Art. 17. 
 
                       (Disposizioni diverse) 
 
    1. In relazione all'accertamento dei  residui  di  entrata  e  di
spesa  per  i  quali  non  esistono  nel  bilancio  di  previsione  i
corrispondenti capitoli nell'ambito  dei  programmi  interessati,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad  istituire
gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti
da comunicare alla Corte dei conti. 
    2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui,  competenza  e
cassa,  dal  «Fondo  per  i  programmi  regionali  di  sviluppo»  del
programma «politiche per lo sviluppo economico  ed  il  miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 ai
pertinenti  programmi  dei  Ministeri  interessati,   le   quote   da
attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma
dell'articolo 126 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e  di  cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive  modificazioni,  concernente  disciplina   delle   imprese
editrici e provvidenze per l'editoria. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita` esistenti  su
altri programmi  degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea. 
    5.   In   relazione   ai   provvedimenti   di   riordino    delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle  finanze
e` autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  comunicati  alle
Commissioni parlamentari competenti, le  variazioni  di  bilancio  in
termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica  e
la soppressione di programmi. 
    6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2010 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  5,
nonche´ da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, tra i  capitoli  di  natura  rimodulabile  dei
programmi,  fatta  eccezione   per   le   autorizzazioni   di   spesa
direttamente regolate con legge, nonche´ tra  capitoli  di  programmi
dello  stesso  stato  di  previsione  limitatamente  alle  spese   di
funzionamento per oneri relativi  a  movimenti  di  personale  e  per
quelli    strettamente    connessi    con    l'operativita`     delle
amministrazioni. 
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   del
personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche´ degli  accordi  sindacali  e  dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   195,   e   successive
modificazioni,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. 
    8.  Le  risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche´  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati. 
    9. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati  di
previsione  delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti   per
l'attuazione dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e ai decreti legislativi  concernenti  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I  della  suddetta
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
    11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di previsione delle amministrazioni  interessate,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n.  56,  concernente  disposizioni  in  materia   di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge  13  maggio
1999, n. 133. 
    12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo  4,  comma
12, del contratto integrativo del contratto collettivo  nazionale  di
lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data
16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 142  del  21  giugno  2001,  concernente  l'assegnazione
temporanea di personale ad  altra  amministrazione  in  posizione  di
comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio  nell'ambito
dei   pertinenti   programmi   delle   amministrazioni   interessate,
occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento  economico  al
personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione. 
    13. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di  finanza  pubblica,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del  Ministro  competente,  possono  essere   effettuate   variazioni
compensative  tra  le  dotazioni  finanziarie   interne   a   ciascun
programma,  relative  a  capitoli  di  natura   rimodulabile,   fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa  direttamente  regolate  con
legge. 
    14. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2011, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
    15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare, con propri  decreti,  nell'ambito  di  ciascuno  stato  di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio  tra
i  capitoli  interessati  al  pagamento  delle  competenze  fisse   e
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento  (cedolino  unico)
ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191. 
    16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    17. Limitatamente all'anno  2011,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta del Ministro competente, e` autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti e da inviare alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione, le variazioni compensative, in termini di competenza e
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli, relativi rispettivamente  a
spese rimodulabili e  a  spese  non  rimodulabili,  risultanti  dalla
riallocazione in bilancio delle spese obbligatorie, per le  quali  e`
stata disposta la soppressione ai sensi dell'articolo  52,  comma  1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nella  tabella  allegata  alla
legge di stabilita`, di cui all'articolo 11,  comma  3,  lettera  d),
della citata legge n. 196 del 2009. 
    18. In relazione alla disposizione di cui all'articolo  2,  comma
1-ter, del decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,  n.  73,  concernente  la
razionalizzazione  dell'assetto  organizzativo   dell'amministrazione
economico-finanziaria   e   il   potenziamento   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione  in
Agenzia  fiscale,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e`
autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alle   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    19. In relazione alla disposizione di cui all'articolo  2,  comma
222,  della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   e   successive
modificazioni, concernente l'istituzione del  Fondo  unico  destinato
alle spese  per  canoni  di  locazione  di  immobili  assegnati  alle
Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato ad  effettuare,  con  propri  decreti,  su  proposta  dei
Ministri  interessati,  variazioni  compensative,   in   termini   di
competenza e cassa, tra lo stanziamento del  «Fondo  unico  destinato
alle spese  per  canoni  di  locazione  di  immobili  assegnati  alle
Amministrazioni statali» (capitolo 3072) e quelli relativi alle spese
per fitto di  locali  e  oneri  accessori  iscritti  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni competenti. 
