Art. 3 
 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  le  parole  da:  «e  con»  fino  alla  fine  sono
sostituite dalle seguenti: «, con i soggetti di cui  all'articolo  2,
comma 2, e con i gestori di  pubblici  servizi  ai  sensi  di  quanto
previsto dal presente codice»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 3 (Diritto all'uso  delle  tecnologie).  -  1.  I
          cittadini e  le  imprese  hanno  diritto  a  richiedere  ed
          ottenere   l'uso   delle   tecnologie   telematiche   nelle
          comunicazioni  con  le  pubbliche  amministrazioni,  con  i
          soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e  con  i  gestori  di
          pubblici servizi ai sensi di quanto previsto  dal  presente
          codice. 
              1-bis. (Abrogato). 
              1-ter. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo.».