Art. 7 Prescrizioni per il costruttore del sistema 1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione di base conseguita (omettendo le eventuali estensioni), chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui all'articolo 3, comma 4. Tale marchio va apposto direttamente su ogni singolo disco freni componente il sistema. 2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 5, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso, manutenzione e installazione dello stesso, destinate all'utilizzatore.