Art. 7 
 
 
             Prescrizioni per il costruttore del sistema 
 
  1. Ogni sistema omologato riporta il marchio  dell'omologazione  di
base conseguita  (omettendo  le  eventuali  estensioni),  chiaramente
leggibile ed indelebile, recante la numerazione di  cui  all'articolo
3, comma 4. Tale marchio va  apposto  direttamente  su  ogni  singolo
disco freni componente il sistema. 
  2. Il costruttore correda  ogni  singola  unita'  prodotta  con  le
prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 5, comprendenti
le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 
  3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con  le  informazioni
di  uso,  manutenzione  e  installazione  dello   stesso,   destinate
all'utilizzatore.