolo
1016, comma 3 e dall'articolo 1752 del codice; 
h) istruisce il personale  femminile,  assunto  in  caso  di  bisogno
dall'unita' sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua  temporanea
partecipazione all'opera della Croce rossa  italiana,  se  per  detto
personale non e' stata disposta nell'unita' una diversa dipendenza.