Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del regolamento si definiscono quali: 
    a) «sistema» dischi freno l'insieme costituito dai  dischi  freno
ed, eventualmente, da uno o piu' dei seguenti elementi: 
      1) pinze freni; 
      2) guarnizioni d'attrito; 
      3) adattatore pinza; 
      4) tubazione di collegamento; 
      5) sensori; 
      6) pompe freno, 
che presentano caratteristiche diverse, nei  materiali  utilizzati  o
sono di forma o grandezza diversa o, ancora, sono combinati  in  modo
diverso,   dai   corrispondenti   elementi   dell'impianto   frenante
originario del veicolo; 
    b) «costruttore», il produttore di un sistema dischi freno; 
    c) «tipo di veicolo» per quanto riguarda l'impianto di frenatura,
cosi' come definito dalla direttiva 93/14/CE; 
    d) «campo d'impiego» i tipi  di  veicoli  sui  quali  il  sistema
dischi freno puo' essere installato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La direttiva 5 aprile 1993 n. 93/14/CEE del Consiglio
          concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre
          ruote e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n.
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