Art. 2. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
                       disposizioni relative) 
 
    1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2011,
in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
    2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno  finanziario  2011,  nell'ambito  della  missione  «fondi   da
ripartire», programma «fondi da assegnare», nonche´ nell'ambito della
missione «diritti sociali, politiche sociali e  famiglia»,  programma
«protezione  sociale  per   particolari   categorie».   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e` altresi` autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome  le  variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 
    3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e` stabilito in 70.000 milioni di euro. 
    4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2011, rispettivamente, in 6.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  14.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
    5. La SACE Spa e` altresi` autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2011, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita`  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  4  del  presente
articolo. 
    6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e`  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento  ai  pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario 2011 delle somme  iscritte,  per
competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio  del  debito
statale», nell'ambito della missione «debito pubblico»  del  medesimo
stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato. 
    7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente,  in  630  milioni  di
euro, 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro,  726  milioni  di
euro e 10.000 milioni di euro. 
    8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese  obbligatorie  quelle  descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    9. Le spese per le quali puo` esercitarsi  la  facolta`  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono  indicate
nell'elenco n. 2, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli  scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello  stato
di  previsione  dell'entrata.  Corrispondentemente   la   spesa   per
contributi da corrispondere all'Unione europea  in  applicazione  del
regime delle «risorse  proprie»  (decisione  2000/597/CE/Euratom  del
Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche´ per  importi  di  compensazione
monetaria e` imputata  al  programma  «partecipazione  italiana  alle
politiche di bilancio  in  ambito  UE»,  nell'ambito  della  missione
«l'Italia in Europa e  nel  mondo»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2011,
sul conto di tesoreria denominato: «Ministero  del  tesoro  -  FEOGA,
Sezione garanzia». 
    11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi  di
novembre e dicembre 2010 sono riferiti alla competenza dell'anno 2011
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma
di  cui  al  comma  10  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    12. Le somme iscritte nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2011,  nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti  fondi  da  ripartire,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui per essere utilizzate  nell'esercizio  successivo:  Fondo  da
ripartire per l'attuazione dei contratti e  Fondo  da  ripartire  per
fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle  eventuali  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente  per
l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni  a  statuto
speciale; Fondo  da  ripartire  per  il  funzionamento  del  Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e` autorizzato a ripartire tra i  pertinenti  programmi
delle amministrazioni  interessate,  con  propri  decreti,  le  somme
conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. 
    13. Ai fini  dell'attuazione  dell'articolo  48  della  legge  20
maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello  stanziamento  concernente
l'8 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di
pertinenza dello Stato, di cui al  programma  «fondi  da  assegnare»,
nell'ambito della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
finanziario  2011,  e`  stabilita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  da  emanare  entro  trenta  giorni   dalla
richiesta di parere  alle  competenti  Commissioni  parlamentari.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    14. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«rimborsi del debito statale»,  nell'ambito  della  missione  «debito
pubblico» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2011,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate   ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
    15.  Ai  fini  della  compensazione  sui  fondi  erogati  per  la
mobilita` sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
modificazioni,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e`
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  al
programma  «concorso  dello  Stato  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con  le
autonomie territoriali»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2011,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
    16.  Le  somme  dovute  dagli  istituti  di  credito   ai   sensi
dell'articolo 5 della  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  sono  versate
nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi  e  concorsi
vari» dello stato di previsione  dell'entrata  (capitolo  3689),  per
essere correlativamente iscritte, in termini di competenza  e  cassa,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al  programma
«sostegno all'editoria», nell'ambito della  missione  «comunicazioni»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
    17. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«promozione e  garanzia  dei  diritti  e  delle  pari  opportunita`»,
nell'ambito della missione  «diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2011,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  contributi   destinati
dall'Unione europea alle attivita` poste in essere dalla  Commissione
nazionale per le pari opportunita` tra uomo e donna  in  accordo  con
l'Unione europea. 
    18. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione  dei
referendum dal programma  «fondi  da  assegnare»,  nell'ambito  della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2011,  ai
competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia,  degli
affari esteri e dell'interno per  lo  stesso  anno  finanziario,  per
l'effettuazione  di  spese  relative  a   competenze   spettanti   ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita`  e  competenze
varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto  delle
Forze di polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di  viaggio  agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e  telefoniche,  a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e  acquisto  di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre  esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
    19. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno  finanziario
2011, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita` finanziarie)
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le  somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «rimborsi
del debito statale», nell'ambito  della  missione  «debito  pubblico»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso
anticipato o di  rinegoziazione  dei  mutui  con  onere  a  totale  o
parziale carico dello Stato. 
    20. Nell'elenco n.  5,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2011,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1º dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche´ del programma «concorso
della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito  della
missione  «ordine  pubblico  e  sicurezza»,  del  medesimo  stato  di
previsione. 
    21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del  Corpo  della
guardia di finanza di cui  alla  lettera  c)  dell'articolo  937  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2011, ai  sensi
dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e` stabilito in 70 unita`. 
    22. Per l'anno 2011, l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato e` autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate  nonche´  a
impegnare e a pagare le spese in conformita` agli stati di previsione
annessi  a  quello  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
(Appendice n. 1). 
