art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
              3. Per gli  enti  territoriali  individuati  dal  Piano
          generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di
          fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti  dalla
          progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal
          Patto di  stabilita'  interno,  nei  limiti  delle  risorse
          trasferite dall'ISTAT. Per  gli  enti  territoriali  per  i
          quali il  Patto  di  stabilita'  interno  e'  regolato  con
          riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
          valide ai  fini  del  Patto  anche  le  risorse  trasferite
          dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale
          del 6° censimento dell'agricoltura di cui al  numero  Istat
          SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              4.  Per  far  fronte  alle   esigenze   temporanee   ed
          eccezionali   connesse   all'esecuzione   dei   censimenti,
          l'ISTAT, gli enti e gli organismi  pubblici,  indicati  nel
          Piano di cui al comma  2,  possono  avvalersi  delle  forme
          contrattuali  flessibili,  ivi  compresi  i  contratti   di
          somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti  delle
          risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma  1
          limitatamente alla durata  delle  operazioni  censuarie  e,
          comunque, non oltre il  2013;  nei  limiti  delle  medesime
          risorse, l'ISTAT puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014,
          dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento  al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              5.  La  determinazione  della  popolazione  legale   e'
          definita con decreto del Presidente della Repubblica  sulla
          base dei dati  del  censimento  relativi  alla  popolazione
          residente, come definita dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
              Nelle  more  dell'adozione  del   Piano   Generale   di
          Censimento  di  cui  al  comma  2,  l'ISTAT  provvede  alle
          iniziative necessarie e urgenti preordinate  ad  effettuare
          la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni
          di censimento nei  comuni  con  popolazione  residente  non
          inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione  di  liste
          precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi
          di anagrafi comunali  attraverso  apposite  circolari.  Con
          apposite  circolari  e  nel  rispetto  della  riservatezza,
          l'ISTAT stabilisce la tipologia  ed  il  formato  dei  dati
          individuali  nominativi  dell'anagrafe  della   popolazione
          residente, utili per le operazioni censuarie, che i  Comuni
          devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno  vigila
          sulla corretta osservanza da  parte  dei  Comuni  dei  loro
          obblighi di comunicazione,  anche  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli  articoli  14,
          comma 2, e 54, commi 3 e 11,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, e'  sostituito  dal  seguente:  «6.
          L'INA   promuove   la   circolarita'   delle   informazioni
          anagrafiche  essenziali  al   fine   di   consentire   alle
          amministrazioni pubbliche centrali e  locali  collegate  la
          disponibilita', in tempo  reale,  dei  dati  relativi  alle
          generalita', alla cittadinanza,  alla  famiglia  anagrafica
          nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in
          Italia, certificati dai comuni e, limitatamente  al  codice
          fiscale,  dall'Agenzia  delle  Entrate».  Con  decreto,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione ai sensi dell'Art. 1,  comma  7,
          della legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  sono  emanate  le
          disposizioni  volte  ad  armonizzare  il   regolamento   di
          gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma. 
              6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
          cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
          135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
          2009, n. 166, e in  attuazione  del  Protocollo  di  intesa
          sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome
          in data 17 dicembre 2009: 
              a)  l'ISTAT  organizza  le  operazioni  censuarie,  nel
          rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  e  del
          predetto  Protocollo,  secondo   il   Piano   Generale   di
          Censimento di cui  al  numero  ISTAT  SP/1275.2009  del  23
          dicembre  2009  e  relative   circolari   applicative   che
          individuano  anche  gli  enti  e  gli  organismi   pubblici
          impegnati nelle operazioni censuarie; 
              b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita'  loro
          affidate  secondo  i  rispettivi  Piani  di  censimento   e
          attraverso  la  scelta,  prevista  dal  Piano  Generale  di
          Censimento, tra il  modello  ad  alta  partecipazione  o  a
          partecipazione   integrativa,   alla   quale    corrisponde
          l'erogazione di appositi contributi; 
              c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati
          nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai  sensi  del
          predetto articolo 17, comma 4,  ad  avvalersi  delle  forme
          contrattuali flessibili  ivi  previste  limitatamente  alla
          durata delle operazioni censuarie e comunque non  oltre  il
          2012. Della avvenuta selezione, assunzione  o  reclutamento
          da parte  dell'ISTAT  e'  data  apposita  comunicazione  al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              7.  Gli  organi   preposti   allo   svolgimento   delle
          operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono
          autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti  di
          rilevatore  e  coordinatore,  anche  incarichi  di   natura
          autonoma  limitatamente  alla   durata   delle   operazioni
          censuarie e comunque non oltre  il  31  dicembre  2011.  Il
          reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e
          gli  eventuali  loro  responsabili  avviene,   secondo   le
          modalita' previste dalla normativa e dagli accordi  di  cui
          al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra
          i    dipendenti    dell'amministrazione    o    di    altre
          amministrazioni pubbliche territoriali  o  funzionali,  nel
          rispetto  delle  norme  regionali  e  locali   ovvero   tra
          personale esterno alle pubbliche  amministrazioni.  L'ISTAT
          provvede  con  proprie  circolari  alla   definizione   dei
          requisiti professionali dei coordinatori  intercomunali  di
          censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei
          coordinatori comunali e dei  rilevatori  in  ragione  delle
          peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico. 
              8. Al fine di ridurre l'utilizzo di  soggetti  estranei
          alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini
          di cui  al  comma  1,  i  ricercatori,  i  tecnologi  e  il
          personale tecnico di ruolo dei livelli professionali  IV  -
          VI degli enti  di  ricerca  e  di  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 7  del  presente  decreto,  che  risultino  in
          esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli
          enti di  ricerca  di  cui  al  medesimo  articolo  7,  sono
          trasferiti a  domanda  all'ISTAT  in  presenza  di  vacanze
          risultanti  anche  a  seguito  di  apposita   rimodulazione
          dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta  fermo
          il  limite  finanziario  dell'80  per  cento  di  cui  all'
          articolo 1, comma 643, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              9. Agli oneri derivanti dai commi  6  e  7,  nonche'  a
          quelli derivanti dalle  ulteriori  attivita'  previste  dal
          regolamento  di  cui  all'articolo   17,   comma   2,   del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, in  legge  20  novembre  2009,  n.  166,  si
          provvede nei limiti dei complessivi  stanziamenti  previsti
          dal citato articolo 17." 
          Note al comma 102: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'Art.  1  del
          decreto-legge 3  maggio  2004,  n.  113  (Disposizioni  per
          assicurare la funzionalita'  dell'Agenzia  europea  per  la
          sicurezza alimentare), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 luglio 2004, n. 164: 
              "Art. 1. - 1. Per  gli  interventi  straordinari  volti
          all'adeguamento   delle   dotazioni   infrastrutturali   di
          carattere viario  e  ferroviario  e  alla  riqualificazione
          urbana della citta' di Parma,  scelta  dall'Unione  europea
          quale  sede   dell'Agenzia   europea   per   la   sicurezza
          alimentare, e' autorizzato a favore del comune di Parma  un
          limite di impegno quindicennale pari ad  euro  6.450.000  a
          decorrere dall'anno 2005. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n.
          166, cosi' come rifinanziata dall'articolo  4,  comma  176,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350." 
              La legge 3 agosto 2009, n. 115 recante  "Riconoscimento
          della personalita' giuridica della Scuola per  l'Europa  di
          Parma" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13  agosto  2009,  n.
          187. 
          Note al comma 104: 
              Il decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85  recante
          "Attribuzione a comuni, province,  citta'  metropolitane  e
          regioni   di   un   proprio   patrimonio,   in   attuazione
          dell'articolo 19 della legge  5  maggio  2009,  n.  42"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'Art. 9 del  gia'
          citato decreto legislativo n. 85 del 2010: 
              "3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
          ai sensi delle disposizioni del  presente  decreto  non  si
          applicano i vincoli  relativi  al  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno,  per  un  importo  corrispondente  alle
          spese gia' sostenute dallo  Stato  per  la  gestione  e  la
          manutenzione  dei  beni   trasferiti.   Tale   importo   e'
          determinato  secondo  i  criteri   e   con   le   modalita'
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli
          stanziamenti dei capitoli di spesa interessati." 
          Note al comma 105: 
              Per il  riferimento  al  testo  del  comma  4-quinquies
          dell'Art. 4  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, n.  42  del  2010,  si  veda
          nelle note al comma 116. 
          Note al comma 108: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'Art.  204  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e  successive
          modificazioni (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali): 
              "204. Regole particolari per l'assunzione di mutui. 
              1.  Oltre  al  rispetto   delle   condizioni   di   cui
          all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
          quello dei mutui precedentemente contratti,  a  quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate ed a  quello  derivante
          da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207,  al  netto
          dei contributi statali e regionali in conto interessi,  non
          supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi  tre
          titoli delle entrate  del  rendiconto  del  penultimo  anno
          precedente quello in cui viene  prevista  l'assunzione  dei
          mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai  primi
          due titoli delle entrate. Per  gli  enti  locali  di  nuova
          istituzione si fa riferimento, per i  primi  due  anni,  ai
          corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione." 
          Note al comma 109: 
              - Si riporta il testo dell'Art.  143  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art.  143  (Scioglimento  dei  consigli   comunali   e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai  casi  previsti
          dall'articolo 141, i consigli comunali e  provinciali  sono
          sciolti quando, anche a seguito di accertamenti  effettuati
          a norma  dell'articolo  59,  comma  7,  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti  elementi  su  collegamenti  diretti  o
          indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o
          similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma
          2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da
          determinare un'alterazione del procedimento  di  formazione
          della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
          compromettere il buon  andamento  o  l'imparzialita'  delle
          amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
          funzionamento dei servizi  ad  esse  affidati,  ovvero  che
          risultino tali da arrecare grave e  perdurante  pregiudizio
          per lo stato della sicurezza pubblica. 
              2. Al fine di verificare la sussistenza degli  elementi
          di cui al comma  1  anche  con  riferimento  al  segretario
          comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
          ed ai dipendenti dell'ente locale, il  prefetto  competente
          per territorio  dispone  ogni  opportuno  accertamento,  di
          norma promuovendo l'accesso presso l'ente  interessato.  In
          tal caso, il prefetto nomina  una  commissione  d'indagine,
          composta da tre funzionari della pubblica  amministrazione,
          attraverso la quale esercita  i  poteri  di  accesso  e  di
          accertamento di cui e' titolare  per  delega  del  Ministro
          dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater,  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.  Entro
          tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una  volta  per
          un ulteriore periodo massimo di tre  mesi,  la  commissione
          termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le  proprie
          conclusioni. 
              3.  Entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
          del  codice  di  procedura  penale,   comunica   tutte   le
          informazioni che non ritiene debbano rimanere  segrete  per
          le esigenze del procedimento. 
              4. Lo scioglimento di cui al comma 1  e'  disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
              5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia   disposto   lo
          scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
          sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
          qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
          dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
          provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
          pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
          amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
          dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
          altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
          procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
          competente. 
              6. A decorrere dalla data di pubblicazione del  decreto
          di scioglimento sono risolti di diritto  gli  incarichi  di
          cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
          conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa che  non  siano  stati  rinnovati
          dalla commissione straordinaria  di  cui  all'articolo  144
          entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
              7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per  lo
          scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui  al
          comma 5, il Ministro dell'interno,  entro  tre  mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
              8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              9. Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
          del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
          salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
          la riservatezza su parti della proposta o  della  relazione
          nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
              10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi  effetti
          per un periodo da dodici mesi a diciotto  mesi  prorogabili
          fino  ad  un  massimo  di   ventiquattro   mesi   in   casi
          eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
          funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
          nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
          andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
          organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
          in  occasione  del   turno   annuale   ordinario   di   cui
          all'articolo 1  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,  e
          successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
          durata  dello  scioglimento  cada  nel   secondo   semestre
          dell'anno,  le   elezioni   si   svolgono   in   un   turno
          straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
          ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
          ai sensi dell'articolo 3 della  citata  legge  n.  182  del
          1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
          di proroga della durata dello scioglimento e' adottato  non
          oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
          scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
          le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 
              11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali  e
          circoscrizionali, che si svolgono  nella  regione  nel  cui
          territorio si trova l'ente interessato dallo  scioglimento,
          limitatamente al primo  turno  elettorale  successivo  allo
          scioglimento stesso, qualora la loro  incandidabilita'  sia
          dichiarata con  provvedimento  definitivo.  Ai  fini  della
          dichiarazione d'incandidabilita' il  Ministro  dell'interno
          invia senza ritardo la proposta di scioglimento di  cui  al
          comma 4 al tribunale competente per territorio, che  valuta
          la sussistenza  degli  elementi  di  cui  al  comma  1  con
          riferimento agli  amministratori  indicati  nella  proposta
          stessa. Si applicano, in quanto compatibili,  le  procedure
          di cui al libro IV, titolo  II,  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile. 
              12. Quando ricorrono motivi di urgente  necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
              13.  Si  fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
          organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall'articolo 141." Note al comma 112: 
              - Si riporta il testo dell'Art. 24 della legge 5 maggio
          2009, n. 42 e successive modificazioni (Delega  al  Governo
          in  materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
          dell'articolo 119 della Costituzione): 
              "Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma  capitale  ai
          sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione).
          - 1. In sede di  prima  applicazione,  fino  all'attuazione
          della disciplina delle citta'  metropolitane,  il  presente
          articolo detta norme  transitorie  sull'ordinamento,  anche
          finanziario, di Roma capitale. 
              2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
          confini sono quelli  del  comune  di  Roma,  e  dispone  di
          speciale   autonomia,    statutaria,    amministrativa    e
          finanziaria,  nei  limiti  stabiliti  dalla   Costituzione.
          L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire  il
          miglior assetto delle  funzioni  che  Roma  e'  chiamata  a
          svolgere quale sede  degli  organi  costituzionali  nonche'
          delle rappresentanze diplomatiche degli Stati  esteri,  ivi
          presenti presso la Repubblica  italiana,  presso  lo  Stato
          della  Citta'  del  Vaticano  e   presso   le   istituzioni
          internazionali. 
              3. Oltre a quelle attualmente spettanti  al  comune  di
          Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti  funzioni
          amministrative: 
              a)  concorso  alla  valorizzazione  dei  beni  storici,
          artistici, ambientali e fluviali,  previo  accordo  con  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              b) sviluppo economico e sociale di  Roma  capitale  con
          particolare riferimento al settore produttivo e turistico; 
              c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
              d) edilizia pubblica e privata; 
              e) organizzazione e funzionamento dei  servizi  urbani,
          con particolare riferimento al trasporto pubblico  ed  alla
          mobilita'; 
              f)  protezione  civile,  in   collaborazione   con   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; 
              g) ulteriori funzioni conferite  dallo  Stato  e  dalla
          regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo  comma,
          della Costituzione. 
              4. L'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  3  e'
          disciplinato  con  regolamenti   adottati   dal   consiglio
          comunale,  che  assume  la   denominazione   di   Assemblea
          capitolina, nel rispetto della  Costituzione,  dei  vincoli
          comunitari ed internazionali, della legislazione statale  e
          di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117,  sesto
          comma,  della  Costituzione  nonche'  in   conformita'   al
          principio   di   funzionalita'   rispetto   alle   speciali
          attribuzioni  di  Roma  capitale.  L'Assemblea  capitolina,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo di cui al comma  5,  approva,  ai  sensi  dell'
          articolo 6, commi 2, 3 e 4, del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con   particolare
          riguardo al decentramento municipale, lo  statuto  di  Roma
          capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
          della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Con uno o  piu'  decreti  legislativi,  adottati  ai
          sensi dell'  articolo  2,  sentiti  la  regione  Lazio,  la
          provincia di Roma e il  comune  di  Roma,  e'  disciplinato
          l'ordinamento  transitorio,  anche  finanziario,  di   Roma
          capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) specificazione delle funzioni di cui al  comma  3  e
          definizione delle modalita' per  il  trasferimento  a  Roma
          capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; 
              b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni  di  legge
          per il finanziamento dei comuni, assegnazione di  ulteriori
          risorse a Roma capitale,  tenendo  conto  delle  specifiche
          esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo  di  capitale
          della Repubblica, previa la loro determinazione  specifica,
          e delle funzioni di cui al comma 3. 
              6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura  i
          raccordi   istituzionali,    il    coordinamento    e    la
          collaborazione di Roma capitale con lo  Stato,  la  regione
          Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
          di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'  disciplinato
          lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
              7. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,  con
          riguardo all'attuazione dell' articolo  119,  sesto  comma,
          della Costituzione,  stabilisce  i  principi  generali  per
          l'attribuzione  alla  citta'  di   Roma,   capitale   della
          Repubblica, di un  proprio  patrimonio,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a)  attribuzione  a  Roma  capitale  di  un  patrimonio
          commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; 
              b) trasferimento, a titolo gratuito,  a  Roma  capitale
          dei beni appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  piu'
          funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale,  in
          conformita' a quanto previsto dall' articolo 19,  comma  1,
          lettera d). 
              8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
          contenute nel decreto legislativo  adottato  ai  sensi  del
          comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
          espressamente.  Per  quanto  non  disposto   dal   presente
          articolo, continua ad applicarsi  a  Roma  capitale  quanto
          previsto con riferimento ai comuni dal  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              9. A seguito  dell'attuazione  della  disciplina  delle
          citta' metropolitane e a decorrere  dall'istituzione  della
          citta' metropolitana di Roma capitale, le  disposizioni  di
          cui al presente articolo si intendono riferite alla  citta'
          metropolitana di Roma capitale. 
              10. Per la citta' metropolitana  di  Roma  capitale  si
          applica l' articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b)
          e c), e del comma 6, lettera d). La citta' metropolitana di
          Roma   capitale,   oltre   alle   funzioni   della   citta'
          metropolitana, continua a svolgere le funzioni  di  cui  al
          presente articolo." Note al comma 114: 
              Per il riferimento al testo dell'Art. 143  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000 si veda  nelle  note  al  comma
          109. Note al comma 116: 
              - Si riporta il testo del comma 4-quinquies dell'Art. 4
          del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti
          concernenti  enti  locali  e  regioni),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  26  marzo  2010,  n.  42,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "4-quinquies. Il comma 10  dell'articolo  7-quater  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  si
          interpreta nel senso che gli enti che abbiano  operato  per
          il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti  ad  operarla
          anche per gli anni 2010 e  2011.  Parimenti  i  comuni  che
          hanno superato nell'anno 2008 la soglia di  5.000  abitanti
          possono, ai soli fini del rispetto del patto di  stabilita'
          interno per  l'anno  2010,  operare  l'esclusione  prevista
          dall'articolo 7-quater del decreto-legge  n.  5  del  2009,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009."