    20. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2011,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito  della
voce «Redditi di capitale» dello stato  di  previsione  dell'entrata,
dalla societa` Equitalia Giustizia SpA a  titolo  di  utili  relativi
alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
      Data a Roma, addi' 13 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art.  126  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,   n.   616
          (Attuazione della delega di cui  all'art.  1  della  L.  22
          luglio 1975, n. 382): 
              "Art. 126. - Soppressione e riduzione di  capitoli  del
          bilancio dello Stato. 
              I capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del
          bilancio dello Stato relativi, in tutto o  in  parte,  alle
          funzioni trasferite alle regioni  o  attribuite  agli  enti
          locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati  dal
          presente decreto. 
              Nel caso in cui i capitoli iscritti in  bilancio  siano
          relativi a spese concernenti  solo  in  parte  le  funzioni
          trasferite,  le  somme  corrispondenti  alle  funzioni  che
          residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
          del Ministro per  il  tesoro  in  capitoli  nuovi,  la  cui
          denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. 
              E' vietato conservare o istituire  nel  bilancio  dello
          Stato capitoli con le stesse denominazioni e  finalita'  di
          quelli soppressi, e comunque relativi a  spese  concernenti
          le funzioni trasferite. 
              Le disposizioni contenute  nei  commi  1,  2  e  3  del
          presente articolo sono estese anche ai  capitoli  di  spesa
          relativi in tutto o in parte alle funzioni  trasferite  con
          decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della  legge
          16 maggio 1970, n. 281. 
              Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente  primo
          comma sono compresi quelli relativi a  fondi  destinati  ad
          essere ripartiti fra le regioni per le  finalita'  previste
          dalle leggi che li hanno istituiti,  con  esclusione  delle
          quote di tali fondi da attribuire alle  regioni  a  statuto
          speciale." 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina  delle
          imprese editrici e provvidenze per l'editoria): 
              "Art. 13 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche).  -
          Le  amministrazioni  statali  e  gli  enti   pubblici   non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono  tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  su  giornali
          quotidiani e periodici una quota non inferiore al  settanta
          per cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste  in
          bilancio. Tali spese devono  essere  iscritte  in  apposito
          capitolo di bilancio. 
              Per la pubblicita'  delle  amministrazioni  di  cui  al
          comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
          concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
          con la testata quotidiana o periodica. 
              La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  impartisce,
          dandone comunicazione al Garante, le direttive generali  di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione della pubblicita', delle informazioni e  delle
          campagne promozionali avvenga senza discriminazioni  e  con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'. 
              La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri
          per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
          e  sulla  loro  applicazione,  nonche'  sui   servizi,   le
          strutture e il loro uso, curando  che  la  ripartizione  di
          detta pubblicita' tenga conto delle testate  che  per  loro
          natura raggiungono le utenze specificamente  interessate  a
          dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del  mondo
          del lavoro. 
              Le amministrazioni  statali,  le  regioni  e  gli  enti
          locali, e gli enti pubblici,  economici  e  non  economici,
          sono tenuti a dare comunicazione,  anche  se  negativa,  al
          garante,  delle  erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel
          corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
          analitico. Sono  esenti  dall'obbligo  della  comunicazione
          negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. 
              Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al  primo
          comma non possono  destinare  finanziamenti  o  contributi,
          sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani  o  periodici
          al di fuori di  quelli  deliberati  a  norma  del  presente
          articolo." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art.   40   (Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi). - (Art. 45 del D.Lgs. n. 29  del  1993,  come
          sostituito prima dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993  e
          poi  dall'art.  1  del   D.Lgs.   n.   396   del   1997   e
          successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs.
          n. 80 del 1998). 
              1. La contrattazione collettiva determina i  diritti  e
          gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
          nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
          in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva  le
          materie attinenti all'organizzazione degli  uffici,  quelle
          oggetto di partecipazione sindacale ai sensi  dell'articolo
          9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai  sensi
          degli articoli  5,  comma  2,  16  e  17,  la  materia  del
          conferimento e della revoca degli  incarichi  dirigenziali,
          nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
          alle  sanzioni   disciplinari,   alla   valutazione   delle
          prestazioni ai fini della  corresponsione  del  trattamento
          accessorio,   della   mobilita'   e   delle    progressioni
          economiche,  la  contrattazione  collettiva  e'  consentita
          negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
          un'area  dirigenziale  riguarda  la  dirigenza  del   ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
          di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.  Nell'ambito  dei
          comparti  di  contrattazione  possono   essere   costituite
          apposite    sezioni     contrattuali     per     specifiche
          professionalita'. 