    23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e cassa, tra lo stanziamento di  bilancio  relativo  al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e  quello  relativo  alle
«Somme da erogare alle  regioni  a  statuto  ordinario  a  titolo  di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle
deliberazioni  annuali  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39,  comma  1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
    24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita`  e  della  ricerca,  le  variazioni
compensative di bilancio  occorrenti  per  trasferire  al  pertinente
programma dello stato di previsione del predetto  Ministero  i  fondi
per il  funzionamento  delle  Commissioni  che  gestiscono  il  Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito  in  attuazione
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
    25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte  nell'ambito  dei
programmi «incentivi alle  imprese  per  interventi  di  sostegno»  e
«interventi  di  sostegno  tramite   il   sistema   di   fiscalita`»,
nell'ambito della missione «competitivita` e sviluppo delle  imprese»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi  relativi  al  rimborso
degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle  imprese  pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma
stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche´  per  agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. 
    26. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e`  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni  di  bilancio,  anche
mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla
trasformazione della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa`  per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, e successive modificazioni. 
    27. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei
Ministri»  nell'ambito  della  missione  «organi  costituzionali,   a
rilevanza costituzionale e Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2011, destinate alla  costituzione  di  unita`
tecniche di supporto  alla  programmazione,  alla  valutazione  e  al
monitoraggio degli  investimenti  pubblici,  possono  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate  negli
stati   di   previsione   delle   amministrazioni   interessate,   in
applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n.
144. 
    28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, in termini di  residui,  competenza  e
cassa,  le  variazioni  compensative  di  bilancio   occorrenti   per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni. 
    29.   In   relazione   alle   necessita`   gestionali   derivanti
dall'andamento dei tassi di  interesse  sui  mercati  finanziari,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza
e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214,  2215,  2216,  2219,
2221,  2316  e  3100,  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2011,  allocati
nel programma «oneri per il servizio del debito statale». 
    30. Le somme non  impegnate  alla  data  del  31  dicembre  2010,
iscritte nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione  dello
sviluppo del territorio presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in misura non inferiore all'importo di 1,3 milioni  di  euro
indicato nella  risoluzione  approvata  dalla  Commissione  bilancio,
tesoro e programmazione della Camera dei deputati il 30 luglio  2010,
sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 44 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  del  comma  9  dell'art.  6  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "9.  La  SACE  S.p.A.  svolge  le   funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,
          e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e   dalla
          disciplina dell'Unione Europea in materia di  assicurazione
          e garanzia dei rischi non di mercato. Gli  impegni  assunti
          dalla  SACE   S.p.A.   nello   svolgimento   dell'attivita'
          assicurativa di cui al presente comma sono garantiti  dallo
          Stato nei limiti indicati dalla legge di  approvazione  del
          bilancio dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di
          durata  inferiore  e  superiore  a  ventiquattro  mesi.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
          decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto
          con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
          attivita'  produttive,  nel   rispetto   della   disciplina
          dell'Unione Europea e dei limiti  fissati  dalla  legge  di
          approvazione  del  bilancio  dello  Stato,  individuare  le
          tipologie di operazioni che  per  natura,  caratteristiche,
          controparti, rischi connessi o paesi  di  destinazione  non
          beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
          resta in ogni caso ferma per gli impegni  assunti  da  SACE
          precedentemente all'entrata in vigore dei  decreti  di  cui
          sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate." 
              -  Si  riporta  il  testo   del   comma   4   dell'art.
          11-quinquies  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: 
              "4. Le garanzie e  coperture  assicurative  di  cui  al
          comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato  nei  limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello Stato come quota parte dei limiti  ordinari  indicati
          distintamente per le garanzie e le  coperture  assicurative
          di durata inferiore e superiore  ai  ventiquattro  mesi  ai
          sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per  l'anno  2005  il
          limite specifico di cui al presente  comma  e'  fissato  in
          misura pari al 20 per cento dei limiti di cui  all'articolo
          2, comma 4, della legge  30  dicembre  2004,  n.  312,  che
          restano invariati." 
              - Si riporta il testo degli artt. 26, 27, 28 e 29 della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art. 26 (Fondo di riserva per le spese  obbligatorie).
          - 1. Nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia  di  cassa  dei  competenti
          capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
          di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  allegato  l'elenco  dei
          capitoli di cui al comma  2,  da  approvare,  con  apposito
          articolo, con la legge del bilancio." 
              "Art.  27  (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione   in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale). - 1. Nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
          istituiti, nella parte corrente  e  nella  parte  in  conto
          capitale,  rispettivamente,  un  «fondo  speciale  per   la
          riassegnazione dei residui passivi  della  spesa  di  parte
          corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
          amministrativa» e un «fondo speciale per la  riassegnazione
          dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
          negli esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»,
          le cui dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,
          dalla legge del bilancio. 
              2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle di cassa dei capitoli interessati." 
