Art. 3


                        Assemblea capitolina

  1.  L'Assemblea  capitolina e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
  2.  L'Assemblea capitolina e' composta dal Sindaco di Roma Capitale
e da quarantotto Consiglieri.
  3. L'Assemblea capitolina e' presieduta da un Presidente eletto tra
i  Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto.
Al  Presidente  sono  attribuiti i poteri di convocazione e direzione
dei  lavori  e  delle  attivita'  dell'Assemblea  e  gli altri poteri
previsti   dallo   statuto  e  dal  regolamento  dell'Assemblea,  che
disciplinano  altresi'  l'esercizio delle funzioni vicarie. La revoca
dalla  carica  di  Presidente  e'  ammessa  nei  soli  casi  di gravi
violazioni  di legge, dello statuto e del regolamento dell'Assemblea,
che ne disciplina altresi' le relative procedure.
  4.  L'Assemblea  capitolina,  dopo  l'entrata in vigore del decreto
legislativo  di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge
5  maggio  2009, n. 42, disciplina con propri regolamenti l'esercizio
delle  funzioni  di  cui  al  comma  3 dell'articolo 24 della legge 5
maggio  2009,  n.  42,  in  conformita' al principio di funzionalita'
rispetto  alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto
dal comma 4 del citato articolo 24.
  5.  L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  di  attuazione  dei principi e dei
criteri  direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della
legge  5 maggio 2009, n. 42, del presente decreto, approva lo statuto
di  Roma  Capitale  che entra in vigore il giorno successivo a quello
della   sua   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Lo  statuto
disciplina,  nei  limiti  stabiliti  dalla  legge, i municipi di Roma
Capitale,  quali  circoscrizioni  di  decentramento,  in  numero  non
superiore   a  quindici,  favorendone  l'autonomia  amministrativa  e
finanziaria.
  6.  Lo  statuto  e' deliberato con il voto favorevole dei due terzi
dei   Consiglieri  assegnati.  Qualora  tale  maggioranza  non  venga
raggiunta,  la  votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi
entro  trenta  giorni  e  lo  statuto e' approvato se ottiene per due
volte,  in  altrettante  sedute  consiliari, il voto favorevole della
maggioranza   assoluta  dei  Consiglieri  assegnati.  Lo  statuto  e'
pubblicato   nelle   forme  e  nei  termini  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  di  legge ed e' inserito nella Raccolta ufficiale degli
statuti  del  Ministero  dell'interno.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
  7. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la
non giustificata assenza dalle sedute dell'Assemblea capitolina.
  8.  Lo  statuto  ed  i  regolamenti  di  cui al comma 4 prevedono e
disciplinano,   nei   limiti   delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 6, forme di monitoraggio e controllo da
affidare  ad  organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla
Giunta  capitolina,  finalizzate  a  garantire,  nell'esercizio delle
funzioni  riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle prestazioni e
delle  funzioni  fondamentali,  il  rispetto  degli  standard e degli
obiettivi  di  servizio  definiti  dai  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo  2  della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' l'efficace
tutela dei diritti dei cittadini.
  9.  Lo statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione,
anche   permanenti,   al   fine   di   promuovere  il  confronto  tra
l'amministrazione di Roma Capitale e i cittadini.
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 24 della legge 5 maggio  2009,
          n. 42, si veda nella nota all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2  della  citata
          legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 2 (Oggetto e  finalita').  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi aventi ad oggetto  l'attuazione  dell'art.  119
          della Costituzione, al fine di  assicurare,  attraverso  la
          definizione dei  principi  fondamentali  del  coordinamento
          della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario  e  la
          definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria  di
          comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al
          fine di armonizzare i sistemi contabili  e  gli  schemi  di
          bilancio  dei  medesimi  enti  e  i  relativi  termini   di
          presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
          programmazione, gestione e  rendicontazione  della  finanza
          pubblica. 
