Art. 10 
 
 
          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Le  regioni  promuovono  sul  territorio  azioni  tese   a
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso tra le autonomie locali. 
  2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano  la  loro  azione
amministrativa   e   implementano   l'utilizzo    delle    tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  per   garantire   servizi
migliori ai cittadini e alle imprese.». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 14  (Rapporti  tra  Stato,  regioni  e  autonomie
          locali). - 1. In attuazione  del  disposto  dell'art.  117,
          secondo comma, lettera r),  della  Costituzione,  lo  Stato
          disciplina   il   coordinamento   informatico   dei    dati
          dell'amministrazione statale, regionale e locale,  dettando
          anche  le  regole  tecniche  necessarie  per  garantire  la
          sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi  informatici  e
          dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
          dati e per l'accesso  ai  servizi  erogati  in  rete  dalle
          amministrazioni medesime. 
              2.  Lo  Stato,  le  regioni  e  le   autonomie   locali
          promuovono le intese e gli accordi e  adottano,  attraverso
          la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
          un processo di digitalizzazione dell'azione  amministrativa
          coordinato e condiviso e per l'individuazione delle  regole
          tecniche di cui all'art. 71. 
              2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese
          a realizzare un processo  di  digitalizzazione  dell'azione
          amministrativa coordinato  e  condiviso  tra  le  autonomie
          locali. 
              2-ter. Le regioni e gli enti  locali  digitalizzano  la
          loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo  delle
          tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  per
          garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese. 
              3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2,
          istituisce organismi di cooperazione con le  regioni  e  le
          autonomie locali, promuove intese  ed  accordi  tematici  e
          territoriali, favorisce la  collaborazione  interregionale,
          incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in
          particolare  mediante  il  trasferimento  delle   soluzioni
          tecniche ed organizzative, previene il divario  tecnologico
          tra amministrazioni di diversa  dimensione  e  collocazione
          territoriale. 
              3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e'
          istituita senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, presso la Conferenza unificata,  previa  delibera
          della medesima  che  ne  definisce  la  composizione  e  le
          specifiche  competenze,  una  Commissione  permanente   per
          l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali
          con funzioni istruttorie e consultive.».