              "Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste).  -
          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un «fondo
          di riserva per le spese  impreviste»  per  provvedere  alle
          eventuali deficienze delle assegnazioni  di  bilancio,  che
          non riguardino le spese  di  cui  all'articolo  26  e  che,
          comunque, non impegnino i bilanci futuri con  carattere  di
          continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  sia
          quelle di cassa dei capitoli interessati. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo." 
              "Art. 29 (Fondo di riserva  per  le  autorizzazioni  di
          cassa). -  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  «fondo  di
          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa»
          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con
          apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti  negli  stati
          di  previsione  delle  amministrazioni  statali  le   somme
          necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
          dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute  compatibili  con
          gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di  variazione
          di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento." 
              La decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del  29
          settembre 2000 relativa al sistema  delle  risorse  proprie
          delle Comunita' europee e' pubblicata nella GU  L  253  del
          7.10.2000, pagg. 42-46. 
              La decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio,  del  7
          giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle
          Comunita'  europee  e'  pubblicata  nella  GU  L  163   del
          23.6.2007, pagg. 17-21. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  48  della  legge  20
          maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli  enti  e  beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle diocesi): 
              "Art. 48. - Le quote di cui  all'articolo  47,  secondo
          comma,  sono  utilizzate:  dallo   Stato   per   interventi
          straordinari  per  fame  nel  mondo,  calamita'   naturali,
          assistenza ai rifugiati, conservazione di  beni  culturali;
          dalla  Chiesa  cattolica  per  esigenze  di   culto   della
          popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
          a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
          mondo." 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  12  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni  (Riordino  della   disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'articolo  1  della  L.  23  ottobre
          1992, n. 421): 
              "3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi: 
              a) popolazione residente; 
              b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare, in sede di riparto, sulla base di  contabilita'
          analitiche per singolo caso fornite dalle unita'  sanitarie
          locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni  e
          le province autonome; 
              c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
          immobiliari, degli impianti tecnologici e  delle  dotazioni
          strumentali." 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge  7  marzo
          2001, n. 62  (Nuove  norme  sull'editoria  e  sui  prodotti
          editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416): 
              "Art. 5 (Fondo per  le  agevolazioni  di  credito  alle
          imprese del settore editoriale). - 1. E' istituito,  presso
          la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
          l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
          riforma di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  il
          Fondo per le  agevolazioni  di  credito  alle  imprese  del
          settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo
          e' finalizzato alla  concessione  di  contributi  in  conto
          interessi sui finanziamenti della durata massima  di  dieci
          anni  deliberati  da  soggetti  autorizzati   all'attivita'
          bancaria. 
              2.  Al  Fondo  affluiscono   le   risorse   finanziarie
          stanziate  a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,   il
          contributo dell'1 per cento  trattenuto  sull'ammontare  di
          ciascun  beneficio  concesso,   le   somme   comunque   non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'articolo 29  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.  Il  fondo
          di  cui  al  citato  articolo  29  e'  mantenuto  fino   al
          completamento della corresponsione dei contributi in  conto
          interessi per le concessioni gia' effettuate. 
              3.  I  contributi  sono  concessi,  nei  limiti   delle
          disponibilita' finanziarie, mediante procedura  automatica,
          ai  sensi  dell'articolo  6,   o   valutativa,   ai   sensi
          dell'articolo 7. 
              4.  Sono  ammessi  al  finanziamento  i   progetti   di
          ristrutturazione  tecnico-produttiva;   di   realizzazione,
          ampliamento e  modifica  degli  impianti,  con  particolare
          riferimento all'installazione e  potenziamento  della  rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della  distribuzione;  di   formazione   professionale.   I
          progetti sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti  al
          ciclo di produzione,  distribuzione  e  commercializzazione
          del prodotto editoriale. 
              5. In caso di realizzazione  dei  progetti  di  cui  al
          comma 4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria,  i
          contributi in conto canone sono concessi  con  le  medesime
          procedure di cui  agli  articoli  6  e  7  e  non  possono,
          comunque,  superare  l'importo  dei  contributi  in   conto
          interessi di cui godrebbero i  progetti  se  effettuati  ai
          sensi e nei limiti  previsti  per  i  contributi  in  conto
          interessi. 
              6. Una quota del 5 per cento  del  Fondo  e'  riservata
          alle  imprese  che,  nell'anno  precedente  a   quello   di
          presentazione   della   domanda    per    l'accesso    alle
          agevolazioni, presentano un fatturato  non  superiore  a  5
          miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per  cento  a
          quelle impegnate in progetti di particolare  rilevanza  per
          la diffusione della lettura in Italia o per  la  diffusione
          di prodotti editoriali in lingua italiana  all'estero.  Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi  in
          favore delle altre imprese. 
              7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
          progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
          per le  imprese  costituite  in  forma  di  cooperative  di
          giornalisti o di poligrafici. 
              8. Ai fini della concessione del beneficio  di  cui  al
          presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
          progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
          di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
          indicate nel primo comma dell'articolo 16 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,
          nonche' le spese previste per il fabbisogno  annuale  delle
          scorte in misura  non  superiore  al  40  per  cento  degli
          investimenti fissi ammessi al  finanziamento.  La  predetta
          percentuale del 90 per cento e' elevata al  100  per  cento
          per le cooperative di cui  all'articolo  6  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. 
              9. I  contributi  in  conto  interessi  possono  essere
          concessi anche alle imprese editrici dei giornali  italiani
          all'estero di cui all'articolo  26  della  legge  5  agosto
          1981, n. 416,  e  successive  modificazioni,  per  progetti
          realizzati con il  finanziamento  di  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria aventi  sede  in  uno
          Stato appartenente all'Unione europea. 
              10. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per  cento
          degli  interessi   sull'importo   ammesso   al   contributo
          medesimo, calcolati al tasso  di  riferimento  fissato  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica. Il tasso di interesse e le  altre
          condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
          finanziamento sono liberamente concordati tra le parti. 
              11. In aggiunta alle risorse  di  cui  al  comma  2,  a
          decorrere  dall'anno  2001  e  fino   all'anno   2003,   e'
          autorizzata la spesa di lire  7,9  miliardi  per  il  primo
          anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e  di  lire
          18,7 miliardi per il terzo anno. 
              12. Ai contributi di cui al presente articolo,  erogati
          secondo le procedure di cui  agli  articoli  6  e  7  della
          presente legge, si applicano le disposizioni  di  cui  agli
          articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 123. 
              13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          ministri, sentito il Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sono  dettate  disposizioni   attuative   della
          presente  legge.  Sono  in  particolare   disciplinati   le
          modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto  delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle spese inerenti ai  progetti,  gli  adempimenti  ed  i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento del Comitato di cui al comma 4  dell'articolo
          7, il procedimento di decadenza dai benefici, le  modalita'
          di verifica finale della corrispondenza degli  investimenti
          effettuati al progetto, della  loro  congruita'  economica,
          nonche'  dell'inerenza  degli  investimenti   stessi   alle
          finalita' del progetto. 
              14. All'istruttoria dei  provvedimenti  di  concessione
          dei contributi di cui agli articoli 6 e  7  della  presente
          legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. 
              15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e  7,  a
          qualunque titolo restituite, sono versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  successivamente  assegnate
          al Fondo. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." 
              - Si riporta il testo del comma  4  dell'art.  9  della
          legge  1°  dicembre  1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza): 
              "4. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze, rubrica 6, Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli  dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio." 
              - Si riporta il testo degli artt. 937 e 803 del decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
              "Art. 937 (Ufficiali ausiliari). -  1.  Sono  ufficiali
          ausiliari di  ciascuna  Forza  armata  e  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, i cittadini di ambo i  sessi  reclutati
          in qualita' di: 
              a) ufficiali di complemento in ferma o in  servizio  di
          1^ nomina; 
              b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
              c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
              d) ufficiali delle forze di completamento. 
              2. Il reclutamento degli  ufficiali  ausiliari  di  cui
          alle lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate connesse alla carenza di  professionalita'  tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative. 
              3. Gli ufficiali  delle  forze  di  completamento  sono
          disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo." 
              "Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). -
          1. E' determinato annualmente con la legge di  approvazione
          del bilancio di previsione dello Stato: 
              a)  il  numero  massimo  delle  singole  categorie   di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; 
              b) la  consistenza  organica  degli  allievi  ufficiali
          dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri." 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  39  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art. 39 (Ripartizione del Fondo sanitario  nazionale).
          - 1. Il  CIPE  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
          d'intesa  con   la   Conferenza   Stato-Regioni,   delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo  di  acconto,  delle  quote  del   Fondo   sanitario
          nazionale di  parte  corrente,  tenuto  conto  dell'importo
          complessivo   presunto   del    gettito    dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'articolo 50 e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di  cui  all'articolo
          38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE  con  le
          predette modalita'  provvede  entro  il  mese  di  febbraio
          dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in  favore
          delle regioni delle quote del  Fondo  sanitario  nazionale,
          parte  corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.   Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni a valere  sulle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno." 
              Il decreto legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  recante
          "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma
          1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59" e' 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  gia'  citato
          decreto-legge   n.   269   del   2003,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: 
              "Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e  prestiti
          e' trasformata in societa' per azioni con la  denominazione
          di «Cassa depositi e prestiti  societa'  per  azioni»  (CDP
          S.p.A.), con effetto dalla data della  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
          3. La Cdp  S.p.A.,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,
          subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
          e gli obblighi anteriori alla trasformazione. 
              2. Le azioni della  CDP  S.p.A.  sono  attribuite  allo
          Stato, che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai  sensi
          dell'articolo  24,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  non  si  applicano  le
          disposizioni dell' articolo  2362  del  codice  civile.  Le
          fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
          maggio 1999, n. 153 e altri  soggetti  pubblici  o  privati
          possono detenere quote complessivamente  di  minoranza  del
          capitale della CDP S.p.A. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
              a) le funzioni, le  attivita'  e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
              b) i beni e le partecipazioni societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti; 
              c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
              d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  approvato  lo
          Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i  componenti  del
          consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale  per
          il primo periodo  di  durata  in  carica.  Per  tale  primo
          periodo restano in carica i  componenti  del  collegio  dei
          revisori indicati ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          10 della legge  13  maggio  1983,  n.  197.  Le  successive
          modifiche allo statuto della CDP S.p.A.  e  le  nomine  dei
          componenti degli organi sociali per  i  successivi  periodi
          sono deliberate a norma del codice civile. 
              5. Il primo  esercizio  sociale  della  CDP  S.p.A.  si
          chiude al 31 dicembre 2004. 
              6. Alla CDP S.p.A. si  applicano  le  disposizioni  del
          Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  previste  per  gli  intermediari  iscritti
          nell'elenco speciale di cui all'articolo 107  del  medesimo
          decreto legislativo, tenendo  presenti  le  caratteristiche
          del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
          gestione separata di cui al comma 8. 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi  e'  effettuata  esclusivamente  presso   investitori
          istituzionali. 
              8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.A. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
              9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta  il
          potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
          8. E' confermata, per la gestione separata, la  Commissione
          di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio  decreto  2
          gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni. 
              10. Per l'amministrazione della  gestione  separata  di
          cui al comma 8 il consiglio di  amministrazione  della  CDP
          S.p.A.  e'  integrato   dai   membri,   con   funzioni   di
          amministratore, indicati alle lettere  c),  d)  ed  f)  del
          primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983,  n.
          197. 
              11. Per l'attivita' della gestione separata di  cui  al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare: 
              a)  i  criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche dei libretti di  risparmio  postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e  delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti   dalla
          garanzia dello Stato; 
              b)  i  criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche degli  impieghi,  nel  rispetto  dei
          principi di  accessibilita',  uniformita'  di  trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione; 
              c) le norme in  materia  di  trasparenza,  pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche; 
              d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate
          ai sensi del comma 3; 
              e) i  criteri  generali  per  la  individuazione  delle
          operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
          a), ammissibili a finanziamento. 
              12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma  11
          la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
          gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
          vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi  e
          prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere  e  i
          procedimenti amministrativi in corso alla data  di  entrata
          in vigore dei decreti di cui  al  comma  11  continuano  ad
          essere regolati dai provvedimenti adottati  e  dalle  norme
          legislative e regolamentari vigenti in data anteriore.  Per
          quanto non disciplinato dai decreti  di  cui  al  comma  11
          continua ad  applicarsi  la  normativa  vigente  in  quanto
          compatibile.   Le    attribuzioni    del    consiglio    di
          amministrazione  e  del  direttore  generale  della   Cassa
          depositi e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione  sono
          esercitate,    rispettivamente,    dal     consiglio     di
          amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
          delegato della CDP S.p.A. 
              13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
          cui al comma 8 continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          piu' favorevoli previste per la Cassa depositi  e  prestiti
          anteriori alla trasformazione, inclusa la  disposizione  di
          cui all'articolo 204, comma 2, del decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
          rapporti attivi e  passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli
          obblighi sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione  dei
          crediti   effettuata   ai   sensi   dell'articolo   8   del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 
              15. La  gestione  separata  di  cui  al  comma  8  puo'
          avvalersi   dell'Avvocatura   dello   Stato,    ai    sensi
          dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato,  di
          cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e  successive
          modificazioni. 
              16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di apposita relazione  presentata  dalla  CDP  S.p.A.,
          riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita'  svolte
          e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A. 
              17. Il controllo della Corte dei conti si svolge  sulla
          CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'articolo 12 della
          legge 21 marzo 1958, n. 259. 
              18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
          giuridici al soddisfacimento dei diritti dei  portatori  di
          titoli da essa emessi e di altri soggetti  finanziatori.  A
          tal  fine  la  CDP  S.p.A.  adotta  apposita  deliberazione
          contenente l'esatta descrizione dei  beni  e  dei  rapporti
          giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
          destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi  attribuiti
          e delle modalita'  con  le  quali  e'  possibile  disporre,
          integrare e sostituire elementi del  patrimonio  destinato.
          La deliberazione e' depositata e  iscritta  a  norma  dell'
          articolo 2436 del codice civile.  Dalla  data  di  deposito
          della  deliberazione  i  beni  e   i   rapporti   giuridici
          individuati    sono     destinati     esclusivamente     al
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione  e'  effettuata  e  costituiscono   patrimonio
          separato a tutti gli effetti da quello della CDP  S.p.A.  e
          dagli  altri  patrimoni   destinati.   Fino   al   completo
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e  sui
          frutti e proventi da esso  derivanti  sono  ammesse  azioni
          soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se  la
          deliberazione di destinazione del  patrimonio  non  dispone
          diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
          a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.A.
          risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio  ad  essi
          destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva  in
          ogni caso la responsabilita' illimitata  della  CDP  S.p.A.
          per  le  obbligazioni  derivanti  da  fatto  illecito.  Con
          riferimento a ciascun patrimonio  separato  la  CDP  S.p.A.
          tiene  separatamente  i  libri  e  le  scritture  contabili
          prescritti  dagli  articoli  2214  e  seguenti  del  codice
          civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle
          procedure di cui al Titolo IV del testo unico  delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura
          concorsuale applicabile, i  contratti  relativi  a  ciascun
          patrimonio  destinato  continuano  ad  avere  esecuzione  e
          continuano  ad  applicarsi  le  previsioni  contenute   nel
          presente comma. Gli organi della  procedura  provvedono  al
          tempestivo pagamento delle passivita' al  cui  servizio  il
          patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso,  secondo
          le scadenze e  gli  altri  termini  previsti  nei  relativi
          contratti preesistenti. Gli organi della procedura  possono
          trasferire o affidare in gestione  a  banche  i  beni  e  i
          rapporti  giuridici  ricompresi   in   ciascun   patrimonio
          destinato e le relative passivita'. 
              19.  Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi
          motivo, del contratto di servizio ovvero del  rapporto  con
          il quale e' attribuita la disponibilita' o e'  affidata  la
          gestione delle opere, degli impianti, delle  reti  e  delle
          dotazioni destinati alla fornitura di servizi  pubblici  in
          relazione ai quali e' intervenuto  il  finanziamento  della
          CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
          di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente  sono
          destinati prioritariamente al soddisfacimento  dei  crediti
          della CDP S.p.A. e  degli  altri  finanziatori  di  cui  al
          presente comma, sono indisponibili da  parte  del  soggetto
          uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
          crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
          creditori  diversi  dalla  CDP   S.p.A.   e   dagli   altri
          finanziatori di cui al presente comma.  Il  nuovo  soggetto
          gestore assume, senza liberazione del debitore  originario,
          l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
          degli altri finanziatori di cui al presente  comma.  L'ente
          affidante e, se prevista, la  societa'  proprietaria  delle
          opere,  degli  impianti,  delle  reti  e  delle   dotazioni
          garantiscono   in   solido   il   debito    residuo    fino
          all'individuazione del nuovo  soggetto  gestore.  Anche  ai
          finanziamenti concessi dalla CDP  S.p.A.  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3 e  4  dell'articolo  42  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              20. Salvo le deleghe previste dallo  statuto,  l'organo
          amministrativo della CDP S.p.A. delibera le  operazioni  di
          raccolta di fondi con obbligo di rimborso  sotto  qualsiasi
          forma. Ad esse non  si  applicano,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalla  lettera  b)  del  comma  7  del   presente
          articolo, il divieto  di  raccolta  del  risparmio  tra  il
          pubblico previsto dall'articolo  11,  comma  2,  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ne'  i
          limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla  normativa
          vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli  da
          2410 a 2420 del codice civile. Per  ciascuna  emissione  di
          titoli puo' essere nominato un  rappresentante  comune  dei
          portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi  e  in
          loro rappresentanza esclusiva esercita i  poteri  stabiliti
          in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni   delle
          condizioni dell'operazione. 
              21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle  norme
          contenute   nel   presente   articolo   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13,  della  legge
          14 gennaio 1994, n. 20. 
              22. La pubblicazione del decreto  di  cui  al  comma  3
          nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli  adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. 
              23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere  per
          la trasformazione della Cassa depositi  e  prestiti  e  per
          l'effettuazione dei trasferimenti e  conferimenti  previsti
          dal presente articolo sono esenti da  imposizione  fiscale,
          diretta e indiretta. 
              24.   Tutti   gli   atti,   contratti,   trasferimenti,
          prestazioni  e  formalita'  relativi  alle  operazioni   di
          raccolta e di impiego, sotto  qualsiasi  forma,  effettuate
          dalla gestione separata  di  cui  al  comma  8,  alla  loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche reali di qualunque tipo da chiunque  e  in  qualsiasi
          momento prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e da ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche'  ogni  altro
          tributo o diritto. Non si applica la  ritenuta  di  cui  ai
          commi 2 e 3 dell'articolo 26  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
          e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
          gestione separata di cui al comma 8. 
