Art. 5 
 
 
                       Condizioni di emissione 
 
  1. La trasmissione all'estero e' disposta  all'atto  dell'emissione
dell'ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659  del  codice
di procedura penale ovvero, quando l'ordine e' gia'  stato  eseguito,
in un qualsiasi momento successivo, non  oltre  la  data  in  cui  la
residua pena o misura di sicurezza da scontare  e'  inferiore  a  sei
mesi. 
  2. L'autorita' giudiziaria competente dispone  la  trasmissione  se
non  ricorre  una  causa  di  sospensione  dell'esecuzione  e  quando
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero
ha lo scopo  di  favorire  il  reinserimento  sociale  della  persona
condannata; 
    b) il reato per il quale e' stata emessa la sentenza di  condanna
e' punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni; 
    c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in
quello dello Stato di esecuzione; 
    d) la persona condannata non e' sottoposta ad altro  procedimento
penale o non  sta  scontando  un'altra  sentenza  di  condanna  o  di
applicazione  di  una  misura  di  sicurezza,  salvo  diverso  parere
dell'autorita' giudiziaria competente per il procedimento  penale  in
corso o per l'esecuzione. 
  3. La trasmissione all'estero e' disposta: 
    a) verso lo Stato  membro  dell'Unione  europea  di  cittadinanza
della persona condannata in cui quest'ultima vive, ovvero 
    b) verso lo Stato  membro  dell'Unione  europea  di  cittadinanza
della persona condannata in cui quest'ultima sara' espulsa, una volta
dispensata dall'esecuzione della pena o della misura di sicurezza,  a
motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito  nella
sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o  amministrativa
o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla  sentenza
di condanna, ovvero 
    c) verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha  acconsentito
alla trasmissione. 
  4. E' sempre richiesto il consenso della persona condannata per  la
trasmissione verso uno  degli  Stati  membri  indicati  al  comma  3,
lettera  c),  salvo  che  si  tratti  dello  Stato  dove  la  persona
condannata  e'  fuggita  o  e'  altrimenti  ritornata  a  motivo  del
procedimento penale o  a  seguito  della  sentenza  di  condanna.  Il
consenso  alla  trasmissione  deve  essere  espresso  dalla   persona
condannata personalmente e per iscritto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Gli articoli  656  e  659  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recitano: 
              «Art. 656  (Esecuzione  delle  pene  detentive).  -  1.
          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
          detentiva,  il  pubblico   ministero   emette   ordine   di
          esecuzione con il quale, se il condannato non e'  detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato. 
              2. Se il  condannato  e'  gia'  detenuto,  l'ordine  di
          esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e  giustizia
          e notificato all'interessato. 
              3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
          persona  nei  cui  confronti   deve   essere   eseguito   e
          quant'altro  valga  a  identificarla,   l'imputazione,   il
          dispositivo del provvedimento e le disposizioni  necessarie
          all'esecuzione. L'ordine e'  notificato  al  difensore  del
          condannato. 
              4. L'ordine che dispone  la  carcerazione  e'  eseguito
          secondo le modalita' previste dall'articolo 277. 
              5. Se la pena detentiva, anche se  costituente  residuo
          di maggiore pena, non e' superiore a tre anni  o  sei  anni
          nei casi di cui agli articoli  90  e  94  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,  il
          pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e  9,
          ne sospende  l'esecuzione.  L'ordine  di  esecuzione  e  il
          decreto di sospensione sono notificati al condannato  e  al
          difensore  nominato  per  la  fase  dell'esecuzione  o,  in
          difetto, al difensore che lo ha assistito  nella  fase  del
          giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo'  essere
          presentata istanza, corredata  dalle  indicazioni  e  dalla
          documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione
          di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli
          articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della  legge  26  luglio
          1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  e  di   cui
          all'articolo 94 del testo unico approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive    modificazioni,    ovvero    la    sospensione
          dell'esecuzione della pena di  cui  all'articolo  90  dello
          stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove  non
          sia presentata l'istanza o la stessa sia  inammissibile  ai
          sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo  unico,
          l'esecuzione della pena avra' corso immediato. 