          Note al comma 117: 
              - Si riporta il testo dell'Art. 14 del decreto-legge 31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali). - 1. Ai  fini  della
          tutela dell'unita' economica della Repubblica, le  regioni,
          le province autonome di Trento e di Bolzano, le province  e
          i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000   abitanti
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in
          termini di fabbisogno e indebitamento netto: 
              a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni  di
          euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2012; 
              b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
          e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; 
              c) le province per 300 milioni di euro per l'anno  2011
          e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
          attraverso la riduzione di cui al comma 2; 
              d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
          2.500 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,
          attraverso la riduzione di cui al comma 2. 
              2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012.   Le   predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell' articolo 8 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di  1.500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere  dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio  proporzionale.  In  sede  di   attuazione   dell'
          articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma. 
              3. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
          interno  relativo   agli   anni   2010   e   successivi   i
          trasferimenti  dovuti  agli  enti  locali   che   risultino
          inadempienti nei confronti del patto di stabilita'  interno
          sono ridotti, nell'anno successivo,  in  misura  pari  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. La  riduzione  e'  effettuata
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  a  valere   sui
          trasferimenti  corrisposti  dallo  stesso  Ministero,   con
          esclusione di quelli destinati  all'onere  di  ammortamento
          dei mutui. A tal fine il Ministero  dell'economia  comunica
          al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi  al
          termine stabilito per la trasmissione della  certificazione
          relativa al patto di stabilita'  interno,  l'importo  della
          riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In  caso
          di mancata trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della
          predetta  certificazione,  entro  il   termine   perentorio
          stabilito   dalla    normativa    vigente,    si    procede
          all'azzeramento automatico dei predetti  trasferimenti  con
          l'esclusione sopra indicata. In caso di  insufficienza  dei
          trasferimenti, ovvero nel caso  in  cui  fossero  stati  in
          parte  o  in  tutto  gia'  erogati,  la   riduzione   viene
          effettuata  a   valere   sui   trasferimenti   degli   anni
          successivi. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che non rispettino il patto di  stabilita'  interno
          relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a  versare
          all'entrata  del  bilancio  statale  entro  60  giorni  dal
          termine stabilito per la trasmissione della  certificazione
          relativa al rispetto del  patto  di  stabilita',  l'importo
          corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
          e l'obiettivo programmatico predeterminato.  Per  gli  enti
          per i quali il patto di stabilita' e' riferito  al  livello
          della spesa si assume quale differenza  il  maggiore  degli
          scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
          In caso di mancato versamento si  procede,  nei  60  giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale  si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. 
              5. Le disposizioni recate dai commi 3  e  4  modificano
          quanto stabilito in materia di riduzione  di  trasferimenti
          statali dall'articolo 77-bis, comma 20,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133  e  integrano  le  disposizioni
          recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e  16,  dello  stesso
          decreto-legge n. 112 del 2008. 
              6. In funzione  della  riforma  del  Patto  europeo  di
          stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
          Repubblica  italiana,  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri da adottare sentita  la  Regione  interessata,
          puo'  essere  disposta  la  sospensione  dei  trasferimenti
          erariali nei  confronti  delle  Regioni  che  risultino  in
          deficit eccessivo di bilancio. 
              7. L'Art. 1, comma 557, della legge 27  dicembre  2006,
          n.  296  e  successive  modificazioni  e'  sostituito   dai
          seguenti: 
              «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              557-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  557,
          costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
          i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
          la somministrazione di lavoro,  per  il  personale  di  cui
          all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  nonche'  per  tutti  i  soggetti   a   vario   titolo
          utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego, in strutture  e  organismi  variamente  denominati
          partecipati o comunque facenti capo all'ente. 
              557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557,  si
          applica il  divieto  di  cui  all'Art.  76,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». 
              8. I commi 1, 2, e 5 dell'Art. 76 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati. 
              9. Il comma 7 dell'Art. 76 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente: 
              «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
          spese di personale e' pari o superiore al 40%  delle  spese
          correnti  di  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a
          qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
          i  restanti  enti  possono  procedere  ad   assunzioni   di
          personale  nel  limite  del  20  per  cento   della   spesa
          corrispondente alle cessazioni  dell'anno  precedente».  La
          disposizione del presente comma si applica a decorrere  dal
          1°  gennaio   2011,   con   riferimento   alle   cessazioni
          verificatesi nell'anno 2010. 
              10. All'Art. 1, comma  562,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e successive  modificazioni  e'  soppresso  il
          terzo periodo. 
              11. Le province e i comuni con piu' di  5.000  abitanti
          possono escludere dal saldo rilevante ai fini del  rispetto
          del patto di stabilita' interno relativo  all'anno  2010  i
          pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
          2010 per un importo  non  superiore  allo  0,78  per  cento
          dell'ammontare  dei  residui  passivi  in  conto   capitale
          risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
          che abbiano  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno
          relativo all'anno 2009. 
              12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
          e 26 dell'Art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. 
              13.  Per  l'anno  2010  e'  attribuito  ai  comuni   un
          contributo per un importo complessivo  di  200  milioni  da
          ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
          intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.
          I criteri  devono  tener  conto  della  popolazione  e  del
          rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno.  I  suddetti
          contributi non sono conteggiati tra le  entrate  valide  ai
          fini del patto di stabilita' interno. 
              13-bis.  Per  l'attuazione   del   piano   di   rientro
          dall'indebitamento pregresso, previsto  dall'  articolo  78
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  dall'
          articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010,
          n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  marzo
          2010, n. 42, il Commissario straordinario  del  Governo  e'
          autorizzato a stipulare il contratto  di  servizio  di  cui
          all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per
          la relativa copertura di spesa. La stipula  e'  effettuata,
          previa approvazione con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze di apposito piano di estinzione per  quanto
          attiene ai 300 milioni di cui al primo  periodo  del  comma
          14, nonche' d'intesa con  il  comune  di  Roma  per  quanto
          attiene ai 200 milioni di euro di cui  al  secondo  periodo
          del comma 14.  Si  applica  l'  articolo  4,  commi  177  e
          177-bis,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350.   Il
          Commissario    straordinario    procede    all'accertamento
          definitivo  del  debito,  da  approvarsi  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              14.  In  vista  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto ai sensi dell'articolo 24  della  legge  5  maggio
          2009,  n.  42,   e   in   considerazione   dell'eccezionale
          situazione di squilibrio finanziario del  Comune  di  Roma,
          come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  fino
          all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi  del
          citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato  su  un
          apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
          delle finanze con una dotazione annua  di  300  milioni  di
          euro, a  decorrere  dall'anno  2011,  per  il  concorso  al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
          rientro approvato con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
          occorrenti   a   fare   fronte   agli    oneri    derivanti
          dall'attuazione del predetto piano di rientro  e'  reperita
          mediante  l'istituzione,  fino  al  conseguimento  di   200
          milioni di euro annui complessivi: 
              a)  di  un'addizionale  commissariale  sui  diritti  di
          imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in  partenza  dagli
          aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
          per passeggero; 
              b)   di   un   incremento   dell'addizionale   comunale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  fino  al
          limite massimo dello 0,4%. 
              14-bis. Al fine di agevolare i  piani  di  rientro  dei
          comuni per  i  quali  sia  stato  nominato  un  commissario
          straordinario, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,   del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di utilizzo  del  fondo.  Al  relativo  onere  si
          provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
          13-ter e 13-quater dell' articolo 38. 
              14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila  in  stato
          di dissesto possono escludere dal saldo rilevante  ai  fini
          del rispetto del patto di  stabilita'  interno  relativo  a
          ciascun esercizio finanziario del  triennio  2010-2012  gli
          investimenti in  conto  capitale  deliberati  entro  il  31
          dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
          negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
          milioni  di  euro   annui;   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  da  emanare  entro  il  15  settembre,  si
          provvede alla ripartizione del predetto importo sulla  base
          di criteri che tengano  conto  della  popolazione  e  della
          spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
          altresi' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro,  per
          l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al  presente
          comma in stato di dissesto finanziario per  far  fronte  al
          pagamento   dei   debiti   accertati   dalla    Commissione
          straordinaria di liquidazione,  nominata  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  su  proposta  del   Ministro
          dell'interno, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 254 e 255  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  La  ripartizione  del
          contributo  e'  effettuata   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, da emanare entro il  15  settembre  2010,  in
          misura   proporzionale   agli   stessi    debiti.14-quater.
