Art. 5 
 
 
      Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sui veicoli 
 
  1. Gli Uffici della motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza,
procedono  alla  visita  sui  singoli  veicoli  per   verificare   la
conformita' del sistema installato al tipo omologato. 
  2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica
l'osservanza  delle  disposizioni  di  installazione   previste   dal
costruttore, ovvero, nei casi previsti all'articolo 4, comma  3,  dal
costruttore del veicolo.  La  dichiarazione  e'  redatta  secondo  il
modello riportato in allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto.