Art. 2 
 
 
                       Effetti della condanna 
 
  1. La condanna alla pena della  reclusione,  anche  se  conseguente
all'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti  a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto
previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965,
n. 575, introdotto dall'articolo 1  della  presente  legge,  comporta
l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  la  durata   della   pena
detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che  ha  pronunciato
la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in  piego
sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli
atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un  membro  del
Parlamento,  la  Camera  di  appartenenza   adotta   le   conseguenti
determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. 
  2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilita'
del  condannato  per  la  stessa  durata  della  pena  detentiva.  La
sospensione  condizionale  della  pena  non  ha   effetto   ai   fini
dell'interdizione dai pubblici uffici. 
  La  presente  legge,  munita   del   sigillo   dello   Stato, sara'
inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli   atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 13 ottobre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                           Berlusconi, Presidente del 
                                             Consiglio dei Ministri   
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 
 
          Note all'art. 2: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 commi 3-bis e
          3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli
          600-bis, primo e terzo comma, 600-quater,  primo,  secondo,
          terzo  e   quinto   comma,   600-quater,   secondo   comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99,  quarto  comma,
          del codice penale, qualora la pena superi due anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la  richiesta  delle  parti  (c.p.p.   445).   Se   vi   e'
          costituzione di parte civile, il giudice non  decide  sulla
          relativa domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al
          pagamento delle spese sostenute dalla parte  civile,  salvo
          che ricorrano giusti motivi per la compensazione  totale  o
          parziale. Non si  applica  la  disposizione  dell'art.  75,
          comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena (c.p. 163).  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».