              6. L'istanza deve essere presentata  dal  condannato  o
          dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo  nominato
          dal pubblico ministero, il quale la  trasmette,  unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente in relazione al luogo in cui ha  sede  l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione   utile,   questa,   salvi   i    casi    di
          inammissibilita', puo' essere depositata nella  cancelleria
          del tribunale di sorveglianza fino a  cinque  giorni  prima
          dell'udienza fissata a norma dell'articolo  666,  comma  3.
          Resta salva, in ogni caso, la  facolta'  del  tribunale  di
          sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
          documenti o di informazioni, o all'assunzione  di  prove  a
          norma  dell'articolo  666,  comma  5.   Il   tribunale   di
          sorveglianza  decide  entro   quarantacinque   giorni   dal
          ricevimento dell'istanza. 
              7.  La  sospensione  dell'esecuzione  per   la   stessa
          condanna non puo' essere disposta piu' di una volta,  anche
          se il condannato ripropone nuova istanza sia  in  ordine  a
          diversa misura alternativa, sia in  ordine  alla  medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
              8. Salva  la  disposizione  del  comma  8-bis,  qualora
          l'istanza  non  sia  tempestivamente   presentata,   o   il
          tribunale di sorveglianza la dichiari  inammissibile  o  la
          respinga, il pubblico ministero  revoca  immediatamente  il
          decreto  di  sospensione   dell'esecuzione.   Il   pubblico
          ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
          e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni, nonche',  nelle  more  della  decisione  del
          tribunale di sorveglianza, quando il programma di  recupero
          di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
          iniziato entro cinque giorni dalla  data  di  presentazione
          della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine  il
          pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al  tribunale
          di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 
              8-bis. Quando e' provato  o  appare  probabile  che  il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di cui al comma 5, il  pubblico  ministero  puo'  assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito delle quali puo' disporre la  rinnovazione  della
          notifica. 
              9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
          puo' essere disposta: 
                a) nei confronti dei condannati per i delitti di  cui
          all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni,  nonche'  di  cui  agli  articoli
          423-bis, 624, quando ricorrono due o piu'  circostanze  tra
          quelle  indicate  dall'articolo  625,  624-bis  del  codice
          penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di  cui
          all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del  medesimo
          codice, fatta eccezione per  coloro  che  si  trovano  agli
          arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni; 
                b) nei confronti di coloro che, per il fatto  oggetto
          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
          definitiva; 
                c) nei confronti dei condannati ai  quali  sia  stata
          applicata la recidiva  prevista  dall'articolo  99,  quarto
          comma, del codice penale». 
              10. Nella situazione considerata dal  comma  5,  se  il
          condannato si trova agli arresti domiciliari per  il  fatto
          oggetto della condanna da eseguire, il  pubblico  ministero
          sospende  l'esecuzione  dell'ordine   di   carcerazione   e
          trasmette  gli  atti  senza   ritardo   al   tribunale   di
          sorveglianza perche' provveda alla  eventuale  applicazione
          di una delle misure alternative di cui  al  comma  5.  Fino
          alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
          permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti. Agli  adempimenti  previsti  dall'articolo  47-ter
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni, provvede  in  ogni  caso  il  magistrato  di
          sorveglianza.». 
              «Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del  giudice  di
          sorveglianza). - 1. Quando a seguito  di  un  provvedimento
          del  giudice  di  sorveglianza  [c.p.p.  677]  deve  essere
          disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato,
          il pubblico ministero che cura l'esecuzione della  sentenza
          di condanna emette ordine di esecuzione  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei  casi  di
          urgenza,  il  pubblico  ministero  presso  il  giudice   di
          sorveglianza che ha adottato il provvedimento puo' emettere
          ordine provvisorio di esecuzione  che  ha  effetto  fino  a
          quando non provvede il pubblico ministero competente. 
              2. I provvedimenti relativi alle  misure  di  sicurezza
          diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero
          presso il giudice di sorveglianza che li  ha  adottati.  Il
          pubblico  ministero  comunica  in  copia  il  provvedimento
          all'autorita' di pubblica sicurezza  e,  quando  ne  e'  il
          caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone  la
          consegna o la liberazione dell'interessato.».