ART. 5. 
                       (Introduzione illecita 
                      di animali da compagnia). 
 
   1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  introduce  nel
territorio nazionale animali da  compagnia  di  cui  all'allegato  I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  26  maggio   2003,   privi   di   sistemi   per
l'identificazione   individuale,   e'    soggetto    alla    sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100  a  euro  1.000
per ogni animale introdotto. 
   2. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  introduce  nel
territorio nazionale animali da  compagnia  di  cui  all'allegato  I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  26  maggio  2003,  in  violazione  dei  requisiti
previsti  dalla  legislazione  vigente,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500  a  euro  1.000
per ogni animale  introdotto.  La  sanzione  non  si  applica  se  le
violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto  disposto  dalla
legislazione vigente. 
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di  cui  al
comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede,  a  qualunque
titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione  di
quanto previsto dai commi 1 e 2. 
   4. Si applica la sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto  se  gli
animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata inferiore  a
dodici  settimane  o  se  provengono  da  zone  sottoposte  a  misure
restrittive  di  polizia  veterinaria  adottate  per  contrastare  la
diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.