          L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a),
          e'  istituita  dal  Commissario  preposto   alla   gestione
          commissariale, previa delibera  della  giunta  comunale  di
          Roma. L'incremento  dell'addizionale  comunale  di  cui  al
          comma  14,  lettera  b),  e'  stabilito,  su  proposta  del
          predetto Commissario, dalla  giunta  comunale.  Qualora  il
          comune,  successivamente  al  31  dicembre  2011,   intenda
          ridurre  l'entita'   delle   addizionali,   adotta   misure
          compensative la cui equivalenza finanziaria  e'  verificata
          dal Ministero dell'economia e delle finanze. In  ogni  caso
          il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni  di
          euro annui;  a  tal  fine,  nel  caso  in  cui  le  entrate
          derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori  a
          200 milioni  di  euro,  al  fine  di  assicurare  la  parte
          mancante  e'  vincolata  una  corrispondente  quota   delle
          entrate  del   bilancio   comunale   per   essere   versata
          all'entrata del bilancio dello Stato. 
              15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure  di
          cui al comma 14 sono versate all'entrata del bilancio dello
          Stato. E' istituito un apposito fondo con una dotazione  di
          200 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2011,
          destinato  esclusivamente  all'attuazione  del   piano   di
          rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o  cautelari
          o di dissesto aventi ad  oggetto  le  predette  risorse  e'
          consentita esclusivamente per  le  obbligazioni  imputabili
          alla gestione commissariale, ai sensi del  citato  articolo
          78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di  cui  al
          comma 13-bis. 
              15-bis. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          corrisponde  direttamente  all'Istituto   finanziatore   le
          risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14  e  15,  alle
          previste scadenze. 
              15-ter.   Il   Commissario   straordinario    trasmette
          annualmente al Governo la  rendicontazione  della  gestione
          del piano. 
              16. Ferme le altre misure di contenimento  della  spesa
          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
          dell'articolo 24 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  il
          comune di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  le
          modalita'   e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica;  a  tal
          fine, entro il 31  ottobre  di  ciascun  anno,  il  sindaco
          trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia
          e delle finanze, evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio
          della  gestione  ordinaria.  L'entita'  del   concorso   e'
          determinata in coerenza con gli obiettivi fissati  per  gli
          enti territoriali. In caso di mancato accordo si  applicano
          le disposizioni che disciplinano  il  patto  di  stabilita'
          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: 
              a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi
          standard unitari di maggiore efficienza; 
              b)  adozione  di  pratiche  di  centralizzazione  degli
          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488  e
          dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
              c) razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie
          detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire,  con
          esclusione   delle    societa'    quotate    nei    mercati
          regolamentati, ad una riduzione delle societa'  in  essere,
          concentrandone i compiti e le  funzioni,  e  riduzione  dei
          componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
              d)  riduzione,  anche  in  deroga  a  quanto   previsto
          dall'articolo  80  del  testo  unico  degli  enti   locali,
          approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          dei costi a carico del  Comune  per  il  funzionamento  dei
          propri organi, compresi i rimborsi dei permessi  retribuiti
          riconosciuti per gli amministratori; 
              e) introduzione di un contributo di soggiorno a  carico
          di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive  della
          citta', da applicare  secondo  criteri  di  gradualita'  in
          proporzione  alla  loro  classificazione  fino  all'importo
          massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 
              f) contributo straordinario nella misura massima del 66
          per cento del maggior valore  immobiliare  conseguibile,  a
          fronte di  rilevanti  valorizzazioni  immobiliari  generate
          dallo strumento urbanistico  generale,  in  via  diretta  o
          indiretta,  rispetto  alla  disciplina  previgente  per  la
          realizzazione  di  finalita'  pubbliche  o   di   interesse
          generale, ivi comprese quelle di  riqualificazione  urbana,
          di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto  contributo
          deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
          o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
          cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
          la  spesa  corrente,  da  destinare  a   progettazioni   ed
          esecuzioni di opere di  interesse  generale,  nonche'  alle
          attivita' urbanistiche  e  servizio  del  territorio.  Sono
          fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
          contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
          in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
          dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
          vigente; 
              f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo
          62,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il  limite  del  25
          per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50  per
          cento; 
              g) maggiorazione, fino al 3 per mille,  dell'ICI  sulle
          abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
              h) utilizzo dei proventi  da  oneri  di  urbanizzazione
          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
          dei cimiteri. 
              17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito
          a condizione della verifica positiva da parte del Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   dell'adeguatezza    e
          dell'effettiva attuazione delle misure  occorrenti  per  il
          reperimento  delle  restanti  risorse  nonche'  di   quelle
          finalizzate a garantire l'equilibrio  economico-finanziario
          della  gestione   ordinaria.   All'esito   della   predetta
          verifica,  le  somme  eventualmente  riscosse   in   misura
          eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno
          sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e
          concorrono al conseguimento degli obiettivi  di  stabilita'
          finanziaria. 
              18. I commi dal 14 al 17  costituiscono  attuazione  di
          quanto previsto dall'articolo 5, comma 3,  ultimo  periodo,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              19. Ferme restando le previsioni  di  cui  all'articolo
          77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133,  alle  regioni  che  abbiano  certificato  il
          mancato  rispetto   del   patto   di   stabilita'   interno
          relativamente all'esercizio finanziario 2009, si  applicano
          le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24  del  presente
          articolo. 
              20. Gli atti adottati  dalla  Giunta  regionale  o  dal
          Consiglio regionale durante i dieci mesi  antecedenti  alla
          data di svolgimento delle elezioni regionali, con  i  quali
          e' stata assunta  le  decisione  di  violare  il  patto  di
          stabilita' interno,  sono  annullati  senza  indugio  dallo
          stesso organo. 
              21.  I  conferimenti  di   incarichi   dirigenziali   a
          personale  esterno  all'amministrazione  regionale   ed   i
          contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza,  di
          collaborazione coordinata  e  continuativa  ed  assimilati,
          nonche' i  contratti  di  cui  all'articolo  76,  comma  4,
          secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  112  del   2008,
          convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del  2008,
          deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche'  da
          enti,  agenzie,  aziende,  societa'   e   consorzi,   anche
          interregionali, comunque dipendenti o partecipati in  forma
          maggioritaria dalla stessa, a seguito degli  atti  indicati
          al  comma  20,  sono  revocati  di  diritto.  Il   titolare
          dell'incarico o del  contratto  non  ha  diritto  ad  alcun
          indennizzo  in  relazione  alle  prestazioni   non   ancora
          effettuate alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              22. Il Presidente  della  Regione,  nella  qualita'  di
          commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
          finanziaria; il piano e'  sottoposto  all'approvazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa  con
          la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad
          acta  di  qualificate  e  comprovate  professionalita'   ed
          esperienza  per  l'adozione  e  l'attuazione   degli   atti
          indicati nel piano. Tra gli interventi indicati  nel  piano
          la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
          termovalorizzatore di  Acerra  anche  mediante  l'utilizzo,
          previa delibera  del  CIPE,  della  quota  regionale  delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. 
              23. Agli interventi indicati  nel  piano  si  applicano
          l'Art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96,  della
          legge n. 191 del  2009.  La  verifica  sull'attuazione  del
          piano e' effettuata dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              24. Ferme le limitazioni e le  condizioni  previste  in
          via generale per le regioni  che  non  abbiano  violato  il
          patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
          possono essere attribuiti incarichi ed instaurati  rapporti
          di  lavoro  a  tempo  determinato   o   di   collaborazione
          nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con  gli
          organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
          del  piano  possono  essere  conferiti  gli  incarichi   di
          responsabile degli uffici  di  diretta  collaborazione  del
          presidente, e possono essere stipulati  non  piu'  di  otto
          rapporti di lavoro  a  tempo  determinato  nell'ambito  dei
          predetti uffici. 
              24-bis. I limiti previsti  ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 28, possono essere superati limitatamente in  ragione
          della proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo  determinato
          stipulati dalle regioni a statuto speciale,  nonche'  dagli
          enti territoriali facenti parte delle predette  regioni,  a
          valere sulle risorse finanziarie  aggiuntive  appositamente
          reperite da queste ultime  attraverso  apposite  misure  di
          riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
          organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
          vincoli e gli obiettivi  previsti  ai  sensi  del  presente
          articolo.  Le  predette  amministrazioni   pubbliche,   per
          l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai  sensi
          della  normativa  vigente,  attingono  prioritariamente  ai
          lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  salva   motivata
          indicazione concernente gli specifici profili professionali
          richiesti. 
              24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
          9 non si applicano alle proroghe dei  rapporti  di  cui  al
          comma 24-bis. 
              25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31  sono  dirette
          ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e  il
          contenimento delle spese  per  l'esercizio  delle  funzioni
          fondamentali dei comuni. 
              26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei  Comuni
          e' obbligatorio per l'ente titolare. 
              27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino  alla  data  di
          entrata in vigore della legge con cui sono  individuate  le
          funzioni fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo
          comma, lettera p),  della  Costituzione,  sono  considerate
          funzioni  fondamentali  dei  comuni  le  funzioni  di   cui
          all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
              28.  Le  funzioni  fondamentali  dei  comuni,  previste
          dall'articolo 21, comma 3, della citata  legge  n.  42  del
          2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
          attraverso convenzione o unione, da parte  dei  comuni  con
          popolazione  fino  a  5.000  abitanti,  esclusi  le   isole
          monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni
          sono  obbligatoriamente  esercitate  in  forma   associata,
          attraverso convenzione  o  unione,  da  parte  dei  comuni,
          appartenenti o gia' appartenuti a  comunita'  montane,  con
          popolazione stabilita  dalla  legge  regionale  e  comunque
          inferiore a 3.000 abitanti. 
