Art. 29 Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «la riproduzione sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate» e le parole: «e la loro conservazione nel tempo» sono soppresse; b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.».
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti). - 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. 2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali. 3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalita' cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita' digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».