Art. 17 
 
 
Modifiche alla rubrica del capo II  e  all'articolo  25  del  decreto
                             legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'  sostituita
dalla seguente: «trasferimenti». 
  2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi
dell'articolo  2703  del  codice  civile,  la  firma  elettronica   o
qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal  notaio  o  da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,   anche   mediante
l'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione   autografa,   o   di
qualsiasi  altro  tipo  di  firma   elettronica   avanzata   consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la  firma  e'
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identita' personale, della validita'  dell'eventuale  certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto  non
e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico
ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 
  4. Se al documento informatico  autenticato  deve  essere  allegato
altro documento formato in originale su altro tipo  di  supporto,  il
pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica   autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo della rubrica del  Capo  II  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Documento   informatico    e    firme    elettroniche;
          trasferimenti, libri e scritture».