Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole da: «e con» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice»; b) il comma 1-bis e' abrogato.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie). - 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice. 1-bis. (Abrogato). 1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.».