Art. 2 
 
 
                     Proroghe onerose di termini 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2011  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno  2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2011  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da  2011  a
2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della  quota
del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro
400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a  100  milioni
di euro e' destinata ad interventi in tema  di  sclerosi  amiotrofica
per  ricerca  e  assistenza   domiciliare   dei   malati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.
Alla  determinazione  delle  risorse   nell'ammontare   indicato   al
precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle  voci  indicate
nell'elenco 1 previsto all'articolo  1,  comma  40,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita'. Al maggiore
onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200  milioni  di  euro
per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3. 
  2. Il termine del  20  dicembre  2010,  previsto  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  in  data  1°  dicembre  2010,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  293
del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche' dei
contributi  previdenziali  ed   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali,  sospesi  in   relazione   agli   eccezionali   eventi
alluvionali verificatisi nel Veneto, e' differito alla  data  del  30
giugno 2011. Alle minori entrate derivanti  dal  periodo  precedente,
pari a 93 milioni di euro per  l'anno  2010,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 3. 
  3. E' sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di
gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011,  previste  dall'articolo  39,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del
presente  comma  e'  disciplinata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  in  modo   da   non   determinare   effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335,  338
e  339,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   e   successive
modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di  spesa
di 45 milioni di euro per l'anno 2011. Il limite di cui  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica  ai
crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325,  327  e
335, della medesima legge. All'onere derivante dal presente comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 3. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448,  in  materia  di  deduzione  forfetaria  in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti,  sono
prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di  spesa  di  24
milioni  di  euro  per  l'anno  2012  cui  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono  stabiliti  i  nuovi
importi della deduzione forfetaria in misura tale  da  rispettare  il
predetto limite di spesa. I soggetti di cui al  primo  periodo  nella
determinazione dell'acconto dovuto per il  periodo  di  imposta  2012
assumono quale imposta del periodo precedente quella che  si  sarebbe
determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di  cui  al
primo periodo. 
  6.  Per  garantire  l'operativita'  degli   sportelli   unici   per
l'immigrazione nei compiti di  accoglienza  e  integrazione  e  degli
uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle  procedure
di emersione del lavoro irregolare,  il  Ministero  dell'interno,  in
deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a rinnovare per un anno
i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini  di  cui
al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1,  comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  dall'articolo  3,  comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 19,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  si
provvede ai sensi dell'articolo 3. 
  7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti: 
    "196-bis. Il termine  per  la  conclusione  delle  operazioni  di
dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre
2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche' dal comma
2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  al
fine di  agevolare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica.  Nell'ambito  di  tale  procedura  e'  considerata  urgente
l'alienazione degli immobili militari oggetto  di  valorizzazione  di
cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo  3  del  protocollo  d'intesa
sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il
comune di Roma, assicurando in ogni caso  la  congruita'  del  valore
degli  stessi  con  le  finalizzazioni   ivi   previste,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  A
tale fine i predetti immobili sono  alienati  in  tutto  o  in  parte
dall'Agenzia del demanio con le  procedure  di  cui  all'articolo  1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri  e
valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni  di  cui
al presente comma le disposizioni contenute  nell'articolo  1,  comma
437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi  derivanti  dalla
vendita  degli  immobili  sono  destinati:  a)  ad  essere   versati,
unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con  riferimento
all'intero territorio nazionale  con  i  fondi  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  al
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  alla   contabilita'
speciale 1778  Agenzia  delle  entrate  Fondi  di  Bilancio,  fino  a
concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter,  piu'
gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota  eccedente
gli importi di cui al punto a), le risorse  necessarie  al  Ministero
della difesa per le attivita' di riallocazione delle funzioni  svolte
negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori  proventi  rivenienti
dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. 
Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo  del  comune
di  Roma,  nominato  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  8-bis   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che  deve  essere  in  possesso  di
comprovati  requisiti  di  elevata  professionalita'  nella  gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato,  necessari  per
gestire la fase operativa di attuazione del piano  di  rientro,  sono
accertate le  eventuali  ulteriori  partite  creditorie  e  debitorie
rispetto al documento predisposto ai sensi  dell'articolo  14,  comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  dal  medesimo
Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma
alla data del  30  luglio  2010,  che  e'  approvato  con  effetti  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede  mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l'anno 2010 di una quota delle risorse  complessivamente  disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,  esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate  -  Fondi
di Bilancio", da riassegnare ad apposito  programma  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  essere
destinata    all'estinzione    dell'anticipazione    di     tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.". 