              25. Gli interessi e gli altri proventi  dei  titoli  di
          qualsiasi natura e di qualsiasi  durata  emessi  dalla  CDP
          S.p.A. sono soggetti  al  regime  dell'imposta  sostitutiva
          delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%,  di  cui
          al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
              26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          della  Cassa  depositi  e   prestiti   al   momento   della
          trasformazione  prosegue  con   la   CDP   S.p.A.   ed   e'
          disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle  leggi
          che regolano il rapporto  di  lavoro  privato.  Sono  fatti
          salvi i diritti quesiti e gli  effetti,  per  i  dipendenti
          della Cassa, rivenienti dalla  originaria  natura  pubblica
          dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita'  ai
          concorsi pubblici per i quali sia richiesta  una  specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa depositi e prestiti  fino  alla  stipulazione  di  un
          nuovo contratto. In sede di prima  applicazione,  non  puo'
          essere attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento
          economico meno favorevole di quello spettante alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto.  Per  il  personale
          gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne  fa
          richiesta, entro sessanta giorni  dalla  trasformazione  si
          attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
          di mobilita', con  collocamento  prioritario  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il personale  trasferito  e'
          inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
          secondo le equipollenze definite dal D.P.R. 4 agosto 1984 e
          successive  modificazioni  e  D.P.R.  4   agosto   1986   e
          successive  modificazioni,  nella  corrispondente  area   e
          posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
          precedenti  servizi   prestati   presso   altre   pubbliche
          amministrazioni, se superiore. Al  personale  trasferito  o
          reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai  sensi  del
          presente  comma  e'  riconosciuto  un   assegno   personale
          pensionabile,  riassorbibile   con   qualsiasi   successivo
          miglioramento, pari alla  differenza  tra  la  retribuzione
          globale percepibile al momento della  trasformazione,  come
          definita dal vigente CCNL, e quella spettante  in  base  al
          nuovo  inquadramento;  le   indennita'   spettanti   presso
          l'amministrazione di destinazione  sono  corrisposte  nella
          misura  eventualmente  eccedente  l'importo  del   predetto
          assegno personale. Entro cinque anni dalla  trasformazione,
          il  personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi   e
          prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
          con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
          delle amministrazioni pubbliche secondo le  modalita'  e  i
          termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale
          non dirigente  della  Cassa  depositi  e  prestiti  per  il
          quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti  in  servizio
          all'atto  della   trasformazione   mantengono   il   regime
          pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
          buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
          pubbliche amministrazioni. Entro sei  mesi  dalla  data  di
          trasformazione, i predetti dipendenti  possono  esercitare,
          con applicazione dell'articolo 6  della  legge  7  febbraio
          1979,  n.  29,  opzione   per   il   regime   pensionistico
          applicabile ai dipendenti assunti in data  successiva  alla
          trasformazione, i  quali  sono  iscritti  all'assicurazione
          obbligatoria  gestita  dall'INPS   e   hanno   diritto   al
          trattamento di fine rapporto ai sensi dell'  articolo  2120
          del codice civile. 
              27. ... ." 
              - Si riporta il testo del comma  7  dell'art.  1  della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali): 
              "7. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000." 
              - Si riporta il testo dell'art.  127  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni  (Testo  unico  delle  leggi   in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza): 
              "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per  la  lotta
          alla  droga).  -  1.  Il  decreto  del  Ministro   per   la
          solidarieta' sociale di  cui  all'articolo  59,  comma  46,
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  in   sede   di
          ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua,
          nell'ambito della quota destinata  al  Fondo  nazionale  di
          intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al
          finanziamento  dei  progetti  triennali  finalizzati   alla
          prevenzione  e  al  recupero  dalle   tossicodipendenze   e
          dall'alcoldipendenza  correlata,   secondo   le   modalita'
          stabilite dal presente articolo.  Le  dotazioni  del  Fondo
          nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate
          ai sensi del presente comma non possono essere inferiori  a
          quelle dell'anno precedente,  salvo  in  presenza  di  dati
          statistici inequivocabili che  documentino  la  diminuzione
          dell'incidenza della tossicodipendenza. 
              2. La quota del Fondo nazionale di  intervento  per  la
          lotta alla droga di cui al comma  1  e'  ripartita  tra  le
          regioni  in  misura  pari  al  75  per  cento   delle   sue
          disponibilita'. Alla ripartizione si  provvede  annualmente
          con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
          conto, per ciascuna regione, del numero  degli  abitanti  e
          della diffusione delle tossicodipendenze,  sulla  base  dei
          dati  raccolti  dall'Osservatorio  permanente,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 7. 
              3.  Le  province,  i  comuni  e  i  loro  consorzi,  le
          comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali,  gli
          enti di cui agli articoli 115 e 116, le  organizzazioni  di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266,  le
          cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
          b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e  loro  consorzi,
          possono presentare alle regioni progetti  finalizzati  alla
          prevenzione  e  al  recupero  dalle   tossicodipendenze   e
          dall'alcoldipendenza   correlata   e    al    reinserimento
          lavorativo dei tossicodipendenti, da  finanziare  a  valere
          sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
          nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 
              4. Le  regioni,  sentiti  gli  enti  locali,  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge  8  giugno  1990,  n.
          142, nonche' le organizzazioni rappresentative  degli  enti
          ausiliari, delle organizzazioni del  volontariato  e  delle
          cooperative  sociali  che  operano  sul  territorio,   come
          previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al
          comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
          criteri e i termini per  la  presentazione  delle  domande,
          nonche' la procedura per la erogazione  dei  finanziamenti,
          dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
          assegnati e prevedono strumenti di verifica  dell'efficacia
          degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
          progetti volti alla riduzione del  danno  nei  quali  siano
          utilizzati i farmaci  sostitutivi.  Le  regioni  provvedono
          altresi' ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale sugli interventi realizzati  ai  sensi
          del  presente  testo  unico,   anche   ai   fini   previsti
          dall'articolo 131. 
