Art. 15 
 
 
          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Copie  informatiche  di  documenti  analogici).  -  1.  I
documenti informatici contenenti copia di  atti  pubblici,  scritture
private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli  atti  e  documenti
amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico,
spediti o  rilasciati  dai  depositari  pubblici  autorizzati  e  dai
pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai  sensi  degli  articoli
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata,  da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra
firma  elettronica  qualificata.  La  loro  esibizione  e  produzione
sostituisce quella dell'originale. 
  2. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico  hanno  la  stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico
e  asseverata  secondo  le  regole  tecniche   stabilite   ai   sensi
dell'articolo 71. 
  3. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo  71  hanno  la  stessa  efficacia
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro  conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta. 
  4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e  3  sostituiscono  ad
ogni effetto di legge gli originali formati in  origine  su  supporto
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi  di  conservazione
previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  possono
essere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici
originali unici per le  quali,  in  ragione  di  esigenze  di  natura
pubblicistica, permane l'obbligo della  conservazione  dell'originale
analogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio  o  da
altro pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato  con  dichiarazione  da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 
  6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r  per
tutti i documenti analogici originali unici permane  l'obbligo  della
conservazione   dell'originale   analogico   oppure,   in   caso   di
conservazione sostitutiva, la  loro  conformita'  all'originale  deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a  cio'
autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente  ed
allegata al documento informatico.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2714  e  2715  del
          codice civile: 
              «Art. 2714 (Copie di atti pubblici). - Le copie di atti
          pubblici  spedite  nelle  forme  prescritte  da  depositari
          pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. 
              La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici
          originali, spedite da depositari pubblici di esse,  a  cio'
          autorizzati.». 
              «Art.  2715  (Copie  di  scritture  private   originali
          depositate). - Le copie delle scritture private  depositate
          presso pubblici uffici e  spedite  da  pubblici  depositari
          autorizzati  hanno  la  stessa  efficacia  della  scrittura
          originale da cui sono estratte.».