  8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge  23
dicembre 2009, n. 191, e' sostituito dal  seguente:  "L'anticipazione
e'  accreditata  sulla  contabilita'   speciale   aperta   ai   sensi
dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e,  per  la  parte
residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a  carico
del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.". 
  9. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 13-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "13-bis.  Per
l'attuazione  del  piano  di  rientro  dall'indebitamento  pregresso,
previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio  2010,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,
il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato  a  stipulare
il contratto di servizio  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008,  sotto
qualsiasi forma  tecnica,  per  i  finanziamenti  occorrenti  per  la
relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo  4,  commi  177  e
177-bis, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350.  Il  Commissario
straordinario, procede all'accertamento definitivo del  debito  e  ne
da'  immediata  comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze congiuntamente alle modalita'  di  attuazione  del  piano  di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la
titolarita' del debito in capo all'emittente e  l'ammortamento  dello
stesso  a  carico  della  gestione  commissariale,   il   Commissario
straordinario del Governo e' altresi' autorizzato,  anche  in  deroga
alla normativa vigente in materia di operazioni di  ammortamento  del
debito degli enti territoriali  con  rimborso  unico  a  scadenza,  a
rinegoziare i prestiti della  specie  anche  al  fine  dell'eventuale
eliminazione  del  vincolo  di   accantonamento,   recuperando,   ove
possibile, gli accantonamenti gia' effettuati."; 
    b) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: 
      "13-ter. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  253
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le  spese  di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi  il  compenso
per il Commissario straordinario , sono a carico  del  fondo  di  cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio  2010  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono  superare
i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, e' stabilito, in misura non superiore all'80 per cento  del
trattamento     economico     spettante     a     figure     analoghe
dell'amministrazione di Roma  Capitale,  il  compenso  annuo  per  il
Commissario  straordinario.  Le   risorse   destinabili   per   nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo
del trattamento retributivo corrisposto al Commissario  straordinario
di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine,  allorche'
risultano esaurite le attivita' di  carattere  gestionale  di  natura
straordinaria  e   residui   un'attivita'   meramente   esecutiva   e
adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale."; 
    c) al comma  14-quater,  il  quarto  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Le entrate derivanti dalle addizionali di cui  ai  periodi
precedenti, ovvero  dalle  misure  compensative  di  riduzione  delle
stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del  bilancio
del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno
di riferimento, provvede a versare  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine,  lo  stesso
Comune  rilascia  apposita   delegazione   di   pagamento,   di   cui
all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."; 
    d) al comma 15, il primo periodo e' soppresso; 
    e) al comma 17, le parole "L'accesso al fondo di cui al comma  14
e' consentito a condizione  della  verifica  positiva  da  parte  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere i
debiti della gestione  commissariale  verso  Roma  Capitale,  diversi
dalle anticipazioni di cassa ricevute, a  condizione  della  verifica
positiva da parte del  Ministero  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze"; l'ultimo periodo, in  fine,
e' soppresso. 
  10. All'articolo 307, comma 10, del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, la lettera d) e' cosi' sostituita: 
    "d) i proventi monetari derivanti dalle  procedure  di  cui  alla
lettera a), sono destinati, previa verifica da  parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze della  compatibilita'  finanziaria  con
gli equilibri di finanza pubblica,  con  particolare  riferimento  al
rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,  dell'indebitamento
netto strutturale concordato in sede di  programma  di  stabilita'  e
crescita: 
      fino al 42,5 per cento, al  Ministero  della  difesa,  mediante
riassegnazione in deroga ai limiti  previsti  per  le  riassegnazioni
agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata
del  bilancio  dello  Stato,  per  confluire,  nei   fondi   di   cui
all'articolo 619, per le spese  di  riallocazione  di  funzioni,  ivi
incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale,  e
per la razionalizzazione del settore infrastrutturale  della  difesa,
nonche', fino alla misura del 10 per cento, nel  fondo  casa  di  cui
all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  Alla
ripartizione dei citati fondi si provvede con  decreti  del  Ministro
della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,
al Ministero dell'economia e delle finanze; 
      in misura non inferiore al  42,5  per  cento,  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione  al  fondo  di
ammortamento dei titoli di Stato; 
      in un range tra il 5 ed il  15  per  cento  proporzionata  alla
complessita'  ed  ai  tempi  di  valorizzazione,  agli  enti   locali
interessati,  secondo  la  ripartizione  stabilita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la  differenza
viene distribuita in parti uguali alle percentuali di  cui  ai  primi
due punti;". 
