Art. 19 
 
 
          Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere  contenute
in  un  separato  certificato  elettronico  e  possono  essere   rese
disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri sono definite le modalita' di  attuazione  del  presente
comma, anche in riferimento alle  pubbliche  amministrazioni  e  agli
ordini professionali.». 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 28 (Certificati qualificati). - 1. I  certificati
          qualificati   devono   contenere   almeno    le    seguenti
          informazioni: 
                a)  indicazione  che   il   certificato   elettronico
          rilasciato e' un certificato qualificato; 
                b) numero di serie o altro codice identificativo  del
          certificato; 
                c)  nome,  ragione  o   denominazione   sociale   del
          certificatore che ha rilasciato il certificato e  lo  Stato
          nel quale e' stabilito; 
                d)  nome,  cognome  o  uno   pseudonimo   chiaramente
          identificato come tale e codice fiscale  del  titolare  del
          certificato; 
                e) dati per la verifica della  firma,  cioe'  i  dati
          peculiari, come codici o chiavi  crittografiche  pubbliche,
          utilizzati   per   verificare    la    firma    elettronica
          corrispondenti ai dati per la  creazione  della  stessa  in
          possesso del titolare; 
                f) indicazione del  termine  iniziale  e  finale  del
          periodo di validita' del certificato; 
                g)  firma  elettronica  del  certificatore   che   ha
          rilasciato il certificato, realizzata in  conformita'  alle
          regole tecniche ed idonea a  garantire  l'integrita'  e  la
          veridicita'  di  tutte  le   informazioni   contenute   nel
          certificato medesimo. 
              2. In aggiunta alle informazioni di  cui  al  comma  1,
          fatta salva la possibilita' di utilizzare  uno  pseudonimo,
          per  i  titolari  residenti  all'estero  cui  non   risulti
          attribuito il codice fiscale, si deve  indicare  il  codice
          fiscale rilasciato  dall'autorita'  fiscale  del  Paese  di
          residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
          quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
          identificativo generale. 
              3.  Il  certificato  qualificato  puo'  contenere,  ove
          richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti
          informazioni, se pertinenti allo  scopo  per  il  quale  il
          certificato e' richiesto: 
                a)  le  qualifiche  specifiche  del  titolare,  quali
          l'appartenenza  ad  ordini  o  collegi  professionali,   la
          qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o  il
          possesso  di  altre  abilitazioni  professionali,   nonche'
          poteri di rappresentanza; 
                b) i limiti d'uso  del  certificato,  inclusi  quelli
          derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e  dai  poteri
          di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'art.
          30, comma 3. 
                c) limiti del valore degli  atti  unilaterali  e  dei
          contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove
          applicabili. 
              3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere
          contenute in un separato certificato elettronico e  possono
          essere rese disponibili anche  in  rete.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  sono  definite  le
          modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,  anche  in
          riferimento alle pubbliche amministrazioni  e  agli  ordini
          professionali. 
              4.  Il  titolare,  ovvero  il  terzo   interessato   se
          richiedente   ai   sensi   del    comma    3,    comunicano
          tempestivamente al certificatore  il  modificarsi  o  venir
          meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al
          presente articolo.».