Art. 16 
 
 
          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). - 1. Le copie
su supporto analogico di documento  informatico,  anche  sottoscritto
con firma elettronica avanzata,  qualificata  o  digitale,  hanno  la
stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte  se  la
loro  conformita'  all'originale  in  tutte  le  sue  componenti   e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  2. Le copie e gli estratti  su  supporto  analogico  del  documento
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno  la  stessa
efficacia probatoria dell'originale se la  loto  conformita'  non  e'
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto  l'obbligo  di
conservazione dell'originale informatico.». 
  2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
    a) «Art. 23-bis (Duplicati  e  copie  informatiche  di  documenti
informatici). - 1. I duplicati informatici hanno il  medesimo  valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui
sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche  di  cui
all'articolo 71. 
  2. Le copie e gli estratti informatici del  documento  informatico,
se prodotti in  conformita'  alle  vigenti  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria  dell'originale
da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti  le
sue  componenti,  e'  attestata  da  un  pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato o se la conformita' non e'  espressamente  disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione  dell'originale
informatico. 
  Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). - 1.  Gli  atti
formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti  informatici,
nonche' i dati e  i  documenti  informatici  detenuti  dalle  stesse,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui e'  possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di  supporto,  duplicazioni  e
copie per gli usi consentiti dalla legge. 
  2.  I  documenti  costituenti  atti  amministrativi  con  rilevanza
interna  al  procedimento  amministrativo  sottoscritti   con   firma
elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista  dall'art.  2702  del
codice civile. 
  3. Le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati  dalla
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico  ovvero  da
essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge, degli originali da cui sono tratte,  se  la  loro  conformita'
all'originale  e'  assicurata  dal  funzionario   a   cio'   delegato
nell'ambito   dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione    di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma  digitale  o  di  altra
firma elettronica qualificata e nel rispetto  delle  regole  tecniche
stabilite ai sensi  dell'articolo  71;  in  tale  caso  l'obbligo  di
conservazione dell'originale del  documento  e'  soddisfatto  con  la
conservazione della copia su supporto informatico. 
  4. Le regole tecniche in materia di formazione e  conservazione  di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni  sono  definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA  e  il  Garante
per la protezione dei dati personali. 
  5.  Al  fine  di  assicurare  la  provenienza  e   la   conformita'
all'originale, sulle copie analogiche di  documenti  informatici,  e'
apposto a stampa, sulla base dei criteri  definiti  con  linee  guida
emanate  da  DigitPA,  un  contrassegno  generato   elettronicamente,
formato  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 71 e tale da consentire la  verifica  automatica  della
conformita' del documento analogico a quello informatico. 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si  applicano  gli
articoli 21, 22 , 23 e 23-bis. 
  Art. 23-quater (Riproduzioni informatiche). - 1. All'articolo  2712
del codice civile dopo  le  parole:  "riproduzioni  fotografiche"  e'
inserita la seguente: ", informatiche".». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, vedasi in note alle premesse. 
              - Per il riferimento all'art. 2702 del  codice  civile,
          vedasi in nota all'art. 14. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2712 del codice civile: 
              «Art. 2712 (Riproduzioni meccaniche). - Le riproduzioni
          fotografiche,   informatiche   o    cinematografiche,    le
          registrazioni  fonografiche  e,  in  genere,   ogni   altra
          rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena
          prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro
          il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita'  ai
          fatti o alle cose medesime.».