Art. 6 
 
 
              Aggiornamento della carta di circolazione 
 
  1. Successivamente all'effettuazione,  con  esito  positivo,  della
visita di cui all'articolo 5, gli Uffici della motorizzazione  civile
procedono all'aggiornamento della carta di circolazione,  secondo  le
modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione. 
  2. In fase di aggiornamento della carta  di  circolazione,  secondo
quanto indicato al comma 1, sono apportate le eventuali  modifiche  e
prescrizioni   risultanti   dalla   documentazione   rilasciata   dal
costruttore del sistema, indicata all'articolo 7.