Art. 8 
 
 
                    Conformita' della produzione 
 
  1.  Gli  impianti  di  produzione  dei  sistemi  sono  soggetti  al
controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione,
prevista dal decreto dirigenziale 21 aprile  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 107 dell'11 maggio 2009. 
  2. I  sistemi  omologati  sono  realizzati  in  modo  da  risultare
conformi al tipo omologato. 
  3. La Direzione generale  della  motorizzazione  puo'  procedere  a
qualsiasi  prova  prescritta  nel  regolamento,   nell'ambito   della
verifica: 
    a) della conformita' della produzione del sistema; 
    b) delle procedure  per  la  valutazione  della  durabilita'  del
sistema. 
  4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e'  revocata  se
non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.