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti tra i diversi livelli e la  durata  dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni  attivano  autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto  dell'articolo  7,  comma  5,  e  dei  vincoli  di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  assicura  adeguati
          livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
          incentivando l'impegno e la qualita' della  performance  ai
          sensi dell'articolo 45, comma 3. A  tale  fine  destina  al
          trattamento economico accessorio collegato alla performance
          individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
          complessivo  comunque  denominato.  Essa  si  svolge  sulle
          materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
          collettivi nazionali, tra i soggetti  e  con  le  procedure
          negoziali che questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere
          ambito territoriale e riguardare  piu'  amministrazioni.  I
          contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
          sessioni negoziali in sede decentrata.  Alla  scadenza  del
          termine le parti riassumono  le  rispettive  prerogative  e
          liberta' di iniziativa e decisione. 
              3-ter. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il
          migliore svolgimento della funzione pubblica,  qualora  non
          si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un  contratto
          collettivo integrativo, l'amministrazione interessata  puo'
          provvedere, in via provvisoria, sulle materie  oggetto  del
          mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.  Agli
          atti adottati unilateralmente si applicano le procedure  di
          controllo di compatibilita' economico-finanziaria  previste
          dall'articolo 40-bis. 
              3-quater. La Commissione di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio  di
          ogni anno, all'ARAN una graduatoria  di  performance  delle
          amministrazioni statali e degli  enti  pubblici  nazionali.
          Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni,  per
          settori, su almeno tre livelli di merito, in  funzione  dei
          risultati  di  performance  ottenuti.   La   contrattazione
          nazionale definisce  le  modalita'  di  ripartizione  delle
          risorse per la  contrattazione  decentrata  tra  i  diversi
          livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva  dei
          relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione . 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone,  per  le  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 41, le modalita' di  utilizzo  delle  risorse
          indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,  individuando  i
          criteri e  i  limiti  finanziari  entro  i  quali  si  deve
          svolgere la contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per
          quanto concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti
          locali   possono   destinare   risorse   aggiuntive    alla
          contrattazione  integrativa  nei  limiti  stabiliti   dalla
          contrattazione nazionale e  nei  limiti  dei  parametri  di
          virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
          disposizioni, in ogni caso  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi  strumenti
          del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
          aggiuntive per la contrattazione integrativa  e'  correlato
          all'effettivo  rispetto  dei   principi   in   materia   di
          misurazione, valutazione e trasparenza della performance  e
          in materia di merito e premi  applicabili  alle  regioni  e
          agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli  16
          e 31 del decreto legislativo di attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  Le  pubbliche
          amministrazioni non possono in ogni caso  sottoscrivere  in
          sede  decentrata  contratti   collettivi   integrativi   in
          contrasto con i vincoli  e  con  i  limiti  risultanti  dai
          contratti collettivi nazionali o che  disciplinano  materie
          non espressamente delegate a tale livello negoziale  ovvero
          che  comportano  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione   annuale   e   pluriennale   di    ciascuna
          amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli  e  dei
          limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
          o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
          essere applicate e sono sostituite ai sensi degli  articoli
          1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In  caso  di
          accertato superamento di vincoli finanziari da parte  delle
          sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti,  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  o  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di
          recupero nell'ambito della sessione  negoziale  successiva.
          Le disposizioni del presente comma trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              3-sexies. A corredo di ogni  contratto  integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'articolo 40-bis, comma 1. 
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo  12  maggio  1995,   n.   195,   e   successive
          modificazioni (Attuazione dell'art.  2  della  L.  6  marzo
          1992, n. 216, in materia di procedure  per  disciplinare  i
          contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
          di polizia e delle Forze armate): 
              "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato: 
              A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'articolo 7,  comma  4  e  11,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore il predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo; 
              B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate." 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987, n. 183  (Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari): 
              "Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi  dell'articolo
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748." 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15  marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              "Art. 7. - 1. Ai  fini  della  attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali e modalita' dagli stessi previste, alla  puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui. 
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1  e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'articolo
          5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti delle comunita'  montane.  Sugli  schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti locali funzionali ed e'  assicurata  la  consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative. I  pareri  devono  essere  espressi  entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati. 
              3. Al riordino delle strutture di cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera d), si provvede,  con  le  modalita'  e  i
          criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13,  comma
          1,  della  presente  legge,  entro  novanta  giorni   dalla
          adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
          del presente articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il
          parere  del  Consiglio  di   Stato   e'   richiesto   entro
          cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
          richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente  il  termine
          di novanta giorni, il regolamento e' adottato  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
              3-bis. Il Governo e' delegato  a  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
          48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449." 
              Il Capo I della  gia'  citata  legge  n.  59  del  1997
          comprende gli articoli da 1 a 10. 
              Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56  recante
          "Disposizioni in materia di federalismo  fiscale,  a  norma
          dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133" e' 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  13
          maggio  1999,  n.   133   (Disposizioni   in   materia   di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): 
              "Art.  10  (Disposizioni  in  materia  di   federalismo
          fiscale). - 1. Il Governo e'  delegato  ad  emanare,  entro
          nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
          finanziamento  delle  regioni   a   statuto   ordinario   e
          l'adozione di  meccanismi  perequativi  interregionali,  in
          base ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) abolizione  dei  vigenti  trasferimenti  erariali  a
          favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione  di
          quelli destinati a finanziare interventi nel settore  delle
          calamita'  naturali,  nonche'   di   quelli   a   specifica
          destinazione per i quali sussista  un  rilevante  interesse
          nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
          soppressi quelli destinati al finanziamento  del  trasporto
          pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          422 , e della spesa  sanitaria  corrente;  quest'ultima  e'
          computata  al  netto  delle  somme  vincolate  da   accordi
          internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
          attivita'  degli  istituti   di   ricerca   scientifica   e
          sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
          o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
          speciali di interesse e rilievo nazionale e  internazionale
          per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione  dei
          servizi e alle tecnologie  e  biotecnologie  sanitarie,  in
          misura non inferiore alla  relativa  spesa  storica.  Fermo
          restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112   ,   sono
          determinati, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,   i   criteri   per   il   raccordo
          dell'attivita'  degli  istituti  di  ricovero  e   cura   a
          carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,
          nonche' le modalita' per il finanziamento  delle  attivita'
          assistenziali; 
              b) sostituzione dei trasferimenti di cui  alla  lettera
          a) e di quelli connessi al conferimento  di  funzioni  alle
          regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ,
          mediante  un  aumento  dell'aliquota  di  compartecipazione
          dell'addizionale regionale all'IRPEF, con  riduzione  delle
          aliquote erariali in modo  tale  da  mantenere  il  gettito
          complessivo dell'IRPEF  inalterato;  aumento  dell'aliquota
          della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la  quale
          non potra' comunque essere superiore a 450 lire  al  litro;
          istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
          inferiore al 20 per cento del gettito IVA  complessivo.  Le
          assegnazioni    alle    regioni    del    gettito     delle
          compartecipazioni, al netto di quanto  destinato  al  fondo
          perequativo  di  cui  alla  lettera   e),   avvengono   con
          riferimento  a  dati  indicativi  delle   rispettive   basi
          imponibili regionali; 
              c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di
          cui alla lettera b) in  modo  tale  da  assicurare,  tenuto
          conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
          sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15
          dicembre 1997,  n.  446  ,  la  copertura  complessiva  dei
          trasferimenti aboliti; 
              d) previsione di  meccanismi  perequativi  in  funzione
          della capacita' fiscale relativa ai  principali  tributi  e
          compartecipazioni  a  tributi   erariali,   nonche'   della
          capacita'  di  recupero   dell'evasione   fiscale   e   dei
          fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di  un  eventuale
          periodo transitorio, non  superiore  ad  un  triennio,  nel
          quale la perequazione  possa  essere  effettuata  anche  in
          funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire  a
          tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
          funzioni e di  erogare  i  servizi  di  loro  competenza  a
          livelli essenziali  ed  uniformi  su  tutto  il  territorio
          nazionale,   tenendo   conto   delle   capacita'    fiscali
          insufficienti a far  conseguire  tali  condizioni  e  della
          esigenza  di   superare   gli   squilibri   socio-economici
          territoriali; 
              e)  previsione  di  istituire  un   fondo   perequativo
          nazionale  finanziato  attingendo  alla   compartecipazione
          all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
          a questa finalizzazione  anche  quota  parte  dell'aliquota
          della compartecipazione all'accisa  sulla  benzina  di  cui
          alla medesima lettera b); 
              f) revisione del  sistema  dei  trasferimenti  erariali
          agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
          connesse  all'aumento  dell'autonomia  impositiva  e   alla
          capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
          all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi  su
          quote capitarie definite in relazione alle  caratteristiche
          territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
          situazioni economiche e sociali e puo'  essere  effettuata,
          per  un  periodo  transitorio,  anche   in   funzione   dei
          trasferimenti storici; 
              g) [previsione di un periodo transitorio non  superiore
          al triennio nel quale  ciascuna  regione  e'  vincolata  ad
          impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del  Servizio
          sanitario nazionale, una spesa definita in  funzione  della
          quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la
          rimozione  del   vincolo   e'   comunque   coordinata   con
          l'attivazione del sistema di controllo di cui alla  lettera
          i); gli eventuali risparmi  di  spesa  sanitaria  rimangono
          attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti]; 
              h) estensione dei meccanismi di  finanziamento  di  cui
          alla  lettera  b)  alla  copertura  degli  oneri   per   lo
          svolgimento delle funzioni e dei  compiti  trasferiti  alle
          regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997,  n.
          59 , ad esito del  procedimento  di  identificazione  delle
          risorse di cui all'articolo 7 della predetta  legge  n.  59
          del 1997, tenuto conto dei criteri definiti  nelle  lettere
          precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'articolo  48,
          comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , in  quanto
          applicabile; 
              i)  previsione  di  procedure  di  monitoraggio  e   di
          verifica dell'assistenza  sanitaria  erogata,  in  base  ad
          appropriati parametri qualitativi e  quantitativi,  nonche'
          di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
          condizionando al loro rispetto la misura dei  trasferimenti
          perequativi e  delle  compartecipazioni;  razionalizzazione
          della normativa e delle  procedure  vigenti  in  ordine  ai
          fattori generatori della spesa sanitaria,  con  particolare
          riguardo alla spesa  del  personale,  al  fine  di  rendere
          trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
          ciascun livello di governo; 
              l) previsione di una revisione organica del trattamento
          e del regime fiscale attualmente vigente per  i  contributi
          volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad
          enti o casse, al fine di: 
              1) riconoscere un  trattamento  fiscale  di  prevalente
          agevolazione in favore dei fondi integrativi  del  Servizio
          sanitario nazionale, come disciplinati  dalle  disposizioni
          attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419 ; 
              2) assicurare la parita' di trattamento fiscale  tra  i
          fondi diversi da quelli di cui al numero 1); 
              3) garantire l'invarianza complessiva  del  gettito  ai
          fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
              m) coordinamento della disciplina da emanare con quella
          attualmente vigente in materia per  le  regioni  a  statuto
          speciale, salvo i profili attribuiti  alle  fonti  previste
          dagli statuti di autonomia; 
              n) estensione anche alle regioni della possibilita'  di
          partecipare alle  attivita'  di  accertamento  dei  tributi
          erariali, in analogia a quanto gia' previsto per  i  comuni
          dall'articolo  44  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; 
              o) abolizione  della  compartecipazione  dei  comuni  e
          delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446 , e conseguente rideterminazione  dei  trasferimenti
          erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
          garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti  e
          la copertura degli oneri  di  cui  all'articolo  1-bis  del
          decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.  Ai  fini
          della suddetta  rideterminazione  si  fa  riferimento  alla
          compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998; 
              p)  previa  verifica  della   compatibilita'   con   la
          normativa comunitaria, facolta' per le  regioni  a  statuto
          ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
          benzine, nei  limiti  della  quota  assegnata  alle  stesse
          regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
          in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
          di  misure  di  compartecipazione  regionale  all'eventuale
          aumento del gettito della quota statale  dell'accisa  sulle
          benzine accertato nelle regioni per effetto della  prevista
          riduzione della quota regionale; 
              q) definizione delle modalita' attraverso le  quali  le
          regioni  e  gli   enti   locali   siano   coinvolti   nella
          predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
          cui al presente comma; 
              r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti,
          di misure idonee al conseguimento dei seguenti  principi  e
          obiettivi: 
              1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle
          accresciute esigenze conseguenti  ai  conferimenti  operati
          con i decreti legislativi attuativi della  legge  15  marzo
          1997, n. 59 ; 
              2)  le  regioni  siano  coinvolte   nel   processo   di
          individuazione di  conseguenti  trasferimenti  erariali  da
          sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
          di tributi erariali e  di  predisposizione  della  relativa
          disciplina. 
              2. L'attuazione del comma 1 non deve  comportare  oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci  del
          complesso delle regioni a statuto  ordinario,  deve  essere
          coordinata con gli obiettivi di finanza  pubblica  relativi
          al patto  di  stabilita'  interno  di  cui  alla  legge  23
          dicembre 1998, n. 448  ,  e  deve  essere  coerente  con  i
          principi e  i  criteri  direttivi  di  cui  alla  legge  30
          novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento  con
          i predetti obiettivi, principi e  criteri,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi
          attuativi della  citata  legge  n.  419  del  1998,  e  nel
          rispetto delle procedure, dei principi e criteri  direttivi
          stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con  uno  o
          piu'   decreti   legislativi   possono    essere    emanate
          disposizioni correttive e integrative. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi al Parlamento per l'espressione  del  parere
          da   parte   delle   competenti   Commissioni   permanenti,
          successivamente   all'acquisizione   degli   altri   pareri
          previsti,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
          prevista per l'esercizio della delega.  Le  Commissioni  si
          esprimono entro trenta giorni dalla data  di  trasmissione.
          Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi previsti dal presente articolo  e  previo  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative o correttive. 
              4.  All'articolo  17,  comma   6,   lettera   b),   del
          decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  marzo  1995,  n.  85,  come
          modificato dall'articolo 4, comma 1,  lettera  b-bis),  del
          decreto-legge 2 ottobre 1995,  n.  415  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  1995,  n.  507,  le
          parole: «ad eccezione  dei  consumi  di  energia  elettrica
          relativi  ad  imprese  industriali  ed  alberghiere»   sono
          soppresse. 
              5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre  1989,
          n. 332 , convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          novembre 1989, n. 384,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) (omissis); 
              b) il comma 2 e' abrogato. 
              6.  Al  fine  di  agevolare  il  raggiungimento   degli
          obiettivi di cui al Protocollo sui  cambiamenti  climatici,
          adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997,  l'energia  elettrica
          prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle  imprese  di
          autoproduzione e per  qualsiasi  uso  in  locali  e  luoghi
          diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
          addizionali  erariali  di  cui  al  comma  5.  Agli   oneri
          derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a  lire
          26 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2000  e  2001,  si
          provvede, quanto a lire 6  miliardi  mediante  le  maggiori
          entrate derivanti dal comma 5,  e  per  la  parte  restante
          mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8,
          comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n.  448
          . 
              7. L'esercizio di  impianti  da  fonti  rinnovabili  di
          potenza elettrica non superiore a 20  kW,  anche  collegati
          alla  rete,  non  e'  soggetto   agli   obblighi   di   cui
          all'articolo 53, comma 1, del  testo  unico  approvato  con
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  e  l'energia
          consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto  scambio,
          non e' sottoposta all'imposta  erariale  ed  alle  relative
          addizionali   sull'energia   elettrica.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas stabilisce le  condizioni  per
          lo scambio dell'energia elettrica fornita dal  distributore
          all'esercente dell'impianto. 
              8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26
          ottobre l995, n. 504, all'articolo 52, comma 5, lettera a),
          le parole: «e sempreche'  non  cedano  l'energia  elettrica
          prodotta alla rete pubblica» sono soppresse. 
              9.(omissis) 
              10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del  decreto-legge  23
          febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 marzo 1995, n.  85,  le  parole:  «affluiscono  ad
          appositi  capitoli  dell'entrata  del  bilancio  statale  e
          restano  acquisite  all'erario»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «sono versate direttamente ai comuni». 
              11. I trasferimenti alle  province  sono  decurtati  in
          misura pari al maggior gettito derivante  dall'applicazione
          dell'aliquota  di  18   lire   per   kWh   dell'addizionale
          provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel  caso  in
          cui la capienza dei trasferimenti  fosse  insufficiente  al
          recupero  dell'intero  ammontare   dell'anzidetto   maggior
          gettito, si provvede mediante una riduzione  dell'ammontare
          di  devoluzione  dovuta   dell'imposta   sull'assicurazione
          obbligatoria per la responsabilita' civile derivante  dalla
          circolazione dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti  ai
          comuni sono variati in diminuzione o in aumento  in  misura
          pari  alla  somma   del   maggiore   o   minore   derivante
          dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere  a)  e
          b)  del  comma  2  dell'articolo  6  del  decreto-legge  28
          novembre 1988, n.  511  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 gennaio 1989, n.  20,  come  sostituito  dal
          comma 9 del presente articolo,  e  delle  maggiori  entrate
          derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  10  del
          presente articolo, diminuita del mancato gettito  derivante
          dall'abolizione dell'addizionale comunale  sul  consumo  di
          energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni. 
              12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli  enti
          locali  interessati  il  diritto  di  verificare,  mediante
          l'accesso  alle  relative  informazioni,  la  procedura  di
          accertamento  e  liquidazione  delle  addizionali  di  loro
          competenza sui consumi di energia elettrica. 
              13. Le operazioni di conferimento d'azienda o  di  rami
          d'azienda poste in essere  in  esecuzione  della  normativa
          nazionale  di  recepimento  della  direttiva  96/92/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  19  dicembre  1996,
          concernente   norme   comuni   per   il   mercato   interno
          dell'energia  elettrica,  e  ogni  altra  operazione  della
          medesima  natura  concernente  il  riassetto  del   settore
          elettrico nazionale prevista  da  tale  normativa,  non  si
          considerano  atti  di  alienazione  ai  fini   dell'imposta
          sull'incremento di valore degli immobili e si applicano  ad
          esse  le  disposizioni  dell'articolo  3,  secondo   comma,
          secondo periodo, e  dell'articolo  6,  settimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643 , e successive modificazioni. 