              29. I comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le
          funzioni  fondamentali  svolte  in  forma   associata.   La
          medesima funzione non puo' essere svolta  da  piu'  di  una
          forma associativa. 
              30. La regione, nelle materie di cui all'articolo  117,
          commi terzo e quarto,  della  Costituzione,  individua  con
          propria  legge,   previa   concertazione   con   i   comuni
          interessati  nell'ambito  del  Consiglio  delle   autonomie
          locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea  per
          area   geografica   per   lo    svolgimento,    in    forma
          obbligatoriamente  associata  da  parte  dei   comuni   con
          dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,  delle
          funzioni fondamentali di  cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge 5 maggio 2009, n. 42,  secondo  i  principi  di
          economicita', di efficienza e  di  riduzione  delle  spese,
          fermo restando quanto stabilito dal comma 28  del  presente
          articolo. Nell'ambito della normativa  regionale  i  comuni
          avviano l'esercizio delle funzioni  fondamentali  in  forma
          associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
          I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
          abitanti   superiore   a   100.000   non   sono   obbligati
          all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
              31.  I  comuni  assicurano  comunque  il  completamento
          dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26  a
          30 del presente articolo entro il termine  individuato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di
          concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con
          il Ministro per le  riforme  per  il  federalismo,  con  il
          Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro
          per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo  decreto  e'
          stabilito, nel rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  il  limite   demografico
          minimo  che  l'insieme  dei  comuni  che  sono  tenuti   ad
          esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve
          raggiungere. 
              32. Fermo quanto previsto dall'Art. 3, commi 27,  28  e
          29, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  30.000  abitanti   non   possono
          costituire societa'. Entro il 31  dicembre  2011  i  comuni
          mettono in liquidazione le societa'  gia'  costituite  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  ovvero  ne
          cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
          periodo non si applicano ai comuni con popolazione  fino  a
          30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite
          abbiano  avuto  il  bilancio  in  utile  negli  ultimi  tre
          esercizi. La disposizione di cui al presente comma  non  si
          applica alle societa', con partecipazione paritaria  ovvero
          con partecipazione proporzionale al numero degli  abitanti,
          costituite da piu' comuni la  cui  popolazione  complessiva
          superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
          tra  30.000  e  50.000   abitanti   possono   detenere   la
          partecipazione di una sola societa'; entro il  31  dicembre
          2011 i predetti comuni mettono  in  liquidazione  le  altre
          societa' gia' costituite. Con decreto del  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di
          concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per
          le riforme per il federalismo,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono  determinate  le
          modalita' attuative del presente  comma  nonche'  ulteriori
          ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione. 
              33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  interpretano  nel
          senso che la natura  della  tariffa  ivi  prevista  non  e'
          tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
          sorte successivamente alla data di entrata  in  vigore  del
          presente    decreto,    rientrano    nella    giurisdizione
          dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
              33-bis.  All'  articolo  77-bis  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
              «4-bis. Per gli enti per i quali negli anni  2007-2009,
          anche per frazione di anno, l'organo consiliare  era  stato
          commissariato ai sensi dell' articolo 143 del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
          interno le stesse regole degli enti  di  cui  al  comma  3,
          lettera b), del presente articolo, prendendo come  base  di
          riferimento   le   risultanze   contabili    dell'esercizio
          finanziario precedente a  quello  di  assoggettamento  alle
          regole del patto di stabilita' interno.»; 
              b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente: 
              «7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5  non
          sono considerate le risorse provenienti  dai  trasferimenti
          di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296,  ne'  le  relative  spese  in  conto
          capitale sostenute dai  comuni.  L'esclusione  delle  spese
          opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse». 
              33-ter. Alla  copertura  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter  e  33-bis,  si
          provvede: 
              a) quanto a 14,5 milioni di euro per  l'anno  2010,  di
          cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis,  lettere  a)  e
          b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
          da 0,78 a 0,75 per cento,  relativamente  al  fabbisogno  e
          all'indebitamento netto, e quanto a 2  milioni  per  l'anno
          2010 relativi al  penultimo  e  ultimo  periodo  del  comma
          14-ter,  relativamente  al  saldo  netto   da   finanziare,
          mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
          per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
          all' articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 10 milioni di  euro  per
          il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno  degli  anni
          2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni  di  euro  per  il
          comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e  2012  mediante
          corrispondente rideterminazione degli obiettivi  finanziari
          previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a  tal  fine
          sono conseguentemente adeguati con la  deliberazione  della
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  prevista  ai
          sensi del comma  2,  ottavo  periodo,  e  recepiti  con  il
          decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. 
              33-quater. Il termine del  31  gennaio  2009,  previsto
          dall' articolo  2-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008,  n.  189,  per  la  trasmissione  al
          Ministero   dell'interno    delle    dichiarazioni,    gia'
          presentate,  attestanti  il  minor   gettito   dell'imposta
          comunale sugli immobili derivante da fabbricati del  gruppo
          catastale D per ciascuno degli anni 2005 e  precedenti,  e'
          differito al 30 ottobre 2010." Note al comma 118: 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'Art. 76 del gia'
          citato decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato
          dalla presente legge: 
              "7. E' fatto divieto agli enti  nei  quali  l'incidenza
          delle spese di personale e' pari o superiore al  40%  delle
          spese correnti di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
          i  restanti  enti  possono  procedere  ad   assunzioni   di
          personale  nel  limite  del  20  per  cento   della   spesa
          corrispondente alle cessazioni  dell'anno  precedente.  Per
          gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale  e'
          pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti  sono
          ammesse, in deroga al limite del 20 per  cento  e  comunque
          nel  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
          interno e dei  limiti  di  contenimento  complessivi  delle
          spese  di  personale,  le  assunzioni  per  turn  over  che
          consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
          dall'articolo 21, comma 3, della legge 5  maggio  2009,  n.
          42." Note al comma 119: 
              Per il riferimento al testo del comma  3  dell'Art.  14
          del gia' citato decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 122  del  2010,  si  veda
          nelle note al comma 117. Note al comma 120: 
              - Si riporta il testo  dell'Art.  82  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 82 (Indennita'). - 1. Il decreto di cui al  comma
          8  del  presente  articolo  determina  una  indennita'   di
          funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per  il
          sindaco,  il  presidente  della   provincia,   il   sindaco
          metropolitano, il presidente  della  comunita'  montana,  i
          presidenti dei consigli circoscrizionali  dei  soli  comuni
          capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli  comunali
          e provinciali, nonche' i componenti degli organi  esecutivi
          dei comuni e ove previste delle loro  articolazioni,  delle
          province,  delle  citta'  metropolitane,  delle   comunita'
          montane, delle unioni di comuni e  dei  consorzi  fra  enti
          locali. Tale  indennita'  e'  dimezzata  per  i  lavoratori
          dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. 
              2. I consiglieri comunali e provinciali  hanno  diritto
          di percepire, nei limiti  fissati  dal  presente  capo,  un
          gettone di presenza per  la  partecipazione  a  consigli  e
          commissioni.   In   nessun   caso   l'ammontare   percepito
          nell'ambito di un mese  da  un  consigliere  puo'  superare
          l'importo  pari  ad  un  quarto   dell'indennita'   massima
          prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base  al
          decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta  ai
          consiglieri circoscrizionali ad eccezione  dei  consiglieri
          circoscrizionali delle citta'  metropolitane  per  i  quali
          l'ammontare del  gettone  di  presenza  non  puo'  superare
          l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
          rispettivo presidente. 
              3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme  relative
          al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le  indennita'
          di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai  redditi  da
          lavoro di qualsiasi natura. 
              4. [Gli statuti e  i  regolamenti  degli  enti  possono
          prevedere che  all'interessato  competa,  a  richiesta,  la
          trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di
          funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
          l'ente  pari  o  minori  oneri  finanziari.  Il  regime  di
          indennita'  di   funzione   per   i   consiglieri   prevede
          l'applicazione di detrazioni dalle indennita'  in  caso  di
          non  giustificata  assenza  dalle   sedute   degli   organi
          collegiali]. 
              5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
          non sono tra loro cumulabili.  L'interessato  opta  per  la
          percezione di  una  delle  due  indennita'  ovvero  per  la
          percezione del 50 per cento di ciascuna. 
              6. 
              7.  Agli  amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non  e'
          dovuto alcun gettone per la partecipazione a  sedute  degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne. 