  11. All'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il Ministero  della
difesa individua, attraverso procedura competitiva,  la  societa'  di
gestione del risparmio (SGR) per il  funzionamento  dei  fondi  e  le
cessioni delle  relative  quote,  fermo  restando  che  gli  immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero  della  difesa  possono
continuare a essere da esso utilizzati a titolo  gratuito  fino  alla
riallocazione  delle  funzioni,  da   realizzare   sulla   base   del
crono-programma  stabilito  con  il  decreto  di  conferimento  degli
immobili al fondo.". Nel caso in cui le procedure di cui al  presente
comma non siano avviate entro 12 mesi,  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge,  si  procede  secondo  quanto  previsto  dal
combinato  disposto  degli  articoli  3  e  4  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le quote dei  fondi
o le risorse derivanti dalla cessione i proventi  monetari  derivanti
dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento  degli
immobili ai  fondi,  sono  destinate  secondo  le  percentuali  e  le
modalita' previste dall'articolo 307, comma 10, lettera  d).  A  tale
fine possono essere destinate alle finalita' del fondo  casa  di  cui
all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  fino
al 5 per cento  delle  risorse  di  pertinenza  del  Ministero  delle
difesa.". 
  12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma  4,
del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  come  modificato  ai
sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro  12
mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto si procede  secondo
quanto previsto dal combinato disposto  degli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria  e  in  attuazione
degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20  di
Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del  Vertice  G20
di  Seul  di  novembre  2010,  le   disposizioni   urgenti   per   la
partecipazione  dell'Italia  agli  interventi  del  Fondo   monetario
internazionale per fronteggiare gravi  crisi  finanziarie  dei  Paesi
aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999,  n.  7,  convertito
con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate  e
si provvede all'estensione della linea  di  credito  gia'  esistente.
Conseguentemente: 
    a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative  con
il Fondo monetario internazionale (FMI), per  la  conclusione  di  un
accordo di prestito con lo stesso  FMI  di  cui  all'allegato  1  del
presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale
accordo, diventa esecutivo a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    b)  la  Banca  d'Italia  e'  altresi'  autorizzata,  qualora   si
richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto  all'ammontare  di
cui alla alinea, a contribuire  nel  limite  massimo  complessivo  di
13,53 miliardi di euro; 
    c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow
(NAB) e'  autorizzata  la  confluenza  dei  suddetti  prestiti  nello
strumento di prestito NAB in aggiunta  alla  linea  di  credito  gia'
esistente pari a 1,753  miliardi  di  diritti  speciali  di  prelievo
(DSP); 
    d) i rapporti derivanti dai predetti  prestiti  saranno  regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
la Banca d'Italia. 
  14. E' altresi' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia  per
la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore  dei  Paesi
piu' poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal  fine  la
Banca d'Italia e' autorizzata a concedere  un  prestito  pari  a  800
milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a  tassi  di
mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction  and
growth trust, secondo le modalita' concordate tra il Fondo  monetario
internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del  Poverty
reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1  milioni  di
diritti  speciali  di  prelievo  (DSP).  Per  il   sussidio   saranno
utilizzate le risorse gia' a disposizione presso il  Fondo  monetario
internazionale. 
  15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e' accordata  la  garanzia
dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi  maturati
e per la copertura di eventuali rischi di cambio. 
  16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della  garanzia
dello Stato per ogni  possibile  rischio  connesso  al  rimborso  del
capitale e degli interessi maturati, nonche' al tasso di  cambio,  si
provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, con imputazione nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi. 
  17. Per gli eventuali pagamenti derivanti  dall'operativita'  della
garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122,  e'  possibile  provvedere  mediante  anticipazioni  di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'  effettuata  entro  il
termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura
speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10  maggio
2010, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  giugno
2010, n. 99. 
  18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e  delle
convenzioni delle Agenzie fiscali e' differito  al  30  giugno  dello
stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini  per
l'adozione dei relativi atti presupposti. 
  19. All'articolo 7  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "fino al 31  dicembre  2010,  chiunque"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2011,  chiunque,
quale attivita' principale,"; 
    b) i commi 4 e 5 sono abrogati.