Art. 9 
 
 
                             Commissione 
 
  1.  E'  istituita  una  Commissione  tecnico-consultiva  presso  il
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  con  il
compito di esprimere il proprio parere su  questioni  di  particolare
rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore  dei
fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati  al
presente decreto composta da: 
  a) quattro rappresentanti del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente  e  due
appartenenti al Dipartimento dell'ispettorato centrale  della  tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; 
  b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; 
  d) un rappresentante del Ministero della salute; 
  e) un rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
(Agenzia delle dogane); 
  f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare; 
  g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; 
  h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale; 
  i)  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  produttori   di
fertilizzanti, designati dalle Associazioni  nazionali  di  categoria
piu' rappresentative; 
  l) tre rappresentanti  dei  produttori  agricoli,  designati  dalle
Associazioni di categoria piu' rappresentative; 
  m) un rappresentante dei commercianti, designato  dall'Associazione
nazionale di categoria piu' rappresentativa; 
  n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti,  designato
dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa; 
  o)  un  rappresentante   regionale   designato   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  p) cinque esperti in materia  di  fertilizzanti,  cosi'  suddivisi:
quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza  del  Consiglio
per la ricerca e  la  sperimentazione  in  agricoltura  -  Centro  di
ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo, scelti  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al
comma  1,  lettera  p),  in  caso  di  impedimento  possono  delegare
formalmente loro sostituti, di volta in volta. 
  3. La Commissione, nello svolgimento delle attivita' di competenza,
puo' avvalersi dei dipartimenti  universitari  o  degli  istituti  di
ricerca dei membri esperti ed in  caso  di  necessita'  di  strutture
esterne. 
  4. Alla Commissione di cui al presente articolo  si  applicano  gli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica  4  aprile
2007,  n.  70.  I  componenti  della   Commissione   possono   essere
riconfermati  non  piu'  di  una  volta.  Ove  le  designazioni   non
pervengano in tempo utile, la Commissione puo' regolarmente espletare
le funzioni di competenza, se e' stata nominata la meta' piu' uno dei
componenti.  Le  funzioni  di  segretario  della   Commissione   sono
esercitate da un funzionario del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, coadiuvato da  un  membro  della  Commissione
stessa. 
  5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non  spetta
alcun compenso o rimborso spese. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Gli articoli 3 e 4 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 4 aprile 2007, n. 70, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135, cosi' recitano: 
              «Art. 3. (Riordino degli altri organismi esistenti).  -
          1.  Ai  sensi  dell'articolo  29,  commi   1   e   4,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  sono
          confermati e continuano ad operare  i  seguenti  organismi,
          istituiti presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali: 
              a)  Comitato   gruppo   tecnico   di   valutazione   di
          rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP,  e  STG,
          istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
              b) Comitato  tecnico  faunistico  venatorio  nazionale,
          istituito dall'articolo 8, della legge 11 febbraio 1992, n.
          157; 
              c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
          delle  denominazioni  di  origine   e   delle   indicazioni
          geografiche tipiche dei vini, istituito  dall'articolo  17,
          della legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
              d)  Comitato  tecnico-scientifico  nazionale   per   il
          sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12,  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
              e)  Commissione  tecnica  per  la  elaborazione   delle
          proposte  ai  fini  dell'adozione  del  piano  assicurativo
          agricolo annuale, istituito dall'articolo  4,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 
              f)   Commissione   sementi,    istituita    ai    sensi
          dell'articolo 19, della legge 25 novembre 1971, n. 1096; 
              g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica
          prodotta da fonti  energetiche  rinnovabili,  istituita  ai
          sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 29  dicembre
          2003, n. 387; 
              h) Osservatorio nazionale  dell'agriturismo,  istituito
          dall'articolo 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96; 
              i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito
          dall'articolo 2, del decreto-legge  9  settembre  2005,  n.
          182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          2005, n. 231; 
              j) Osservatorio nazionale del mercato  dei  prodotti  e
          dei servizi  forestali,  istituito  dall'articolo  12,  del
          decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
              k)  Commissioni  provinciali  per  l'accertamento   dei
          requisiti necessari per il  riconoscimento  dei  centri  di
          imballaggio delle  uova  da  consumo,  istituite  ai  sensi
          dell'articolo 1, della legge 3 maggio 1971, n. 419; 
              l) Tavolo agroalimentare, istituito  dall'articolo  20,
          del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
              m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi  dell'articolo
          9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; 
              n)  Tavolo  azzurro,  istituito  dall'articolo  2,  del
          decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; 
              o)  Commissione  consultiva  per  l'aggiornamento   dei
          metodi ufficiali di analisi dei prodotti  agroalimentari  e
          mezzi tecnici di  produzione,  istituita  dall'articolo  44
          ,della legge 20 febbraio 2006, n. 82; 
              p)  Comitato  di  coordinamento  per  il  servizio   di
          repressione frodi, istituito dall'articolo 45, della  legge
          20 febbraio 2006, n. 82; 
              q)   Comitato   Nazionale   Italiano   per   il   Codex
          Alimentarius, di cui all'articolo 4, della legge  27  marzo
          2001, n. 122; 
              r) Comitato per  la  ricerca  applicata  alla  pesca  e
          all'acquacoltura, istituito dall'articolo  9,  del  decreto
          legislativo 26 maggio 2004, n. 154; 
              s) Commissione nazionale per il  pioppo,  istituita  ai
          sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799; 
              t)  Comitato  tecnico  di  cui  all'articolo   4,   del
          regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44,  per  una
          piu'  efficace   operativita'   dell'azione   istituzionale
          dell'Ispettorato centrale repressione frodi; 
              u)  Comitato  tecnico  di  cui  all'articolo   5,   del
          regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44,  per  una
          piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del
          territorio; 
              v) Commissione tecnico-consultiva per i  fertilizzanti,
          istituita  dall'articolo  9,  del  decreto  legislativo  29
          aprile 2006, n. 217. 
              2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui  al
          comma  1,  sono  ridotte  del   30   per   cento   rispetto
          all'esercizio  finanziario  2005.  Per  l'anno   2006,   la
          riduzione  prevista  dall'articolo  29,  opera  in   misura
          proporzionale rispetto al periodo corrente tra la  data  di
          entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del  2006
          ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
          gia' assunti alla medesima data di entrata  in  vigore  del
          decreto.». 
              «Art. 4. (Disposizioni comuni). - 1. Gli  organismi  di
          cui agli articoli 1, 2 e  3  durano  in  carica  tre  anni,
          decorrenti dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento. Tre mesi prima della scadenza del  termine  di
          durata,  i  predetti  organismi  presentano  una  relazione
          sull'attivita' svolta al Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta
          della perdurante utilita' dei  singoli  organismi  e  della
          conseguente eventuale proroga della loro  durata,  comunque
          non superiore a tre anni,  da  adottarsi  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali.
          Gli eventuali successivi decreti di proroga  sono  adottati
          secondo la medesima procedura. I  componenti  dei  suddetti
          organismi possono essere confermati una sola volta nel caso
          di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina  di
          nuovi componenti, si tiene  conto  del  principio  di  pari
          opportunita' tra uomini e donne.»