Art. 998 Compiti della capo-sala 1. Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unita' sanitaria. 2. La capo-sala di ciascun reparto: a) riceve gli ordini dal capo-reparto o dal primario e ne cura l'esecuzione; b) tiene il registro di consegna; c) risponde della custodia dei medicamenti e della loro somministrazione; d) dedica speciale sorveglianza agli ammalati piu' gravi.