              8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al  presente  articolo  e'  determinata,
          senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: 
              a)  equiparazione  del  trattamento  per  categorie  di
          amministratori; 
              b) articolazione delle indennita' in  rapporto  con  la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni   stagionali    della    popolazione,    della
          percentuale delle entrate  proprie  dell'ente  rispetto  al
          totale delle entrate, nonche' dell'ammontare  del  bilancio
          di parte corrente; 
              c)  articolazione  dell'indennita'  di   funzione   dei
          presidenti dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei  vice
          presidenti delle province,  degli  assessori,  in  rapporto
          alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per  il
          presidente della provincia. Al presidente e agli  assessori
          delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
          delle comunita' montane sono attribuite  le  indennita'  di
          funzione  nella   misura   massima   del   50   per   cento
          dell'indennita' prevista per un comune  avente  popolazione
          pari alla popolazione dell'unione di comuni, del  consorzio
          fra enti locali o alla popolazione montana della  comunita'
          montana; 
              d) definizione di speciali indennita' di  funzione  per
          gli amministratori delle citta' metropolitane in  relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate; 
              e); 
              f)  previsione  dell'integrazione  dell'indennita'  dei
          sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato,  con
          una somma pari a  una  indennita'  mensile,  spettante  per
          ciascun anno di mandato. 
              9.  Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali  si  puo'  procedere  alla  revisione  del
          decreto ministeriale di cui al  comma  8  con  la  medesima
          procedura ivi indicata. 
              10. Il decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  8  e'
          rinnovato ogni tre  anni  ai  fini  dell'adeguamento  della
          misura delle indennita' e dei  gettoni  di  presenza  sulla
          base  della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT   di
          variazione del costo della  vita  applicando,  alle  misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel biennio nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata
          dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio. 
              11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere a consigli e  commissioni;  il  regolamento  ne
          stabilisce termini e modalita'." Note al comma 123: 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'Art.  1  del
          decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93  (Disposizioni  urgenti
          per salvaguardare il potere di  acquisto  delle  famiglie),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 126: 
              "7. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino alla definizione  dei  contenuti  del  nuovo
          patto di stabilita' interno, in funzione  della  attuazione
          del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni
          e degli enti locali  di  deliberare  aumenti  dei  tributi,
          delle   addizionali,   delle    aliquote    ovvero    delle
          maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
          legge  dello  Stato.  Sono  fatte  salve,  per  il  settore
          sanitario, le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
          174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni, e all'articolo 1,  comma  796,  lettera  b),
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti  e
          le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio  di
          previsione  presentato  dall'organo  esecutivo   all'organo
          consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai  sensi
          dell'articolo   174   del   testo   unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Resta  fermo  che
          continuano comunque ad applicarsi le disposizioni  relative
          al mancato rispetto del patto di stabilita' interno, di cui
          ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni  regionali
          di controllo della Corte dei conti verificano  il  rispetto
          delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,  riferendo
          l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in  sede  di
          controllo, ai fini del referto  per  il  coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, ai  sensi  dell'  articolo  3,
          comma  4,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,   come
          modificato, da ultimo, dall'articolo  3,  comma  65,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione  delle
          autonomie." 
              Per il riferimento al  testo  dei  commi  da  14  a  18
          dell'Art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 122  del  2010,  si  veda
          nelle note al comma 117. Note al comma 125: 
              Per il riferimento al testo del terzo  comma  dell'Art.
          117 e del secondo comma dell'Art. 119 della Costituzione si
          veda nelle note al comma 87. Note al comma 129: 
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, si veda nelle note al comma 104. 
              Per il riferimento al testo del comma  3  dell'Art.  50
          del  decreto-legge  n.  78   del   2010   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si  veda  nelle
          note al comma 100. Note all'Art. 131: 
              Per  il  riferimento  al  comma  1  dell'Art.  14   del
          decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 122 del 2010, si veda  nelle  note  all'Art.
          117. Note al comma 147: 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'Art.  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  "Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica", convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "4. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano che non rispettino il patto di  stabilita'  interno
          relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a  versare
          all'entrata  del  bilancio  statale  entro  60  giorni  dal
          termine stabilito per la trasmissione della  certificazione
          relativa al rispetto del  patto  di  stabilita',  l'importo
          corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
          e l'obiettivo programmatico predeterminato.  Per  gli  enti
          per i quali il patto di stabilita' e' riferito  al  livello
          della spesa si assume quale differenza  il  maggiore  degli
          scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
          In caso di mancato versamento si  procede,  nei  60  giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale  si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita". Note al comma 151: 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'Art.  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986
          recante "Approvazione del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi": 
              "49. [46] Redditi di lavoro dipendente. 
              1.  Sono  redditi  di  lavoro  dipendente  quelli   che
          derivano da rapporti aventi per oggetto la  prestazione  di
          lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
          direzione di altri, compreso il lavoro a  domicilio  quando
          e' considerato lavoro dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro. 
              2.   Costituiscono,   altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: 
              a) le pensioni di ogni genere e  gli  assegni  ad  esse
          equiparati; 
              b) le somme di cui  all'Art.  429,  ultimo  comma,  del
          codice di procedura civile". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'Art.  49  della   legge
          costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1,  recante  "Statuto
          speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia": 
              "Art. 49. - Spettano alla  Regione  le  seguenti  quote
          fisse  delle  sottoindicate  entrate  tributarie   erariali
          riscosse nel territorio della Regione stessa: 
              1) sei decimi  del  gettito  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche; 
              2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche; 
              3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte  di
          cui agli artt. 23, 24, 25 e  29  del  D.P.R.  29  settembre
          1973, n. 600,  ed  all'Art.  25-bis  aggiunto  allo  stesso
          decreto del Presidente della Repubblica con l'Art. 2, primo
          comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953,  come  modificato
          con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53; 
              4) 9,1  decimi  del  gettito  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  esclusa  quella  relativa  all'importazione,  al
          netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis
          del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.   633,   e   successive
          modificazioni; 
              5)  nove  decimi  del  gettito  dell'imposta   erariale
          sull'energia elettrica, consumata nella regione; 
              6)  nove  decimi  del  gettito  dei   canoni   per   le
          concessioni idroelettriche; 
              7)  nove  decimi  del  gettito  della   quota   fiscale
          dell'imposta erariale di consumo relativa ai  prodotti  dei
          monopoli dei tabacchi consumati nella regione; 
              7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle
          benzine ed il 30,34 per cento del gettito  dell'accisa  sul
          gasolio consumati nella regione per uso autotrazione; 
              La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle
          quote dei proventi erariali indicati nel presente  articolo
          viene effettuata al netto delle  quote  devolute  ad  altri
          enti ed istituti". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'Art.  1   del   decreto
          legislativo 31 luglio  2007,  n.  137,  recante  "Norme  di
          attuazione dello statuto speciale  della  regione  autonoma
          Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale": 
              "Art. 1 (Modalita'  di  attribuzione  delle  quote  dei
          proventi erariali spettanti alla regione). -  1.  Le  quote
          dei  proventi  erariali  spettanti  alla  regione  autonoma
          Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 della legge
          costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,   e   successive
          modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1°  gennaio
          2008, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 
              2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto  di
          versamento  unificato  e   di   compensazione   nell'ambito
          territoriale, sono riversate dalla  struttura  di  gestione
          individuata dall'articolo  22  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, direttamente alla  regione  sul  conto
          infruttifero ordinario, intestato  alla  regione  medesima,
          istituito presso la tesoreria centrale dello Stato. 
              3. Le quote dei proventi di cui al comma 1  diversi  da
          quelli oggetto di versamento unificato e  di  compensazione
          nell'ambito territoriale di cui al comma 2  sono  riversate
          dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione
          sul conto infruttifero ordinario,  intestato  alla  regione
          medesima, istituito  presso  la  tesoreria  centrale  dello
          Stato. 
              4.  In  attuazione  dell'articolo  3,  comma   7,   del
          Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e  la  regione
          Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006,  a  decorrere
          dalla data di entrata in  vigore  della  legge  finanziaria
          statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che
          ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato  e
          la regione, fra le entrate regionali sono  comprese,  nella
          misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della
          legge costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1,  recante  lo
          statuto speciale della regione  Friuli-Venezia  Giulia,  le
          ritenute sui redditi da pensione, di cui  all'articolo  49,
          comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          riferite  ai  soggetti  passivi  residenti  nella  medesima
          regione,   ancorche'   riscosse   fuori   del    territorio
          regionale". Note al comma 152: 
              - Si riporta il testo dell'Art. 27 della legge 5 maggio
          2009, n. 42, recante  "Delega  al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119  della
          Costituzione", e pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009,
          n. 103: 
              "Art. 27 (Coordinamento della finanza delle  regioni  a
          statuto speciale  e  delle  province  autonome).  -  1.  Le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti   speciali,
          concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione
          e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri  da
          essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'  interno  e
          all'assolvimento  degli  obblighi  posti   dall'ordinamento
          comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
          di attuazione dei rispettivi statuti, da definire,  con  le
          procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine
          di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti
          legislativi di cui all' articolo 2 e secondo  il  principio
          del graduale superamento del criterio della  spesa  storica
          di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' articolo 117,  secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  conformemente  a  quanto  previsto
          dall' articolo 8,  comma  1,  lettera  b),  della  presente
          legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
              c) individuano forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi dell' articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'  articolo
          2 definiranno le corrispondenti modalita' di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di cui all' articolo 4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo". 
              - Si riporta il testo degli articoli 10 e 65 della gia'
          citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1: 
              "Art. 10. - Lo Stato puo',  con  legge,  delegare  alla
          Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di  proprie
          funzioni amministrative. 
