Art. 29 
 
 
          Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «la riproduzione sia  effettuata»  sono
sostituite dalle seguenti: «la riproduzione e  la  conservazione  nel
tempo sono effettuate» e le parole:  «e  la  loro  conservazione  nel
tempo» sono soppresse; 
    b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 43 (Riproduzione e conservazione dei  documenti).
          - 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili,  la
          corrispondenza ed ogni atto, dato o  documento  di  cui  e'
          prescritta la conservazione per legge  o  regolamento,  ove
          riprodotti su supporti informatici sono validi e  rilevanti
          a tutti gli effetti di  legge,  se  la  riproduzione  e  la
          conservazione  nel  tempo  sono  effettuate  in   modo   da
          garantire la conformita' dei documenti agli originali,  nel
          rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art.
          71. 
              2.  Restano  validi  i  documenti  degli  archivi,   le
          scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
          documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto
          fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo
          a garantire la conformita' dei documenti agli originali. 
              3. I documenti informatici, di  cui  e'  prescritta  la
          conservazione  per  legge  o  regolamento,  possono  essere
          archiviati per le esigenze  correnti  anche  con  modalita'
          cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita'
          digitali, nel rispetto delle regole tecniche  stabilite  ai
          sensi dell'art. 71. 
              4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
          per i beni e le attivita'  culturali  sugli  archivi  delle
          pubbliche   amministrazioni   e   sugli   archivi   privati
          dichiarati di notevole interesse  storico  ai  sensi  delle
          disposizioni del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42.».