Art. 998 
 
                       Compiti della capo-sala 
 
1. Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza
diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti  dell'unita'
sanitaria. 
2. La capo-sala di ciascun reparto: 
a) riceve gli ordini dal  capo-reparto  o  dal  primario  e  ne  cura
l'esecuzione; 
b) tiene il registro di consegna; 
c)  risponde  della   custodia   dei   medicamenti   e   della   loro
somministrazione; 
d) dedica speciale sorveglianza agli ammalati piu' gravi.