Art. 14 
 
 
          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Documento
informatico sottoscritto con firma elettronica.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Il documento informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole
tecniche  di  cui  all'articolo  20,  comma   3,   che   garantiscano
l'identificabilita' dell'autore, l'integrita'  e  l'immodificabilita'
del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del  codice
civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume  riconducibile
al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 
  2-bis).  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  le  scritture
private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12,  del
codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
a pena di nullita', con firma elettronica  qualificata  o  con  firma
digitale.». 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 21 (Documento informatico sottoscritto con  firma
          elettronica). - 1. Il documento informatico, cui e' apposta
          una firma elettronica, sul piano probatorio e'  liberamente
          valutabile   in   giudizio,   tenuto   conto   delle    sue
          caratteristiche   oggettive   di    qualita',    sicurezza,
          integrita' e immodificabilita'. 
              2. Il  documento  informatico  sottoscritto  con  firma
          elettronica avanzata, qualificata o digitale,  formato  nel
          rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 3,
          che    garantiscano    l'identificabilita'     dell'autore,
          l'integrita'  e  l'immodificabilita'  del   documento,   ha
          l'efficacia prevista  dall'art.  2702  del  codice  civile.
          L'utilizzo   del   dispositivo   di   firma   si    presume
          riconducibile al  titolare,  salvo  che  questi  dia  prova
          contraria. 
              2-bis).  Salvo  quanto  previsto   dall'art.   25,   le
          scritture private di cui all'art. 1350, primo comma, numeri
          da 1 a 12,  del  codice  civile,  se  fatte  con  documento
          informatico, sono sottoscritte, a  pena  di  nullita',  con
          firma elettronica qualificata o con firma digitale. 
              3. L'apposizione ad un  documento  informatico  di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale  a  mancata  sottoscrizione.  La
          revoca o la sospensione, comunque motivate,  hanno  effetto
          dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante,  o
          chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
          a conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche se la firma elettronica e' basata su  un  certificato
          qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
          Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
          una delle seguenti condizioni: 
                a) il certificatore possiede i requisiti di cui  alla
          direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre  1999  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, ed e'  accreditato  in  uno  Stato
          membro; 
                b) il certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui alla medesima direttiva; 
                c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali. 
              5.  Gli  obblighi   fiscali   relativi   ai   documenti
          informatici ed alla loro riproduzione su  diversi  tipi  di
          supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
          o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie.».