              14. Al comma 149,  lettera  d)  dell'articolo  3  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato. 
              15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10  e  11  si
          applicano a partire dal 1° gennaio 2000. 
              16. Fino al 31  dicembre  1999,  all'energia  elettrica
          consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
          ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali: 
              a) per qualsiasi uso in locali e luoghi  diversi  dalle
          abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire; 
              b) per qualsiasi uso in locali e luoghi  diversi  dalle
          abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000
          kW: 10,5 lire; 
              c) per qualsiasi uso in locali e luoghi  diversi  dalle
          abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire. 
              17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  si  interpreta  nel
          senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo
          52,  comma  2,  dello  stesso  testo  unico,  previste  per
          l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la
          loro  non   applicabilita'   alle   addizionali   comunali,
          provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia
          elettrica, come stabilito dall'articolo  6,  comma  4,  del
          decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in  tema
          di  addizionali  comunali  e  provinciali  all'imposta   di
          consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3,
          del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332  ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in
          tema  di  addizionali  erariali  all'imposta   di   consumo
          sull'energia elettrica. 
              18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507  ,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole:
          «e, qualora non modificate entro il  suddetto  termine,  si
          intendano prorogate di anno in anno»; 
              b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole
          da: «, nel limite della variazione percentuale»  fino  alla
          fine del comma." 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'art.  70  della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002): 
              "5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti  pubblici
          nazionali, allo scopo  di  favorire  la  conciliazione  tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,  nei  limiti  degli   ordinari   stanziamenti   di
          bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri   uffici   i
          micro-nidi di cui al comma  4,  quali  strutture  destinate
          alla cura  e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,
          aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
          alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard  minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281." 
              - Si riporta il testo del comma 197 dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              "197. Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma." 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  14  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              "2.  Il  comma  302  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296,  secondo
          periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le  parole:
          «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in  base
          al comma  302».  Le  risorse  statali  a  qualunque  titolo
          spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte  in
          misura pari a 4.000 milioni di euro per  l'anno  2011  e  a
          4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le
          predette  riduzioni  sono  ripartite  secondo   criteri   e
          modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  e  recepiti  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano  conto
          della adozione di misure idonee ad assicurare  il  rispetto
          del patto di stabilita' interno e  della  minore  incidenza
          percentuale della spesa  per  il  personale  rispetto  alla
          spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di  misure
          di contenimento della spesa sanitaria  e  dell'adozione  di
          azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso
          di mancata deliberazione della Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell' articolo 8 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di  1.500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere  dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio  proporzionale.  In  sede  di   attuazione   dell'
          articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma." 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  52  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art. 52 (Disposizioni finali ed entrata in vigore).  -
          1. In sede di prima applicazione della presente  legge,  la
          legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella di
          cui all'articolo 11,  comma  3,  lettera  d),  delle  spese
          obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla  tabella
          stessa.   Tali   spese   restano   quindi   contestualmente
          determinate dalla legge di bilancio." 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  11  della
          gia' citata legge n. 196 del 2009: 
              "3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
              c)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2,  lettera
          f), nonche' a realizzare il Patto  di  convergenza  di  cui
          all'articolo 18 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  come
          modificato  dall'articolo  51,  comma  3,  della   presente
          legge." 
              - Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art.  2  del
          decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73: 
              "1-ter.   Al   fine   di    razionalizzare    l'assetto
          organizzativo  dell'amministrazione  economico-finanziaria,
          potenziando  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato in vista della sua  trasformazione,  ai  sensi  dell'
          articolo 40 del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione
          II del capo II del titolo  V  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,   le
          direzioni territoriali dell'economia e delle  finanze  sono
          soppresse.  La  riduzione  delle  dotazioni  organiche   di
          livello  dirigenziale  non  generale  e  di   livello   non
          dirigenziale  derivante  dal  presente  comma  concorre   a
          realizzare gli obiettivi fissati dall'  articolo  2,  comma
          8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,   n.   194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010,  n.  25.   Le   funzioni   svolte   dalle   direzioni
          territoriali dell'economia e delle finanze sono  riallocate
          prioritariamente   presso   gli   uffici    centrali    del
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello
          Stato, con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze; con i  predetti
          decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
          funzioni riallocate ai sensi  del  presente  comma  e  sono
          individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie  da
          trasferire. Il personale in servizio  presso  le  direzioni
          territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a
          domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma  dei
          monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento
          al  momento  della  cessazione  dal  servizio  a  qualunque
          titolo, ovvero e' assegnato  alle  ragionerie  territoriali
          dello Stato. Si  applica  il  comma  5-bis  dell'  articolo
          4-septies  del  decreto-legge  3  giugno   2008,   n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,
          n.  129,  e   successive   modificazioni.   Nei   confronti
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non  si
          applicano le disposizioni  di  cui  all'  articolo  74  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare  ai  sensi  dell'
          articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
          1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  apportate  le  modifiche  all'assetto   organizzativo
          interno del Ministero." 
