Art. 20 
 
 
          Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il valore giuridico  delle  firme  elettroniche  qualificate  e
delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati  da
certificatori accreditati in altri Stati membri  dell'Unione  europea
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE  e'
equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate  e
per le firme digitali basate su certificati  qualificati  emessi  dai
certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.». 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 29 (Accreditamento). -  1.  I  certificatori  che
          intendono conseguire il  riconoscimento  del  possesso  dei
          requisiti del livello piu' elevato, in termini di  qualita'
          e di sicurezza, chiedono di essere  accreditati  presso  il
          CNIPA. 
              2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti  di  cui
          all'art. 27, ed allegare alla domanda  oltre  ai  documenti
          indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del
          personale responsabile della generazione dei  dati  per  la
          creazione e per la verifica della  firma,  della  emissione
          dei  certificati  e  della  gestione   del   registro   dei
          certificati nonche'  l'impegno  al  rispetto  delle  regole
          tecniche. 
              3. Il richiedente, se soggetto privato, in  aggiunta  a
          quanto previsto dal comma 2, deve inoltre: 
                a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un
          capitale sociale non inferiore a quello necessario ai  fini
          dell'autorizzazione  alla  attivita'  bancaria   ai   sensi
          dell'art.  14  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                b) garantire il possesso,  oltre  che  da  parte  dei
          rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti
          alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti
          al controllo, dei requisiti di  onorabilita'  richiesti  ai
          soggetti  che   svolgono   funzioni   di   amministrazione,
          direzione e controllo presso banche ai sensi  dell'art.  26
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              4. La domanda di accreditamento  si  considera  accolta
          qualora   non   venga   comunicato    all'interessato    il
          provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
          presentazione della stessa. 
              5. Il termine di cui al comma 4,  puo'  essere  sospeso
          una  sola  volta  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
          richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la
          documentazione  presentata  e  che  non  siano  gia'  nella
          disponibilita' del CNIPA o che questo non  possa  acquisire
          autonomamente.  In  tale  caso,  il  termine   riprende   a
          decorrere dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
          integrativa. 
              6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il  CNIPA
          dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito  elenco
          pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile  anche  in
          via telematica, ai fini dell'applicazione della  disciplina
          in questione. 
              7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi  come
          tale  nei  rapporti  commerciali   e   con   le   pubbliche
          amministrazioni. 
              8.  Il  valore  giuridico  delle   firme   elettroniche
          qualificate e delle firme digitali  basate  su  certificati
          qualificati  rilasciati  da  certificatori  accreditati  in
          altri Stati membri dell'Unione europea ai  sensi  dell'art.
          3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e' equiparato  a
          quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per
          le firme digitali basate su certificati qualificati  emessi
          dai  certificatori  accreditati  ai  sensi   del   presente
          articolo. 
              9. Alle attivita' previste dal presente articolo si  fa
          fronte nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.».