Art. 9 
 
 
                Riconoscimento dei sistemi omologati 
                 da Stati membri dell'Unione europea 
 
  1. I sistemi omologati in altri Stati membri  dell'Unione  europea,
dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,
corredati di idonea documentazione emessa  da  uno  dei  sopraccitati
Stati, sono soggetti a verifica delle  condizioni  di  sicurezza  del
prodotto e di protezione degli utenti sulla  base  di  certificazioni
rilasciate nei Paesi di provenienza. 
  2. La verifica di cui al  comma  1,  ove  si  evinca  da  un  esame
documentale  che  le  condizioni  di  sicurezza  del  prodotto  e  di
protezione  degli  utenti  sono  equivalenti  o  superiori  a  quelle
richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione  di  controlli
gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 5 agosto 2010 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 
 
Visto, Il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 9, foglio n. 206