              Le Amministrazioni statali  centrali,  per  l'esercizio
          nella Regione  di  funzioni  di  loro  competenza,  possono
          avvalersi degli  uffici  della  amministrazione  regionale,
          previa intesa tra i Ministri competenti  ed  il  Presidente
          della Regione. 
              Nei casi previsti dai precedenti commi,  l'onere  delle
          relative spese fara' carico allo Stato". 
              "Art.  65.  Con  decreti   legislativi,   sentita   una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione". Note al comma 155: 
              - Si riporta il testo dell'Art. 17  della  gia'  citata
          legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              "Art.  17  (Coordinamento  e  disciplina  fiscale   dei
          diversi livelli di governo). - 1. I decreti legislativi  di
          cui all' articolo 2, con riguardo al coordinamento  e  alla
          disciplina fiscale dei diversi  livelli  di  governo,  sono
          adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) garanzia della trasparenza delle  diverse  capacita'
          fiscali e delle risorse complessive per  abitante  prima  e
          dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio
          dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e  la
          sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro
          economico territoriale; 
              b) rispetto degli obiettivi del conto  consuntivo,  sia
          in termini di competenza sia  di  cassa,  per  il  concorso
          all'osservanza del  patto  di  stabilita'  e  crescita  per
          ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione  dei
          parametri fondamentali sulla base dei quali e' valutata  la
          virtuosita'  dei  comuni,  delle  province,  delle   citta'
          metropolitane  e  delle  regioni,  anche  in  relazione  ai
          meccanismi   premiali   o    sanzionatori    dell'autonomia
          finanziaria; 
              c) assicurazione degli obiettivi sui saldi  di  finanza
          pubblica da  parte  delle  regioni  che  possono  adattare,
          previa concertazione con  gli  enti  locali  ricadenti  nel
          proprio territorio regionale, le regole e i  vincoli  posti
          dal legislatore  nazionale,  differenziando  le  regole  di
          evoluzione  dei  flussi  finanziari  dei  singoli  enti  in
          relazione  alla  diversita'  delle  situazioni  finanziarie
          esistenti nelle diverse regioni; 
              d) individuazione di  indicatori  di  efficienza  e  di
          adeguatezza atti a garantire adeguati  livelli  qualitativi
          dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali; 
              e) introduzione di un sistema premiante  nei  confronti
          degli enti che assicurano elevata qualita'  dei  servizi  e
          livello della pressione fiscale inferiore alla media  degli
          altri enti del proprio livello  di  governo  a  parita'  di
          servizi offerti, ovvero  degli  enti  che  garantiscono  il
          rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente   legge   e
          partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione  di
          oneri  e  di  impegni  nell'interesse  della  collettivita'
          nazionale, ivi compresi  quelli  di  carattere  ambientale,
          ovvero  degli  enti   che   incentivano   l'occupazione   e
          l'imprenditorialita' femminile; introduzione nei  confronti
          degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza
          pubblica  di  un  sistema  sanzionatorio  che,  fino   alla
          dimostrazione della messa in atto di provvedimenti,  fra  i
          quali anche l'alienazione di beni mobiliari  e  immobiliari
          rientranti nel  patrimonio  disponibile  dell'ente  nonche'
          l'attivazione   nella   misura    massima    dell'autonomia
          impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini  il
          divieto di procedere  alla  copertura  di  posti  di  ruolo
          vacanti nelle piante organiche e di iscrivere  in  bilancio
          spese  per  attivita'  discrezionali,  fatte  salve  quelle
          afferenti al cofinanziamento regionale o  dell'ente  locale
          per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di
          meccanismi automatici sanzionatori degli organi di  governo
          e  amministrativi  nel  caso  di  mancato  rispetto   degli
          equilibri e degli obiettivi economico-finanziari  assegnati
          alla regione e agli enti  locali,  con  individuazione  dei
          casi di ineleggibilita' nei confronti degli  amministratori
          responsabili degli  enti  locali  per  i  quali  sia  stato
          dichiarato lo stato di dissesto  finanziario  di  cui  all'
          articolo 244 del citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei  casi  di
          interdizione dalle cariche in enti vigilati  o  partecipati
          da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione  di  legge
          di cui all' articolo 126, primo comma, della  Costituzione,
          rientrano  le  attivita'  che  abbiano  causato  un   grave
          dissesto nelle finanze regionali". Note al comma 156: 
              Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica", convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O Note al comma 157: 
              - Si riporta il testo degli articoli 51 e 53 della gia'
          citata legge costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art.  51.  -  Le  entrate  della  Regione  sono  anche
          costituite dai redditi del  suo  patrimonio  o  da  tributi
          propri che essa ha  la  facolta'  di  istituire  con  legge
          regionale, in armonia col sistema tributario  dello  Stato,
          delle Province e dei Comuni. 
              Il   gettito   relativo   a   tributi   propri   e    a
          compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che  le
          leggi dello Stato attribuiscano agli  enti  locali,  spetta
          alla Regione con riferimento agli enti locali  del  proprio
          territorio, ferma restando la neutralita'  finanziaria  per
          il bilancio dello Stato. 
              Qualora la legge  dello  Stato  attribuisca  agli  enti
          locali la disciplina dei tributi o delle  compartecipazioni
          di cui al secondo comma, spetta  alla  Regione  individuare
          criteri,  modalita'  e  limiti  di  applicazione  di   tale
          disciplina nel proprio territorio. 
              Nel rispetto  delle  norme  dell'Unione  europea  sugli
          aiuti di Stato, la Regione puo': 
              a) con riferimento ai tributi erariali per i  quali  lo
          Stato ne prevede la possibilita', modificare  le  aliquote,
          in riduzione, oltre i limiti  attualmente  previsti  e,  in
          aumento, entro il livello massimo di imposizione  stabilito
          dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento,
          introdurre detrazioni di imposta  e  deduzioni  dalla  base
          imponibile; 
              b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi
          tributi locali e,  relativamente  agli  stessi,  consentire
          agli enti locali di modificarne le aliquote,  in  riduzione
          ovvero in  aumento,  oltre  i  limiti  previsti,  prevedere
          esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e
          deduzioni dalla  base  imponibile  e  prevedere,  anche  in
          deroga alla disciplina statale, modalita' di riscossione. 
              Il regime doganale e'  di  esclusiva  competenza  dello
          Stato." 
              "Art. 53. La regione collabora  all'accertamento  delle
          imposte erariali sui redditi  dei  soggetti  con  domicilio
          fiscale nel suo territorio. 
              A  tal  fine  la  giunta  regionale  ha   facolta'   di
          segnalare, entro il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a
          quello in cui scade il  termine  per  l'accertamento,  agli
          uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed
          elementi rilevanti per la  determinazione  di  un  maggiore
          imponibile, fornendo  ogni  idonea  documentazione  atta  a
          comprovarla. 
              Gli uffici finanziari dello Stato  nella  regione  sono
          tenuti a riferire alla  giunta  regionale  i  provvedimenti
          adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute. 
              La Regione, previe intese col Ministro per le  finanze,
          puo' affidare ad organi dello  Stato  l'accertamento  e  la
          riscossione  di  propri   tributi.   Le   predette   intese
          definiscono i necessari indirizzi  e  obiettivi  strategici
          relativi all'attivita'  di  accertamento  dei  tributi  nel
          territorio della Regione, la quale e' svolta  attraverso  i
          conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali"  Note
          al comma 158: 
              - Si riporta il testo dell'Art. 63  della  gia'  citata
          legge costituzionale 31 gennaio 1963: 
              "Art. 63. - Per le modificazioni del  presente  Statuto
          si applica la procedura prevista dalla Costituzione per  le
          leggi costituzionali. 
              L'iniziativa per le modificazioni appartiene  anche  al
          Consiglio regionale. 
              I progetti di modificazione  del  presente  Statuto  di
          iniziativa governativa o parlamentare sono  comunicati  dal
          Governo  della  Repubblica  al  Consiglio  regionale,   che
          esprime il suo parere entro due mesi. 
              Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte
          a referendum nazionale. 
              Le disposizioni contenute nel titolo IV possono  essere
          modificate con leggi  ordinarie,  su  proposta  di  ciascun
          membro delle Camere, del Governo e  della  Regione,  e,  in
          ogni caso, sentita la Regione". 
              Per il riferimento all'Art. 27 della gia' citata  legge
          5 maggio 2009, n. 42 si veda nelle note al comma 152.  Note
          al comma 160: 
              - Si riporta il  testo  dell'Art.  50  della  legge  26
          febbraio 1948, n. 4 recante "Statuto speciale per la  Valle
          d'Aosta": 
              "Art. 50. - Per le modificazioni del  presente  Statuto
          si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per
          le leggi costituzionali. 
              L'iniziativa  per  la  revisione  appartiene  anche  al
          Consiglio della Valle. 
              I progetti di modificazione  del  presente  Statuto  di
          iniziativa governativa o parlamentare sono  comunicati  dal
          Governo  della  Repubblica  al  Consiglio  regionale,   che
          esprime il suo parere entro due mesi. 
              Le  modificazioni  allo  Statuto  approvate  non   sono
          comunque sottoposte a referendum nazionale. 
              Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle,
          con legge dello Stato, in accordo con la Giunta  regionale,
          sara' stabilito,  a  modifica  degli  artt.  12  e  13,  un
          ordinamento finanziario della Regione." Note al comma 161: 
              La legge 26 novembre 1981, n. 690,  recante  "Revisione
          dell'ordinamento finanziario della regione  Valle  d'Aosta"
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1981, n. 331 
              - Si riporta il testo del comma  4  dell'Art.  8  della
          legge 23 dicembre 1992, n. 498 recante "Interventi  urgenti
          in materia di finanza pubblica": 
              "4.  In  relazione   all'attuazione   della   direttiva
          91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente
          il completamento del sistema comune  d'imposta  sul  valore
          aggiunto, e' corrisposta  a  partire  dall'anno  1993  alla
          regione Valle d'Aosta una  assegnazione  statale  d'importo
          pari  al  gettito  attribuito  per  l'anno  1991  ai  sensi
          dell'articolo 3, primo comma, lettera a),  della  legge  26
          novembre 1981, n.  690  ,  a  titolo  di  compartecipazione
          all'imposta sul valore aggiunto  relativa  all'importazione
          delle sole merci comunitarie, incrementato  annualmente  in
          misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel
          documento di programmazione  economico-finanziaria  di  cui
          all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978,  n.  468  ,  come
          sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23  agosto
          1988, n. 362. Conseguentemente cessa, a  partire  dall'anno
          1993, l'attribuzione della quota  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto relativa all'importazione, prevista  dal  predetto
          articolo  3,  primo  comma,  lettera  a),  della  legge  26
          novembre  1981,  n.  690   ,   limitatamente   alle   merci
          provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea". 
              - Si riporta  il  testo  dell'Art.  48-bis  della  gia'
          citata legge 26 febbraio 1948, n. 4: 
              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'Art.  1   del   decreto
          legislativo 22 aprile  1994,  n.  320,  recante  "Norme  di
          attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione  Valle
          d'Aosta": 
              "Art. 1 (Modifiche alle norme di attuazione). -  1.  Le
          norme di attuazione dello statuto  speciale  della  regione
          Valle d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n.  304
          , nel decreto del Presidente della  Repubblica  31  ottobre
          1975, n. 861 , nel decreto del Presidente della  Repubblica
          27 dicembre 1985, n. 1142 , nella legge 16 maggio 1978,  n.
          196 ,  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          febbraio 1982, n. 182 , nei decreti legislativi 28 dicembre
          1989, n. 430 , n. 431 , n. 432 , n. 433  ,  n.  434  ,  nel
          decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 ,  le  norme  di
          trasferimento  di  funzioni  alla  regione  Valle   d'Aosta
          contenute  nel  decreto   legislativo   luogotenenziale   7
          settembre 1945, n. 545, nel decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365  ,  e  nel
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  23
          dicembre 1946, n. 532,  nonche'  l'ordinamento  finanziario
          della regione stabilito, ai sensi dell'Art.  50,  comma  3,
          dello statuto speciale, con la legge 26 novembre  1981,  n.
          690 , e con l'Art. 8, comma  4,  della  legge  23  dicembre
          1992, n. 498  ,  possono  essere  modificati  solo  con  il
          procedimento di cui all'Art. 48-bis  del  medesimo  statuto
          speciale". Note al comma 162: 
              - Si riporta il testo dell'Art. 12  della  gia'  citata
          legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              "Art. 12 (Principi e criteri direttivi  concernenti  il
          coordinamento e l(autonomia di entrata  e  di  spesa  degli
          enti locali). -  1.  I  decreti  legislativi  di  cui  all'
          articolo   2,   con   riferimento   al   coordinamento   ed
          all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono
          adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) la legge statale  individua  i  tributi  propri  dei
          comuni  e  delle  province,   anche   in   sostituzione   o
          trasformazione di tributi gia' esistenti e anche attraverso
          l'attribuzione agli stessi comuni e province di  tributi  o
          parti di tributi gia' erariali; ne  definisce  presupposti,
          soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce,  garantendo
          una adeguata  flessibilita',  le  aliquote  di  riferimento
          valide per tutto il territorio nazionale; 
              b) definizione delle modalita' secondo cui le spese dei
          comuni relative alle  funzioni  fondamentali  di  cui  all'
          articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  numero   1),   sono
          prioritariamente finanziate da una o  piu'  delle  seguenti
          fonti:  dal  gettito  derivante  da  una  compartecipazione
          all'IVA, dal gettito  derivante  da  una  compartecipazione
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   dalla
          imposizione immobiliare, con  esclusione  della  tassazione
          patrimoniale sull'unita' immobiliare adibita ad  abitazione
          principale del soggetto  passivo  secondo  quanto  previsto
          dalla legislazione vigente alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge in materia di imposta  comunale  sugli
          immobili, ai sensi dell' articolo 1  del  decreto-legge  27
          maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126; 
              c) definizione delle modalita'  secondo  cui  le  spese
          delle province relative alle funzioni fondamentali  di  cui
          all' articolo 11, comma 1,  lettera  a),  numero  1),  sono
          prioritariamente  finanziate  dal  gettito   derivante   da
          tributi il cui presupposto  e'  connesso  al  trasporto  su
          gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale; 
              d) disciplina di uno o  piu'  tributi  propri  comunali
          che,  valorizzando  l'autonomia   tributaria,   attribuisca
          all'ente  la  facolta'  di  stabilirli  e   applicarli   in
          riferimento a particolari scopi quali la  realizzazione  di
          opere pubbliche e di investimenti pluriennali  nei  servizi
          sociali ovvero il finanziamento degli  oneri  derivanti  da
          eventi  particolari  quali  flussi  turistici  e  mobilita'
          urbana; 
              e) disciplina di uno o piu' tributi propri  provinciali
          che,  valorizzando  l'autonomia   tributaria,   attribuisca
          all'ente  la  facolta'  di  stabilirli  e   applicarli   in
          riferimento a particolari scopi istituzionali; 
              f) previsione di forme premiali per favorire  unioni  e
          fusioni   tra   comuni,   anche   attraverso   l'incremento
          dell'autonomia   impositiva   o   maggiori   aliquote    di
          compartecipazione ai tributi erariali; 
              g) previsione che le regioni,  nell'ambito  dei  propri
          poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire
          nuovi tributi dei comuni, delle  province  e  delle  citta'
          metropolitane  nel  proprio  territorio,  specificando  gli
          ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; 
              h) previsione che  gli  enti  locali,  entro  i  limiti
          fissati  dalle  leggi,  possano  disporre  del  potere   di
          modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da  tali
          leggi e di introdurre agevolazioni; 
              i) previsione che gli enti locali, nel  rispetto  delle
          normative di settore e delle delibere  delle  autorita'  di
          vigilanza, dispongano di piena autonomia  nella  fissazione
          delle tariffe per prestazioni o servizi  offerti  anche  su
          richiesta di singoli cittadini; 
              l) previsione che la legge statale,  nell'ambito  della
          premialita' ai comuni e alle province virtuosi, in sede  di
          individuazione dei principi di coordinamento della  finanza
          pubblica riconducibili al rispetto del patto di  stabilita'
          e crescita, non possa imporre  vincoli  alle  politiche  di
          bilancio degli enti locali per cio' che concerne  la  spesa
          in  conto  capitale   limitatamente   agli   importi   resi
          disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente  locale
          o da altri enti locali della  medesima  regione".  Note  al
          comma 165: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'Art.  11  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196   recante   "Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica": 
              "3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
              c)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          edalle modifiche del trattamento economico e normativo  del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2,  lettera
          f), nonche' a realizzare il Patto  di  convergenza  di  cui
          all'articolo 18 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  come
          modificato  dall'articolo  51,  comma  3,  della   presente
          legge". Note al comma 166: 
              Per il riferimento al comma 3, lettera d) dell'Art.  11
          della gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196,  si  veda
          nelle note al comma 165. 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'Art.  52  della
          gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "1. In sede di prima applicazione della presente legge,
          la legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella
          di cui all'articolo 11, comma 3, lettera  d),  delle  spese
          obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla  tabella
          stessa.   Tali   spese   restano   quindi   contestualmente
          determinate dalla legge di bilancio". Note ai commi  167  e
          168: 
              Per il riferimento al comma 3, lettera f) dell'articolo
          11 della gia' citata legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si
          veda nelle note al comma 165. Note al comma 169: 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'Art.  30  della
          gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono  stipulare
          contratti  o   comunque   assumere   impegni   nei   limiti
          dell'intera somma indicata dalle leggi di cui  al  comma  1
          ovvero nei limiti indicati nella  legge  di  stabilita'.  I
          relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti  nei
          limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio".  Note  al
          comma 170: 
              - Si riporta il testo del comma 6  dell'Art.  11  della
          gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, la legge di  stabilita'  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni da iscrivere, ai  sensi  dell'articolo
          18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti  delle
          nuove o  maggiori  entrate  tributarie,  extratributarie  e
          contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
          di spesa corrente. Gli eventuali margini  di  miglioramento
          del  risparmio  pubblico   risultanti   dal   bilancio   di
          previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
          relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
          per la copertura finanziaria  della  legge  di  stabilita',
          purche' risulti assicurato un valore positivo del risparmio
          pubblico".