              5. Il 25  per  cento  delle  disponibilita'  del  Fondo
          nazionale di cui al comma 1 e' destinato  al  finanziamento
          dei progetti finalizzati alla  prevenzione  e  al  recupero
          dalle tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza  correlata
          promossi e coordinati dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento per gli  affari  sociali,  d'intesa
          con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,  della
          difesa, della pubblica  istruzione,  della  sanita'  e  del
          lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
          sensi del presente comma sono finalizzati: 
              a)  alla  promozione  di  programmi   sperimentali   di
          prevenzione sul territorio nazionale; 
              b)    alla    realizzazione    di     iniziative     di
          razionalizzazione  dei  sistemi   di   rilevazione   e   di
          valutazione dei dati; 
              c) alla elaborazione di efficaci  collegamenti  con  le
          iniziative assunte dall'Unione europea; 
              d) allo sviluppo di iniziative  di  informazione  e  di
          sensibilizzazione; 
              e)  alla  formazione  del  personale  nei  settori   di
          specifica competenza; 
              f) alla realizzazione di programmi di  educazione  alla
          salute; 
              g)  al  trasferimento  dei  dati  tra   amministrazioni
          centrali e locali. 
              6.  Per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese
          connesse ai progetti di  cui  al  comma  5  possono  essere
          disposte le visite  ispettive  previste  dall'articolo  65,
          commi 5 e 6, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni. 
              7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale,  previo  parere  delle   commissioni
          parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e la  Consulta  degli  esperti  e  degli  operatori
          sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti  i  criteri
          generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti
          di cui al  comma  3.  Tali  criteri  devono  rispettare  le
          seguenti finalita': 
              a) realizzazione di progetti integrati  sul  territorio
          di prevenzione primaria, secondaria e  terziaria,  compresi
          quelli volti alla riduzione del danno  purche'  finalizzati
          al recupero psico-fisico della persona; 
              b) promozione di progetti  personalizzati  adeguati  al
          reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; 
              c) diffusione  sul  territorio  di  servizi  sociali  e
          sanitari di primo intervento, come le unita' di  strada,  i
          servizi a bassa soglia ed i  servizi  di  consulenza  e  di
          orientamento telefonico; 
              d) individuazione di indicatori per la  verifica  della
          qualita' degli  interventi  e  dei  risultati  relativi  al
          recupero dei tossicodipendenti; 
              e)  in  particolare,   trasferimento   dei   dati   tra
          assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
          di  ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici   e
          amministrazioni centrali; 
              f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti
          che operano nel settore della tossicodipendenza  a  livello
          regionale; 
              g) realizzazione coordinata di programmi e di  progetti
          sulle tossicodipendenze e  sull'alcoldipendenza  correlata,
          orientati alla strutturazione di  sistemi  territoriali  di
          intervento a rete; 
              h) educazione alla salute. 
              8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del  comma  7
          non possono prevedere la  somministrazione  delle  sostanze
          stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella  I  di  cui
          all'articolo  14  e  delle  sostanze  non  inserite   nella
          Farmacopea ufficiale,  fatto  salvo  l'uso  dei  medicinali
          oppioidi prescrivibili, purche' i dosaggi  somministrati  e
          la durata del  trattamento  abbiano  l'esclusiva  finalita'
          clinico-terapeutica di  avviare  gli  utenti  a  successivi
          programmi riabilitativi. 
              9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il  Ministro
          per  la  solidarieta'   sociale,   promuove,   sentite   le
          competenti  commissioni  parlamentari,  l'elaborazione   di
          linee guida per la verifica dei progetti di  riduzione  del
          danno di cui al comma 7, lettera a). 
              10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
          di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti  di
          cui al comma 4 e  all'impegno  contabile  delle  quote  del
          Fondo nazionale di cui al comma 1  ad  esse  assegnate,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              11. Per l'esame  istruttorio  dei  progetti  presentati
          dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
          di supporto tecnico-scientifico al  Comitato  nazionale  di
          coordinamento per l'azione  antidroga,  e'  istituita,  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una
          commissione presieduta da un  esperto  o  da  un  dirigente
          generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
          e composta da nove esperti nei campi  della  prevenzione  e
          del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
          sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
          psicologico,    sociale,    sociologico,     riabilitativo,
          pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
          segreteria della commissione  e'  preposto  un  funzionario
          della carriera direttiva dei  ruoli  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              Gli oneri per il funzionamento della  commissione  sono
          valutati in lire 200 milioni annue. 
              12. L'organizzazione e il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale di  coordinamento  per  l'azione  antidroga  sono
          disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri. L'attuazione amministrativa delle  decisioni  del
          Comitato e' coordinata dalla Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento per gli affari  sociali  attraverso
          un'apposita  conferenza  dei   dirigenti   generali   delle
          amministrazioni interessate, disciplinata con  il  medesimo
          decreto." 
              - Si riporta il testo  dell'art.  44  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di debito pubblico": 
              "Art.  44  (Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato). - 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
          denominato Fondo per l'ammortamento dei  titoli  di  Stato.
          Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita'  previste
          dal presente testo unico,  la  consistenza  dei  titoli  di
          Stato in circolazione. (L). 
              2. L'amministrazione del Fondo di cui  al  comma  1  e'
          attribuita  al  Ministro,   coadiuvato   da   un   Comitato
          consultivo composto: 
              a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede; 
              b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
              c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate; 
              d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L). 
              3. Il Ministro presenta annualmente al  Parlamento,  in
          allegato    al    conto    consuntivo,    una     relazione
          sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
          si applicano le disposizioni della legge 25 novembre  1971,
          n. 1041, e successive modificazioni."