              - Si riporta il testo del comma 222 dell'art.  2  della
          gia' citata legge n. 191 del 2009: 
              "222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,   le
          amministrazioni dello Stato di cui all' articolo  1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  incluse   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  e  le  agenzie,  anche   fiscali,
          comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
          gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
          spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate  non
          piu' necessarie.  Le  predette  amministrazioni  comunicano
          altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31  marzo  2011,
          le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
          L'Agenzia del demanio,  verificata  la  corrispondenza  dei
          fabbisogni comunicati con  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa pubblica di cui agli articoli 1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   e
          successive modificazioni, nonche' 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
          accerta l'esistenza di immobili da  assegnare  in  uso  fra
          quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
          comuni d'investimento immobiliare di cui  all'  articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          successive modificazioni; b)  verifica  la  congruita'  del
          canone degli immobili di  proprieta'  di  terzi,  ai  sensi
          dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre  2005,
          n. 266, individuati dalle predette amministrazioni  tramite
          indagini di mercato; c) stipula i  contratti  di  locazione
          ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno,  quelli  in
          scadenza sottoscritti  dalle  predette  amministrazioni  e,
          salvo quanto previsto alla lettera d), adempie  i  predetti
          contratti;   d)   consegna   gli   immobili   locati   alle
          amministrazioni  interessate  che,  per  il  loro   uso   e
          custodia, ne  assumono  ogni  responsabilita'  e  onere.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni  contratto  di
          locazione  di  immobili  non  stipulato  dall'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Nello  stato  di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
          locazione   di    immobili    assegnati    alle    predette
          amministrazioni dello Stato. Per la  quantificazione  delle
          risorse finanziarie da  assegnare  al  fondo,  le  predette
          amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   l'importo   dei   canoni
          locativi. Le risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia
          del demanio per il pagamento dei canoni di  locazione.  Per
          le finalita' di cui al  citato  articolo  1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  n.  296  del  2006,  e  successive
          modificazioni,  le  predette   amministrazioni   comunicano
          all'Agenzia del demanio entro il 30  giugno  2010  l'elenco
          dei beni immobili  di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a
          qualsiasi  titolo.  Sulla  base   di   tali   comunicazioni
          l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
          degli   spazi,    trasmettendolo    alle    amministrazioni
          interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1°  gennaio  2010,
          fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi  618
          e  619,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,   le
          amministrazioni   interessate   comunicano   semestralmente
          all'Agenzia  del   demanio   gli   interventi   manutentivi
          effettuati sia sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,
          alle  medesime  in  uso  governativo,  sia  su  quelli   di
          proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
          l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle
          singole amministrazioni per gli interventi di  manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  a  decorrere   dall'esercizio
          finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
          comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  618,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   legge,   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di  cui  al  citato  articolo  1,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
          successive modificazioni, che  utilizzano  o  detengono,  a
          qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato  o  di
          proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,  trasmettono  al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro l'elenco identificativo dei predetti  beni  ai  fini
          della redazione del rendiconto patrimoniale dello  Stato  a
          prezzi di mercato  previsto  dall'  articolo  6,  comma  8,
          lettera  e),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,  e  del
          conto generale del  patrimonio  dello  Stato  di  cui  all'
          articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279.
          Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello  di
          trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
          citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
          del  2001,  e  successive  modificazioni,   comunicano   le
          eventuali   variazioni    intervenute.    Qualora    emerga
          l'esistenza di immobili di proprieta' dello  Stato  non  in
          gestione dell'Agenzia del  demanio,  gli  stessi  rientrano
          nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  l'obbligo  di  comunicazione
          puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai  fini  della
          redazione dei  predetti  conti  patrimoniali.  In  caso  di
          inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione  e  di
          trasmissione,  l'Agenzia  del  demanio   ne   effettua   la
          segnalazione alla Corte dei conti. Gli enti  di  previdenza
          inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          effettuano entro il 31 dicembre 2010  un  censimento  degli
          immobili di  loro  proprieta',  con  specifica  indicazione
          degli immobili strumentali  e  di  quelli  in  godimento  a
          terzi. La  ricognizione  e'  effettuata  con  le  modalita'
          previste con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma." 
              - Si riporta il testo del comma  23  dell'art.  61  del
          gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 112 del 2008: 
              "23. Le somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma."