Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del regolamento si definiscono quali: a) «sistema» dischi freno l'insieme costituito dai dischi freno ed, eventualmente, da uno o piu' dei seguenti elementi: 1) pinze freni; 2) guarnizioni d'attrito; 3) adattatore pinza; 4) tubazione di collegamento; 5) sensori; 6) pompe freno, che presentano caratteristiche diverse, nei materiali utilizzati o sono di forma o grandezza diversa o, ancora, sono combinati in modo diverso, dai corrispondenti elementi dell'impianto frenante originario del veicolo; b) «costruttore», il produttore di un sistema dischi freno; c) «tipo di veicolo» per quanto riguarda l'impianto di frenatura, cosi' come definito dalla direttiva 93/14/CE; d) «campo d'impiego» i tipi di veicoli sui quali il sistema dischi freno puo' essere installato.
Note all'art. 2: - La direttiva 5 aprile 1993 n. 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. 121.