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
                a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa  e  maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
                b) lealta'  istituzionale  fra  tutti  i  livelli  di
          governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
                c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
                d) coinvolgimento dei diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
                e) attribuzione di risorse autonome ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza di cui all'art.  118  della
          Costituzione; le risorse  derivanti  dai  tributi  e  dalle
          entrate  propri  di   regioni   ed   enti   locali,   dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
                f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle funzioni fondamentali di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
                g) adozione per le proprie politiche di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
                h) adozione di regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
                i) previsione dell'obbligo di pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
                l) salvaguardia dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
                m)  superamento  graduale,  per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
                  1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
          livelli essenziali di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
          p), della Costituzione; 
                  2) della perequazione della capacita'  fiscale  per
          le altre funzioni; 
                n)  rispetto  della  ripartizione  delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
                o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale; 
                p) tendenziale correlazione tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
                q) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
                  1) stituire tributi regionali e locali; 
                  2) determinare le variazioni delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
                r) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate  dalle  concessioni  di  coltivazione  di   cui
          all'art. 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
          625, e successive modificazioni; 
                s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali; 
                t) esclusione di interventi sulle basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),  numeri  1)  e  2),
          essi sono possibili, a parita' di  funzioni  amministrative
          conferite, solo se prevedono  la  contestuale  adozione  di
          misure per la completa compensazione  tramite  modifica  di
          aliquota  o  attribuzione  di  altri   tributi   e   previa
          quantificazione finanziaria  delle  predette  misure  nella
          Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono
          accompagnati da una riduzione  di  funzioni  amministrative
          dei livelli di governo i cui  tributi  sono  oggetto  degli
          interventi medesimi,  la  compensazione  e'  effettuata  in
          misura corrispondente alla riduzione delle funzioni; 
                u)  previsione   di   strumenti   e   meccanismi   di
          accertamento e  di  riscossione  che  assicurino  modalita'
          efficienti di  accreditamento  diretto  o  di  riversamento
          automatico del riscosso agli  enti  titolari  del  tributo;
          previsione che i tributi  erariali  compartecipati  abbiano
          integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; 
                v) definizione di modalita' che assicurino a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
                z)  premialita'   dei   comportamenti   virtuosi   ed
          efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria,  nella
          gestione  finanziaria  ed   economica   e   previsione   di
          meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
          equilibri economico-finanziari o non assicurano  i  livelli
          essenziali delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione o  l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione, o qualora  gli  scostamenti
          dal patto di convergenza di cui all'art. 18 della  presente
          legge abbiano caratteristiche  permanenti  e  sistematiche,
          adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, comma 1,
          lettera  e),  che  sono  commisurate  all'entita'  di  tali
          scostamenti e possono comportare l'applicazione  di  misure
          automatiche per l'incremento delle  entrate  tributarie  ed
          extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi  il
          potere sostitutivo di  cui  all'art.  120,  secondo  comma,
          della Costituzione, secondo  quanto  disposto  dall'art.  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo  il  principio
          di responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
                aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z)
          a carico degli enti inadempienti si  applichino  anche  nel
          caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione
          dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h),  o  nel
          caso di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini
          del coordinamento della finanza pubblica; 
                bb) garanzia del mantenimento di un adeguato  livello
          di flessibilita' fiscale nella costituzione di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
                cc) previsione di una adeguata flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
                dd) trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni  di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); 
                ee) riduzione della imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della Costituzione; 
                ff) definizione di una disciplina dei tributi  locali
          in modo da consentire anche una piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale; 
                gg) individuazione di strumenti idonei a favorire  la
          piena  attuazione  degli  artt.   29,   30   e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
                hh) territorialita' dei tributi regionali e locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'art. 119 della Costituzione; 
                ii)   tendenziale   corrispondenza   tra    autonomia
          impositiva e autonomia di gestione  delle  proprie  risorse
          umane  e  strumentali  da  parte  del   settore   pubblico;
          previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi
          livelli di  governo  nella  gestione  della  contrattazione
          collettiva; 
                ll) certezza delle risorse e  stabilita'  tendenziale
          del quadro di finanziamento, in misura corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
                mm) individuazione, in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da  sancire  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
          tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni  recate
          dal  medesimo  schema  di  decreto  sul  saldo   netto   da
          finanziare, sull'indebitamento netto delle  amministrazioni
          pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'art. 3 e delle Commissioni parlamentari competenti  per
          le conseguenze di  carattere  finanziario,  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  In  mancanza  di  intesa  nel
          termine di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  il  Consiglio   dei   Ministri   delibera,
          approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.
          Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
          cui l'intesa non e' stata raggiunta. 
              4. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
          Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali   modificazioni   e   rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo.   Il   Governo,   qualora,   anche    a    seguito
          dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,  non   intenda
          conformarsi all'intesa raggiunta in  Conferenza  unificata,
          trasmette alle Camere e alla  stessa  Conferenza  unificata
          una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
          motivazioni di difformita' dall'intesa. 
              5.  Il  Governo  assicura,  nella  predisposizione  dei
          decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
          con le regioni e gli enti locali. 
              6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
          e' adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma  2  dell'art.  20.  Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali. 
              7. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4.».