Art. 47. 
 
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle
                             autostrade) 
 
  1. Gli enti  proprietari  e  concessionari  delle  strade  e  delle
autostrade  nelle  quali  si  registrano  piu'   elevati   tassi   di
incidentalita'  effettuano  specifici  interventi   di   manutenzione
straordinaria della sede stradale e autostradale,  delle  pertinenze,
degli  arredi,  delle  attrezzature  e  degli  impianti,  nonche'  di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e
di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre  i
rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli  interventi
di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi  di
cui al comma 1, con particolare riferimento alla  sostituzione  della
segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle  barriere
obsolete o danneggiate,  all'utilizzo  di  strumenti  e  dispositivi,
anche realizzati  con  materiale  proveniente  da  pneumatici  usati,
idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonche'
alla  sistemazione,  al  ripristino  e  al  miglioramento  del  manto
stradale. 
  3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai  fini  della
definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e  delle
modalita'  di  determinazione  degli   incrementi   tariffari   nelle
convenzioni da stipulare successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
 
 
          Note all'articolo 47 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992: 
            14.Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade. 
            1. Gli enti  proprietari  delle  strade,  allo  scopo  di
          garantire la sicurezza e la fluidita'  della  circolazione,
          provvedono: 
            a) alla manutenzione, gestione e  pulizia  delle  strade,
          delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature,
          impianti e servizi; 
            b) al controllo tecnico dell'efficienza  delle  strade  e
          relative pertinenze; 
            c) alla  apposizione  e  manutenzione  della  segnaletica
          prescritta. 
            2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre: 
            a) al rilascio delle autorizzazioni e  delle  concessioni
          di cui al presente titolo; 
            b)  alla  segnalazione  agli  organi  di  polizia   delle
          violazioni alle disposizioni di cui al  presente  titolo  e
          alle  altre  norme  ad   esso   attinenti,   nonche'   alle
          prescrizioni  contenute  nelle   autorizzazioni   e   nelle
          concessioni. 
            2-bis.  Gli  enti  proprietari  delle  strade  provvedono
          altresi', in caso di manutenzione straordinaria della  sede
          stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purche'
          realizzati in conformita' ai  programmi  pluriennali  degli
          enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. 
            3. Per le strade in concessione  i  poteri  e  i  compiti
          dell'ente proprietario della strada previsti  dal  presente
          codice sono esercitati dal concessionario,  salvo  che  sia
          diversamente stabilito. 
            4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma  7,  i
          poteri dell'ente proprietario previsti dal presente  codice
          sono esercitati dal comune